Corte di Cassazione Penale sez. III, 9 novembre 2018, n. 51038 (C.C. 19 settembre 2018)

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giur
Rivista penale 1/2019
LEGITTIMITÀ
Sotto quest’ultimo prof‌ilo ritiene infatti la Corte che
debba essere applicato il principio di diritto in base al
quale il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento delle
sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure
di sicurezza, anche nel caso di omessa applicazione delle
medesime, è devoluto al tribunale di sorveglianza, perché,
quando viene meno la connessione con gli altri capi della
sentenza, non sussiste ragione per escludere la competen-
za funzionale di tale organo.
Invero, fra le deroghe all’individuazione della compe-
tenza del giudice del rinvio stabilita dell’art. 623 c.p.p., de-
roghe riguardanti i casi in cui siano annullati i capi della
sentenza afferenti a statuizioni diverse da quelle penali
(così l’art. 622 c.p.p. per l’annullamento della senten-
za ai soli effetti civili, nel qual caso il rinvio deve essere
disposto al giudice civile competente per valore in grado
di appello), appare doversi annoverare quella desumibile
dall’art. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p. quando l’im-
pugnazione resti limitata alle sole disposizioni che riguar-
dano le misure di sicurezza, anche nell’ipotesi in cui sia
stata omessa qualsiasi decisione sul punto.
In base al principio desumibile dalle indicate norme,
essendo restato isolato il capo sub iudice, viene in rilievo
la competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza,
la quale viene derogata qualora l’impugnazione riguardi
anche capi della sentenza diversi da quelli con cui è ap-
plicata la misura di sicurezza, ma che deve indirizzarsi al
giudice naturale, ossia al Tribunale di sorveglianza, quan-
te volte all’esito dell’impugnazione il thema decidendum
resti circoscritto alle sole misure di sicurezza; sicché, pure
quando l’annullamento attenga soltanto all’omessa appli-
cazione della misura di sicurezza, non risulta giustif‌icata
la sottrazione del giudizio, anche in sede di rinvio, al pro-
prio giudice naturale (in tal senso sez. I, n. 11139 del 2
dicembre 2015, dep. 2016, Palestini, n. m.; sez. II, n. 45325
del 16 luglio 2013, Faccini, Rv. 257492). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 9 NOVEMBRE 2018, N. 51038
(C.C. 19 SETTEMBRE 2018)
PRES. SARNO – EST. REYNAUD – P.M. PRATOLA (DIFF.) – RIC. L.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Accertamento con adesione
ex art. 2 del D.L.vo n. 218/’97 y Effetti y Non pu-
nibilità per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del D.L.vo
n. 74/2000 y Esclusione y Ripercussioni sulla prova
relativa alla determinazione dell’imposta evasa y
Inammissibilità.
. In tema di reati tributari, l’accertamento con ade-
sione previsto dall’art. 2 del D.L.vo 19 giugno 1997 n.
218 non ha tra i suoi effetti quello di dar luogo alla non
punibilità per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del D.L.vo
10 marzo 2000 n. 74 e neppure quello di incidere sulla
prova relativa alla determinazione dell’imposta evasa,
ai f‌ini della verif‌ica circa il superamento o meno della
soglia di punibilità prevista per i detti reati. (Mass. Re-
daz.) (d.l.vo 19 giugno 1997, n. 218, art. 2; d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 4; d.l.vo 10 marzo 2010, n. 74,
art. 5) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2014, n.
26464, in www.latribunaplus.it e nello stesso senso della massima
in commento si veda Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 5640, in
questa Rivista 2013, 480.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 23 marzo 2018, la sezione per il
riesame del Tribunale di Roma ha rigettato l’appello pro-
posto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza con cui il
G.i.p. del Tribunale di Velletri aveva respinto l’istanza di
riduzione del valore del sequestro preventivo disposto su
beni dell’indagato in ordine al reato di cui all’art. 5 D.L.vo
10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione il difensore dell’indagato, deducendo i motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
3. Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 2
del D.L.vo 218 del 1997, non avendo l’ordinanza conside-
rato che in forza di tale disposizione, essendo intervenuto
accertamento con adesione dell’Agenzia delle Entrate cir-
ca la rideterminazione sotto soglia dell’imposta evasa per
l’anno 2010 - accertamento non soggetto ad impugnazione
e perfezionatosi con il versamento della prima rata, nella
specie avvenuta -, per quell’anno il reato ipotizzato non è
più punibile, sicché il valore del sequestro preventivo si
sarebbe dovuto corrispondentemente ridurre.
4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’assenza
di motivazione del provvedimento impugnato, sia - per le
ragioni di cui sopra - quanto alla mancata riduzione del
valore del sequestro per Euro 104.727,98 riferibili all’an-
no d’imposta 2010 (non essendo in alcun modo pertinente
il rilievo contenuto nell’ordinanza circa la “mancanza di
aff‌idabilità dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate”), sia
quanto all’espressa richiesta di dissequestro delle quote
della A. Immobiliare S.r.l., avanzata al f‌ine di poter mette-
re in vendita un immobile onde poter pagare l’intero debi-
to tributario oggetto di concordato e respinta dal tribunale
con motivazione apparente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infon-
dato.
La disposizione invocata dal ricorrente prevede che
«l’accertamento def‌inito con adesione non è soggetto ad
impugnazione, non è integrabile o modif‌icabile da parte
dell’uff‌icio e non rileva ai f‌ini dell’imposta comunale per
l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai f‌ini
extratributari, fatta eccezione per i contributi previden-
ziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile
a quella delle imposte sui redditi. La def‌inizione esclude,
anche con effetto retroattivo, in deroga all’articolo 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilità per i reati
previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,

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