Corte di Cassazione Penale sez. IV, 12 ottobre 2018, n. 46396 (ud. 12 giugno 2018)

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giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
le patita dalle vittime per l’aggressione e le lesioni, la cui
entità, secondo l’incensurabile apprezzamento congrua-
mente motivato dalla corte di appello, non era suscettibile
di una valutazione di lieve consistenza tale da giustif‌icare
la concessione della predetta attenuante: la corte terri-
toriale ha condivisibilmente posto l’accento sulla gravità
delle reiterate e pesanti minacce del B. e sullo stato di
perdurante ansia causato alle vittime, con giudizio fattua-
le non censurabile in questa sede. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 OTTOBRE 2018, N. 46396
(UD. 12 GIUGNO 2018)
PRES. IZZO – EST. BELLINI – P.M. CASELLA (CONF.) – RIC. A.
Circolazione stradale y Guida sotto l’inf‌luenza di
sostanze stupefacenti y Accertamento y Prelievo dei
liquidi biologici y Rif‌iuto di sottoporsi al prelievo
y Rilevanza penale y Sussistenza y Ammissione, da
parte dell’agente, di aver fatto uso di sostanze stu-
pefacenti y Irrilevanza.
. In tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefa-
centi, l’ammissione, da parte dell’agente, di aver fatto
uso di tali sostanze non esclude la rilevanza penale del
rif‌iuto che egli eventualmente opponga alla richiesta di
sottoporsi al prelievo dei liquidi biologici per l’espleta-
mento degli esami di laboratorio necessari ad accerta-
re se ed in quale misura le sostanze in questione siano
effettivamente presenti. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.,
art. 187) (1)
(1) Cfr. Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2016, n. 15936, in Arch. giur. circ.
ass. e resp. 2016, 707, secondo cui è possibile prescindere dall’accer-
tamento dello stato di alterazione del conducente con esame tecnico
su campioni di liquidi biologici in presenza di specif‌iche ammissio-
ni da parte dell’imputato circa l’assunzione di sostanze psicotrope
al momento della guida. In genere, sull’accertamento dello stato di
alterazione da sostanza stupefacente mediante esame tecnico su
campioni di liquidi biologici, v. Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2007,
n. 38520, ivi 2008, 662.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di (omissis) confermava la de-
cisione del Tribunale di (omissis) con la quale A.G. era
stato dichiarato responsabile del reato contravvenzionale
di rif‌iuto a sottoporsi al prelievo di liquidi biologici ai f‌ini
dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope.
2. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per
Cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazio-
ne di legge e mancata valutazione di prova decisiva atte-
so che, a fronte della richiesta di sottoporsi ad esami per
l’accertamento della condizione di alterazione, l’A. aveva
ammesso di avere fatto uso di sostanza stupefacente di
talché, accertata la sussistenza della condotta antidove-
rosa e in particolare riconosciuto lo stato di alterazione,
l’accertamento si appalesava inutile, così da non potersi
pretendere dal conducente l’obbligo di sottoporvisi.
Con una seconda articolazione deduceva violazione di
legge in relazione al mancato riconoscimento della causa
di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. in ragione del
modesto disvalore del fatto e la tenuità dell’offesa e la non
abitualità della condotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato, laddo-
ve la richiesta al conducente di sottoporsi agli esami dei
liquidi biologici è propedeutico all’accertamento di tale
stato, la cui valutazione non può essere rimessa ad un ri-
scontro meramente sintomatico, se del caso avallato dalle
ammissioni del conducente rese nell’immediatezza le qua-
li, proprie perché provenienti da persona investigata non
possono essere utilizzate nei suoi confronti (art. 63, 1° e
2° comma c.p.p.) se non assunte con le forme di cui all’art.
350 in relazione all’art. 64 c.p.p.
2. Le operazioni invece descritte dall’art. 187 commi 2,
2 bis, 3, 4 e 5 cod. strada rientrano nelle attribuzioni degli
organi di Polizia Stradale e sono dirette, nella loro sequen-
za procedurale, dapprima ad acquisire elementi utili per
giustif‌icare la richiesta di sottoposizione del conducente
agli accertamenti di cui al comma 3, e successivamente per
rendere obiettiva evidenza della condizione di alterazio-
ne mediante un esame strumentale, la cui valenza, come
correttamente affermato dal giudice distrettuale, non può
essere surrogata dall’ammissione dello stato di alterazione
da parte dell’onerato, il quale al contrario ha un concreto
interesse, ai f‌ini difensivi, all’esecuzione dell’accertamen-
to, non solo con riguardo all’affermazione di responsabilità
ma anche, come risulta plasticamente rappresentato dal
contenuto del secondo motivo di ricorso (teso al riconosci-
mento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis
c.p.), alla graduazione della pena ovvero alla valutazione
del fatto in termini di minimo disvalore penale, con con-
seguente necessità di attingere ai parametri oggettivi di
cui all’art. 133, 1° comma c.p., e quindi alla verif‌ica della
maggiore o minore presenza di sostanza stupefacente nel
sangue (sez. IV, 6 ottobre 2009 R., Rv. 245638).
3. Ma anche a volere ritenere che la confessione ope-
rata dal conducente nella immediatezza del fatto sia in
grado di sostituire, in termini di valore probatorio e in
assenza di una prova legale della condizione di alterazio-
ne, l’accertamento tramite prelievo ed investigazione dei
liquidi biologici, rimane la circostanza che l’onerato non
può opporre un rif‌iuto alla richiesta degli organi di poli-
zia stradale, senza incorrere nel fatto tipico di cui all’art.
187, comma 8, c.d.s. laddove, se in presenza di determina-
te condizioni, i suddetti organi possono sottoporre i con-
ducenti ad accertamenti clinici tossicologici, anche me-
diante accompagnamento presso strutture pubbliche per
il prelievo di liquidi biologici (art. 187 comma 3 c.d.s.), i
conducenti richiesti possono esimersi da tali accertamen-
ti soltanto manifestando un rif‌iuto, condotta autonoma-
mente sanzionabile come nella specie.
4. È stato inoltre affermato dal S.C. che ai f‌ini della con-
f‌igurabilità della contravvenzione di guida sotto l’inf‌luenza
di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alte-

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