Corte di Cassazione Penale sez. VI, 20 novembre 2018, n. 52207 (C.C. 16 ottobre 2018)

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Rivista penale 1/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 20 NOVEMBRE 2018, N. 52207
(C.C. 16 OTTOBRE 2018)
PRES. FIDELBO – EST. CORBO – P.M. PICARDI (PARZ. DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC. T.
Peculato y D’uso y Elementi costitutivi y Uso oc-
casionale ed episodico della vettura di servizio da
parte di pubblico uff‌iciale y Fattispecie di uso inde-
bito della vettura realizzatosi tra le due e sei volte
al mese nell’arco di sette mesi.
Falsità in atti y In atti pubblici y O in certif‌ica-
zione amministrativa y Falsa annotazione sui “re-
gistri macchina” dei tragitti effettuati con auto in
dotazione degli uff‌ici o enti pubblici y Sussistenza y
Esclusione y Condizioni.
Truffa y Estremi y Pubblico dipendente y Assenze
ingiustif‌icate dal luogo di lavoro y Ipotesi di truffa
aggravata y Conf‌igurabilità y Esclusione y Condizio-
ni y Mancata dimostrazione del danno subito dalla
pubblica amministrazione.
. È qualif‌icabile come peculato d’uso (art. 314, comma
II, c.p.) e non come peculato ordinario quello costitu-
ito da un uso occasionale ed episodico della vettura di
servizio da parte di un pubblico uff‌iciale nel tragitto
casa-uff‌icio e viceversa. (Nella specie l’uso indebito si
era verif‌icato dalla due alle sei volte al mese nell’arco
di sette mesi). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 314) (1)
. Non costituisce falso in atto pubblico o in certif‌icazio-
ne amministrativa la falsa annotazione, sugli appositi
“registri macchina” o altri analoghi supporti, di tragitti
effettuati con autovetture in dotazione ad uff‌ici o enti
pubblici, quando essa sia destinata a f‌inalità di mero
controllo interno della pubblica amministrazione,
strettamente inerenti al rapporto di lavoro tra essa
e il dipendente al quale l’autovettura sia data in uso.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 479) (2)
. La falsa attestazione della propria presenza in uff‌icio
da parte del pubblico dipendente non può dar luogo al
reato di truffa aggravata quando non risulti dimostrato
che da essa sia derivato alla pubblica amministrazione
un danno economicamente apprezzabile, mancando il
quale la condotta risulta quindi sussumibile soltanto
nella diversa ipotesi di reato prevista dall’art. 55 quin-
quies del D.L.vo n. 165/2001. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30
marzo 2001, n. 165, art. 55 quinquies; c.p., art. 640) (3)
(1) Nello stesso senso si vedano: Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2015, n.
14040, in Arch. giur. circ. ass. e resp. 2015, 728 e Cass. pen., sez. VI,
25 settembre 2014, n. 39770, ivi 2015, 158.
(2) Per un inquadramento del reato di falsità in atto pubblico com-
messa dal pubblico uff‌iciale si veda Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio
2015, n. 8934, in questa Rivista 2016, 538. La pronuncia in commento
riprende nello stesso senso l’orientamento di Cass. pen., sez. un., 10
maggio 2006, n. 15983, in www.latribunaplus.it.
(3) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 4 aprile 2018, n.
14975, in www.latribunaplus.it . Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato
di truffa per l’ipotesi considerata si veda Cass. pen., sez. II, 6 dicem-
bre 2016, n. 52007, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa in data 4 maggio 2018, il Tri-
bunale di Venezia, Sezione del riesame, ha respinto l’ap-
pello presentato dal Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Rovigo avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tri-
bunale di Rovigo, che aveva rigettato la richiesta di appli-
cazione della misura cautelare degli arresti domiciliari o,
in subordine, della sospensione dall’esercizio della funzio-
ne, nei confronti di G.T., comandante della Polizia Locale
di (omissis), per i reati di peculato, di falso ideologico in
atto pubblico e di truffa aggravata.
Precisamente, il Pubblico ministero contesta all’inda-
gato sopra precisato: a) il reato di peculato, perché, aven-
do la disponibilità di un’autovettura Fiat Punto targata
(omissis), munita di dispositivo Telepass, e relativa tes-
sera Viacard per ragioni del suo uff‌icio, se ne appropriava
utilizzandola per numerosi spostamenti di natura privata
in ambito comunale ed extra-comunale, dal 31 marzo 2016
al 29 novembre 2016; b) il reato di falso ideologico in atto
pubblico, perché, nella sua qualità, aveva compiuto, in
concorso con un assistente della Polizia Locale di (omis-
sis), false attestazioni sui “registri macchina” in ordine
all’utilizzo della precisata Fiat Punto, anche indicando
tragitti cittadini in luogo di viaggi extraurbani, dal 31 mar-
zo 2016 al 9 gennaio 2017; c) dei reati di truffa aggravata e
false attestazioni, a norma dell’art. 55-quinquies D.L.vo 30
maggio 2001, n. 165, perché, nella sua qualità, attestando
falsamente la sua presenza in uff‌icio o giustif‌icando frau-
dolentemente la propria assenza per motivi di servizio o
di malattia, ed inducendo l’Amministrazione in errore, si
procurava l’ingiusto prof‌itto di ottenere la remunerazione,
stabilita in modo onnicomprensivo, ma con obbligo della
presenza in servizio presso la sede comunale, con danno
per l’ente pubblico, dal luglio 2015 al marzo 2017.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai reati contestati. Ha osserva-
to che: a) deve ritenersi conf‌igurabile il reato di peculato
d’uso, e non quello di peculato, perché non vi è prova di un
utilizzo dell’autovettura per f‌ini extraistituzionali in rela-
zione ai viaggi extra cittadini, e perché i viaggi cittadini
sono sì per motivi personali, ma limitati ad alcuni giorni e
per tempi ridotti; b) deve ritenersi conf‌igurabile il reato di
falsità ideologica in certif‌icazioni ed autorizzazioni ammi-
nistrative, a norma dell’art. 480 c.p., e non quello di falsità
ideologica in atto pubblico, perché i “registri macchina”
sono destinati a controlli interni dell’amministrazione al
pari dei fogli di viaggio; c) deve escludersi la conf‌igura-
bilità del reato di truffa aggravata, perché l’indagato, pur
soggetto all’obbligo di presenza in uff‌icio, non era tenuto a
rispettare orari predeterminati, e perché, di conseguenza,
è impossibile anche individuare il danno erariale. Ha poi
concluso che i reati in concreto conf‌igurabili, per i limiti
di pena, non consentono l’applicazione di alcun tipo di mi-
sura cautelare personale.

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