Corte di Cassazione Penale sez. IV, 28 dicembre 2018, n. 58378 (ud. 12 dicembre 2018)

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Rivista penale 2/2019
LEGITTIMITÀ
Infatti, come è stato osservato, il superamento della
soglia di punibilità del fatto integra il livello minimo di
disvalore penalmente rilevante della fattispecie, al di sot-
to del quale la valutazione di indifferenza penale dell’epi-
sodio è stata compiuta dal legislatore una volta per tutte
sulla base di fattori obbiettivi ed astratti, i quali hanno
una correlazione solo esteriore e formale con la fattispecie
concreta ed in ordine ai quali il compito del giudice è di
mero accertamento, senza apprezzabili margini di discre-
zionalità valutativa, della sovrapponibilità della fattispe-
cie concreta con quella astratta.
Invece, nel caso della particolare tenuità del fatto sarà
compito del giudice valutare - una volta positivamente
scrutinata la inquadrabilità (desunta dalla pena edittale
massima e dalla “non abitualità” del comportamento, se-
condo i criteri def‌initori a tale scopo previsti dal legislato-
re) della ipotesi di reato contestata fra quelle suscettibili
di essere giudicate alla stregua della norma in discorso -
se, con riferimento al caso sottoposto in concreto alla sua
attenzione, pur essendo stata superata la soglia di puni-
bilità (fattore questo che si pone come logicamente pre-
giudiziale alla valutazione ex art. 131-bis c.p. dell’episodio
di vita sottoposto al giudizio penale, atteso che, ove tale
superamento non si fosse verif‌icato, lungi dal discutersi
della particolare tenuità del fatto, dovrebbe immediata-
mente concludersi per la sua irrilevanza penale), la ipote-
si de qua, esaminata in funzione dei caratteri riconducibili
alle tre categorie di indicatori specif‌icamente segnalate
dal legislatore (e cioè: le modalità della condotta; l’esi-
guità del danno e del pericolo da essa derivante; il grado
della colpevolezza), abbia quei requisiti di minima offen-
sività che giustif‌icano la deroga alla, altrimenti doverosa,
applicazione della risposta punitiva dello Stato alla loro
commissione (Corte di cassazione, sezioni unite penali,
6 aprile 2016, n. 13681; in particolare sul requisito della
minima offensività che deve caratterizzare il fatto di par-
ticolare tenuità: Corte di cassazione, sezione VI penale, 3
novembre 2016, n. 46255).
Fatta questa premessa, si osserva, altresì, con specif‌i-
co riferimento alla ipotesi in cui la soglia di punibilità sia
rappresentata dall’ammontare dell’importo della omissio-
ne tributaria, che l’orientamento interpretativo di questa
Corte si sia indirizzato nel senso che la causa di non pu-
nibilità della particolare tenuità del fatto sia applicabile
solo nel caso in cui si tratti di omissioni relative ad un
ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Corte di
cassazione, sezione III penale, 1 aprile 2016, n. 13218) ed
ad esso di pochissimo superiore (Corte di cassazione, se-
zione III penale, 12 ottobre 2015, n. 40774).
Ciò, tuttavia, non deve essere inteso, come a volte in
passato è stato fatto, nel senso che l’eventuale particolare
tenuità del fatto debba essere considerata non con riferi-
mento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità
prevista dal legislatore, ma, bensì, in rapporto alla condot-
ta nella sua interezza.
Infatti ove si operasse in tale modo, facendosi riferi-
mento, in altre parole, all’intero ammontare della imposta
non versata e non alla sola sua parte superiore rispetto alla
soglia di punibilità (in tale criticato senso si è espressa:
Corte di cassazione, sezione III penale, 29 dicembre 2015,
n. 51020), si varrebbe, di fatto, ad escludere dall’ambito
di applicabilità della particolare causa di non punibilità
tutte le ipotesi in cui il legislatore abbia posto una soglia
alla rilevanza penale del fatto; ma come abbiamo visto in
questo modo si f‌inirebbe per attrarre sotto il fuoco della,
sia pure indiretta, rilevanza penale vicende che, invece,
sono estranee ad essa.
Nel caso che interessa la Corte di Milano, sia pure con
formula decisamente ellittica, ha affermato che l’omissio-
ne tributaria del ricorrente non si poteva considerare di
lieve entità, considerata la signif‌icatività delle somme dal
medesimo non versate.
Sul punto rileva questa Corte, che, al di là della ap-
parente circolarità del ragionamento svolto dalla Corte di
merito, esso in realtà, ove lo si provi sulla base del conte-
nuto della imputazione contestata al ricorrente, è condi-
visibile; appare, onde verif‌icare quanto sopra, suff‌iciente
sostituire alla generica affermazione della “signif‌icatività”
dell’importo in questione il dato obbiettivo offerto dalla
circostanza che, in questo caso, il valore della imposta non
versata dal sostituto di imposta è superiore di oltre il 10%
rispetto alla attuale soglia di punibilità, sicché l’entità di
tale scostamento non appare sicuramente essere contenu-
ta entro i margini di valore di pochissimo superiore o co-
munque vicinissimo, per riprendere i termini utilizzati in
passato dalla prassi giurisprudenziale di questa Corte, ri-
spetto al valore limite costituito dalla soglia di punibilità.
Anche il secondo motivo di impugnazione va, pertan-
to, dichiarato infondato ed il ricorso nel suo complesso va
rigettato, con la derivante condanna del C. al pagamento
delle processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 28 DICEMBRE 2018, N. 58378
(UD. 12 DICEMBRE 2018)
PRES. MENICHETTI – EST. NARDIN – P.M. PERELLI (DIFF.) – RIC. S.
Difesa e difensori y Patrocinio dei non abbienti y
Condizioni di ammissione y Dichiarazioni per l’am-
missione al patrocinio y Omessa indicazione dei
redditi che siano provento di reati diversi da quello
che forma oggetto del procedimento y Reato di cui
all’art. 95, D.P.R. n. 115/2002 y Conf‌igurabilità.
. In tema di patrocinio a spese dello Stato, la conf‌igu-
rabilità del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 115/2002
non è esclusa quando i redditi dei quali l’interessato
abbia omesso l’indicazione nella dichiarazione presen-
tata a corredo della richiesta di ammissione al benef‌i-
cio siano provento di reati diversi da quello che forma
oggetto del procedimento nell’ambito del quale la ri-
chiesta è stata avanzata, nulla rilevando l’astratta pos-
sibilità che tutti i procedimenti vengano in prosieguo
riuniti. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 95) (1)

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