Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 settembre 2018, n. 40984 (C.C. 22 marzo 2018)

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Rivista penale 12/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 SETTEMBRE 2018, N. 40984
(C.C. 22 MARZO 2018)
PRES. CARCANO – EST. BONITO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. G.
Indagini preliminari y Chiusura delle indagini y
Archiviazione y Ordinanza di archiviazione y Ricor-
so per Cassazione y Imputazione coatta per reati
diversi da quelli per cui è richiesta l’archiviazione
y Abnormità y Sussistenza y Ricorso per cassazione
della persona sottoposta ad indagine y Ammissibi-
lità.
. Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione
anche dalla persona sottoposta ad indagine il provve-
dimento del giudice per le indagini preliminari che,
non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini,
ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., che il pubblico
ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da
quello oggetto della richiesta. (c.p.p., art. 409; c.p.p.,
art. 606)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
(omissis), con ordinanza del 27 febbraio 2017, rigettava la
richiesta di archiviazione nei confronti di M.G., indagato
per il delitto di tentata concussione (artt. 56 e 317 c.p.),
disponendo, ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., che il
Pubblico Ministero formulasse l’imputazione nei suoi con-
fronti per i diversi reati di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni (art. 393 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.).
Nel provvedimento i fatti di causa venivano così rico-
struiti:
– il 24 settembre 2015, l’indagato aveva fatto rifornimen-
to presso una stazione di servizio di (omissis), lamentando
che l’erogazione di carburante non era stata corrisponden-
te all’importo versato e chiedendo, insistentemente e con
particolare virulenza, la restituzione della somma;
– nel corso del litigio l’indagato aveva accusato i tito-
lari dell’impianto di altri analoghi comportamenti truf-
faldini, esibendo il tesserino dell’arma dei carabinieri e
minacciando, forte della sua posizione, accertamenti sulla
stazione di benzina;
– il 3 febbraio 2016, il G. si era nuovamente presentato
per un rifornimento di carburante, ma si era visto opporre
un rif‌iuto del servizio richiesto da parte del proprietario
dell’impianto, comportamento questo che veniva stigma-
tizzato dall’indagato, il quale, per tutta risposta, lasciava
ferma la sua autovettura davanti alle colonnine di carbu-
rante, così impedendo il funzionamento dell’impianto per
circa trenta minuti.
Ad avviso del Giudice, le acquisizioni processuali e la
relativa ricostruzione della vicenda consentivano di rite-
nere perseguibile l’indagato per i reati di cui all’art. 393
c.p., in tali termini dovendosi riqualif‌icare la condotta
posta in essere il 24 settembre 2015, e di cui all’art. 610
c.p., in relazione all’episodio del 3 febbraio 2016, non preso
in esame dal Pubblico Ministero. Di qui il rigetto dell’ar-
chiviazione e la contestuale richiesta al P.M. di formulare
l’imputazione per i reati suindicati, ai sensi dell’art. 409,
comma 5, c.p.p.
2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso
per cassazione il G., denunciandone la illegittimità per
violazione degli artt. 409 c.p.p., 111 e 112 Cost., sul rilievo
che il provvedimento impugnato, risolvendosi nell’imposi-
zione al pubblico ministero di atti non previsti dall’ordina-
mento processuale, integrasse un’ipotesi di atto abnorme.
A sostegno del motivo il ricorrente richiama l’insegnamen-
to di sez. un., n. 4319 del 28 novembre 2013, dep. 2014, L.,
Rv. 257786, e quello di sez. V, n. 12987 del 16 febbraio 2012,
D.F., Rv. 253313, decisioni assertive del principio secondo
cui è inibita al giudice per le indagini preliminari la richie-
sta, rivolta al pubblico ministero, di formulare imputazioni
per reati diversi da quelli per cui sia stata domandata l’ar-
chiviazione, potendo semplicemente disporre la iscrizione
nel registro notizie di reato qualora rilevi fattispecie diver-
se da quelle per le quali si procede e di cui ritenga emer-
genti i requisiti dagli atti di indagine. Tanto a presidio ed
a salvaguardia della titolarità dell’azione penale in capo al
pubblico ministero.
3. La Sesta Sezione, cui il ricorso è stato assegnato,
con ordinanza del 12 ottobre 2017 ha rimesso la decisione
alle Sezioni Unite, avendo rilevato l’esistenza di un con-
trasto interpretativo, avente ad oggetto l’ammissibilità del
ricorso per cassazione proposto dall’indagato avverso il
provvedimento del giudice per le indagini preliminari che,
respinta la richiesta di archiviazione, disponga la formu-
lazione dell’imputazione, ai sensi dell’art. 409, comma 5,
c.p.p., per un reato diverso da quello per il quale il pubbli-
co ministero ha richiesto l’archiviazione.
3.1. La Sezione rimettente ha richiamato un primo
orientamento, maggioritario, secondo il quale sarebbe
inammissibile il ricorso per cassazione dell’indagato avver-
so il provvedimento del giudice per le indagini preliminari
che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga,
nel contempo, la formulazione dell’imputazione relati-
vamente ad una notizia di reato iscritta contro ignoti, in
quanto unico soggetto legittimato ad impugnare, anche in

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