Corte di Cassazione Penale sez. II, 31 luglio 2018, n. 36942 (ud. 27 aprile 2018)

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giur
11/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ve previste dal comma primo di quest’ultima disposizione.
(sez. un., n. 23866 del 31 gennaio 2013 , S., Rv. 255269) con
la conseguenza che la pena inf‌litta in maniera congiunta
al ricorrente s’appalesa illegale.
5. Risulta ugualmente fondato il terzo motivo, richiama-
to nel secondo motivo nuovo. La Corte felsinea ha ritenuto
inammissibile la richiesta di concessione dei doppi bene-
f‌ici di legge avanzata dal difensore in sede di discussione
senza considerare, da un lato, che il processo era pervenu-
to in sede d’appello a seguito di annullamento con rinvio
della sentenza assolutoria del primo giudice, e quindi in
assenza di un atto d’impugnazione della difesa; dall’altro,
che a norma dell’art. 597, comma 5, c.p.p., la sospensione
e la non menzione potevano essere, comunque, applicate
d’uff‌icio. Né appare logicamente rigorosa e coerente con
le risultanze processuali l’affermazione effettuata in via
di chiusura argomentativa secondo cui la durata dell’ina-
dempimento risulterebbe, in ogni caso, ostativa ad una
prognosi favorevole in punto di futura astensione da con-
dotte illecite, trattandosi di valutazione dissonante rispet-
to allo stato di incensuratezza e all’avvenuta def‌inizione in
via stragiudiziale del contenzioso economico con la p.o.,
richiamati a giustif‌icazione della concessione delle circo-
stanze attenuanti generiche. Ciò in quanto l’intervenuto
accordo transattivo rappresenta un punto d’equilibrio
nella composizione dei contrapposti interessi delle parti e
segna una discontinuità con il reato che imponeva una più
accurata spiegazione della assorbente rilevanza accordata
al dato temporale del pregresso inadempimento.
6. Alla stregua dei rilievi che precedono - assorbiti i
residui prof‌ili censori - s’impone l’annullamento della sen-
tenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’appello di (omissis) per nuova valutazione in punto di
determinazione del trattamento sanzionatorio ed even-
tuale accesso ai benef‌ici di legge. Deve al riguardo pre-
cisarsi, a fronte delle difformi conclusioni del P.G., che il
reato contestato non risulta estinto per prescrizione in
considerazione della sospensione per complessivi mesi 6 e
gg. 13 disposta dalla Corte d’appello a seguito di astensio-
ne dei difensori dall’attività professionale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 31 LUGLIO 2018, N. 36942
(UD. 27 APRILE 2018)
PRES. CERVADORO – EST. RECCHIONE – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. D. S.P.A.
ED ALTRA
Fraudolenta distruzione della cosa propria y
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati
e mutilazione fraudolenta della propria persona
y Procedura di risarcimento ex art. 148 cod. ass. y
Attivazione y Conseguenze y Presentazione della
querela da parte della compagnia assicuratrice y
Termine.
. La contrazione a trenta giorni del termine ordinario
per la presentazione della querela da parte della com-
pagnia assicuratrice, ai sensi dell’art. 148 cod. ass., si
applica solo nel caso in cui sia stata attivata la proce-
dura amministrativa prevista da detta norma, in man-
canza della quale trova applicazione la disciplina or-
dinaria prevista dall’art. 124 c.p. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 124; c.p., art. 642; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 148) (1)
(1) Sulla perseguibilità a querela del reato di cui all’art. 642 c.p.., v.
Cass. pen., sez. II, 15 maggio 2017, n. 24075, in Arch. giur. circ. ass. e
resp. 2018, 73 e Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2012, 23256, in questa
Rivista. 2013, 1065. In genere, nel senso che il termine per proporre
querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti
da parte dell’interessato, v. Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2016, n.
3719, ivi 2016, 1134. Nel senso che la decorrenza di tale termine è
differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al f‌ine
di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale
differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al
compimento di tali verif‌iche, non potendo farsi discendere dall’iner-
zia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato, v.
Cass. pen., sez. II, 20 febbraio 2017, n. 7988, ivi 2017, 896.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. II Giudice per le indagini preliminari di Napoli di-
chiarava non doversi procedere per tardività della querela
in relazione all’art. 642 c.p. II giudice riteneva che la pro-
cedura prevista dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni
(D.L.vo n. 209 del 2005), derogando all’art. 124 c.p.p., im-
ponesse la presentazione della querela entro un termine
massimo di 120 giorni dalla richiesta di risarcimento, ter-
mine non rispettato dalla compagnia querelante.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione il procuratore speciale della Compagnia assicurativa
offesa dal reato che deduceva vizio di legge e di motivazio-
ne: segnatamente si deduceva che la normativa prevista
dal Codice delle assicurazioni non inciderebbe sulla iden-
tif‌icazione del dies a quo per presentare la querela, che
avrebbe dovuto comunque essere individuato in quello in
cui l’offeso ha avuto piena consapevolezza dell’illecito.
3. Con memoria depositata il 10 aprile 2018 il difenso-
re dell’indagato deduceva che il ricorso era tardivo e che
mancherebbe la prova della procura speciale che avrebbe
conferito i poteri di rappresentanza per la presentazione
della querela al Direttore generale della D. s.p.a., ovve-
ro della Compagnia assicurativa costituita parte civile;
inoltre si invocava la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso, ribadendo la piena condivisione degli argomenti
contenuti nel provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare il collegio rileva che, contraria-
mente a quanto sostenuto dalla difesa dell’indagato, il
ricorso è tempestivo. Si ribadisce che alle parti presenti
in udienza preliminare non deve essere, di norma, dato
avviso del deposito della sentenza emessa ai sensi dell’art.
424 c.p.p., poiché in tal caso il termine di quindici giorni
per impugnare decorre dal trentesimo giorno dalla pro-
nuncia, scadenza f‌issata per il deposito del provvedimento
dal comma quarto del citato articolo, sempre che la moti-
vazione sia depositata nello stesso termine. Né l’irrituale

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