Corte di Cassazione Penale sez. V, 18 ottobre 2018, n. 47535 (C.C. 11 luglio 2018)

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giur
Rivista penale 12/2018
LEGITTIMITÀ
- ipotesi ex art. 81 c.p. comma 1 - ed anche che le violazio-
ni siano avvenute con distinte azioni ma nelle medesime
circostanze di tempo e luogo - continuazione ex art. 81
comma 2 c.p. (continuazione sincrona).
Ciò in quanto, in tutte le sopra citate ipotesi, può tal-
volta apparire evidente che la volizione criminosa, anche
se nell’ambito di un disegno criminoso unitario, sia stata
sostanzialmente unica, stante la contemporanea esecu-
zione delle distinte azioni delittuose, non già ripetuta nel
tempo.
La volontà criminosa - va qui riaffermato - quando reg-
ge una singola azione od anche più azioni, ma poste in es-
sere nel medesimo contesto spazio temporale, non appare
incompatibile con il concetto di estemporaneità dell’azio-
ne illecita rispetto alla positiva personalità del reo, posto
alla base della disciplina della causa di non punibilità ex
art. 131-bis c.p.
L’unitarietà del contesto in cui sono poste in essere
diverse condotte illecite, può fondatamente lumeggiare,
infatti, che l’azione criminosa rimarrà fatto estemporaneo
e così probabile il recupero sociale del reo, principio alla
base dello scopo della pena secondo il dettato costituzio-
nale.
Nel solco di tale orientamento, condivisibilmente, si è
di recente ribadito che, ai f‌ini della conf‌igurabilità della
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non osta la presenza
di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora
questi riguardano azioni commesse nelle medesime circo-
stanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima
persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscrit-
ta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità
presa in considerazione in negativo dall’art. 131-bis c.p.
(sez. V, n. 5358 del 15 gennaio 2018, C., Rv. 272109). E,
nel medesimo senso, che non osta la presenza di più reati
legati dal vincolo della continuazione, quando le violazioni
non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione
di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di
particolare intensità del dolo o versatilità offensiva (sez.
II, n. 9495 del 7 febbraio 2018, G., Rv. 272523).
5. Diverso, invece, è il caso di continuazione diacro-
nica, che si ha quando i reati sono commessi, seppure in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi
diversi. E che, come argomentatamente dà conto la Corte
territoriale, è proprio quello che ci occupa, nel quale R.B.
è stato riconosciuto responsabile del reato contestato ai
sensi dell’art. 81 cpv. c.p. e 10 D.L.vo 74/2000 per, avere,
nella sua specif‌ica qualità di titolare delle omonime ditte
individuali, con più azioni esecutive di un medesimo di-
segno criminoso al f‌ine di evadere le imposte sui redditi e
sull’IVA, occultato o distrutto 22 fatture emesse tra il 2007
ed il 2010.
Si è trattato pertanto, come rilevano i giudici del gra-
vame del merito, di condotta reiterata nel tempo, carat-
terizzata da determinazione fraudolenta, poiché l’attività
di intermediazione assicurativa veniva svolta servendosi
delle ditte individuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 OTTOBRE 2018, N. 47535
(C.C. 11 LUGLIO 2018)
PRES. FUMO – EST. RICCARDI – P.M. MIGNOLO (CONF.) – RIC. N. ED ALTRO
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Conf‌igurabilità y Articolazioni peri-
feriche di tali associazioni in territori diversi y Con-
dizioni dalle quali l’art. 416 bis c.p. fa dipendere la
riconoscibilità del carattere maf‌ioso del sodalizio y
Sussistenza y Verif‌ica y Necessità y Limiti.
. In tema di associazioni di tipo maf‌ioso e con riguardo
all’ipotesi di articolazioni periferiche di tali associazio-
ni in territori diversi da quelli nei quali le stesse hanno
le loro radici, la verif‌ica in concreto della effettiva sus-
sistenza delle condizioni dalle quali l’art. 416 bis c.p. fa
dipendere la riconoscibilità del carattere maf‌ioso del
sodalizio è da ritenere necessaria solo quando si trat-
ti di articolazioni riconducibili ad organismi di nuova
formazione e non invece a taluna delle c.d. “maf‌ie sto-
riche”, quali la maf‌ia propriamente detta, la camorra,
la “ndrangheta” o la sacra corona unita, essendo queste
ultime connotate da una intrinseca ed universalmente
nota forza di intimidazione che non abbisogna di ulte-
riore esteriorizzazione e dimostrazione. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 416 bis) (1)
(1) Giurisprudenza consolidata. Ex multis, v. Cass. pen., sez. II, 18
maggio 2017, n. 24850, in www.latribunaplus.it, Cass. pen., sez. V, 21
luglio 2015, n. 31666, in questa Rivista 2016, 259 e Cass. pen., sez. II,
1 febbraio 2012, n. 4304, ivi 2013, 572. Per un’esaustiva disamina del-
l’art. 416 bis c.p., si rinvia al commento giurisprudenziale contenuto
in LUIGI ALIBRANDI, Codice penale, ed. La Tribuna, Piacenza 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa il 30 ottobre 2017 il Tribuna-
le di (omissis) ha rigettato l’istanza di riesame proposta
nell’interesse di N.G. e L.F. avverso l’ordinanza del G.i.p.
(omissis) con la quale era stata applicata la misura cau-
telare della custodia in carcere in relazione al reato di cui
all’art. 416 bis c.p., quali partecipi dell’associazione di tipo
maf‌ioso denominata ‘ndrangheta, appartenenti all’artico-
lazione (c.d. locale) svizzera di F.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il di-
fensore di L.F. e di N.G., Avv. A.G., deducendo, con due
distinti ma pressoché identici atti, i seguenti motivi di ri-
corso, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.,
nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con un unico articolato motivo, viene denunciata vio-
lazione di legge e vizio di motivazione per l’insussistenza
del reato associativo, in mancanza di esteriorizzazione
del metodo maf‌ioso, e di esercizio di violenza o minac-
cia; allorquando l’operatività del sodalizio si manifesti al
di fuori dell’ambito territoriale in esso in cui è insediato
ed abbia acquisito la propria fama criminale, è necessaria
una estrinsecazione del metodo maf‌ioso mediante atti di
violenza o minaccia, non potendo affermarsi la sussistenza
del reato di cui all’art. 416 bis c.p. sulla base di una mera

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