Corte di Cassazione Penale sez. III, 28 maggio 2018, n. 23848 (ud. 23 febbraio 2018)

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Rivista penale 7-8/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 MAGGIO 2018, N. 23848
(UD. 23 FEBBRAIO 2018)
PRES. SAVANI – EST. ANDREAZZA – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. V.
Stupefacenti y Aggravanti y Ex art. 80 del D.P.R.
n. 309 del 1990 y Richiamo all’art. 112, comma pri-
mo, n. 4, c.p. y Applicabilità limitata y Esclusione y
Estensione della disciplina y Alle ipotesi richiamate
dalla norma successiva y Alle ipotesi di essersi av-
valso di un minore per la commissione di un reato o
di aver partecipato con lo stesso alla commissione
di un delitto y Condizioni.
. In tema di stupefacenti, l’art. 80, comma 1, lett. b),
del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, laddove prevede come
circostanza aggravante quella che ricorra taluno dei
casi indicati nel n. 4 dell’art. 112 c.p., deve intender-
si riferito, per il principio di dinamicità delle fonti del
diritto, anche alle previsioni che sono state aggiunte
alla norma richiamata in epoca successiva a quella di
emanazione del citato D.P.R., fermo restando che per la
sussistenza della suddetta aggravante è comunque ne-
cessario che l’agente conoscesse o ignorasse per colpa
la minore età del soggetto con riferimento al quale l’ag-
gravante medesima è stata ipotizzata. (Mass. Redaz.)
(d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80; c.p., art. 112) (1)
(1) La materia è stata oggetto di contrasto; nello stesso senso della
massima in commento si vedano Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2016,
n. 4967, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2013,
n. 14409, ibidem; Cass. pen., sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 44403, ibi-
dem. In senso difforme si era espressa Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre
2010, n. 37924, ibidem, che sosteneva che la circostanza aggravante
di cui all’art. 80, comma 1, lett. b) del D.P.R: n. 309/1990, non fosse
applicabile all’ipotesi di chi si avvaleva di un minore degli anni di-
ciotto per la commissione del reato, ma solo a quella originaria di chi
avesse determinato il minore a commettere il reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. V.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della
Corte di Appello di Palermo in data 30 giugno 2017 di
conferma, quanto all’affermazione di responsabilità, della
sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato
di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 per avere, in con-
corso anche con altro soggetto minorenne, detenuto, per
f‌ine diverso da quello personale, e senza autorizzazione di
cui all’art. 17 del D.P.R. n. 309 del 1990, sostanza stupefa-
cente del tipo rami e f‌iori di cannabis indica per un totale
di circa 9 chilogrammi e f‌iori di cannabis indica per un
totale di circa 200 grammi.
2. Con un primo motivo lamenta violazione dell’art. 80,
comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 309 del 1990 per avere la
Corte ritenuto la relativa aggravante non essendo suff‌i-
ciente a tal f‌ine che l’agente si sia semplicemente avvalso
di una persona minorenne per commettere il reato, come
ritenuto dal provvedimento impugnato, ma essendo neces-
saria un’attività di induzione alla commissione del reato.
Lamenta inoltre l’omesso accertamento della consapevo-
lezza ovvero della ignoranza o ritenuta inesistenza per col-
pa in capo all’imputato della minore età del concorrente
G.E.P.
3. Con un secondo motivo lamenta violazione dell’art.
133 c.p. per avere, sul punto della determinazione della
pena e giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggra-
vante contestata, qualif‌icato il reato come grave solo per
la partecipazione allo stesso di un minore, già valutata
nell’ambito della ritenuta circostanza aggravante. Lamen-
ta inoltre la mancata considerazione dell’atteggiamento
collaborativo dell’imputato nonché dell’assenza di prece-
denti penali a suo carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il prof‌ilo
della motivazione in ordine alla consapevolezza, da parte
dell’imputato, della minore età del concorrente. Va an-
zitutto premesso che, ai f‌ini della sussistenza oggettiva
della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1,
lett. b) del D.P.R. cit., non è necessario che il minore con-
corrente venga determinato a commettere il reato ma è
suff‌iciente che dello stesso ci si avvalga a tali f‌ini. Pur a
fronte di un diverso indirizzo, il Collegio condivide infatti
l’orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza
aggravante prevista dall’art. 80, comma primo, lett. b),
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che rinvia, tra gli altri, anche
al n. 4 dell’art. 112, comma 1, c.p., opera, per il principio
di dinamicità delle fonti del diritto, un rinvio formale a
tutte le ipotesi richiamate dal suddetto n. 4, c.p., sicché lo
stesso non è limitato soltanto alla condotta (unicamente
presente nella versione dell’art. 112 , comma 1, n. 4 pro-
pria del momento di varo dell’art. 80 cit.), di colui che
abbia “determinato a commettere il reato un minore di
anni diciotto”, ma si estende alle ulteriori ipotesi, succes-
sivamente introdotte, di “essersi comunque avvalso degli
stessi” o di aver con questi “partecipato nella commis-
sione di un delitto” (sez. VI, n. 4967/16 del 1 dicembre
2015, Russo, Rv. 266170; sez. VI, n. 44403 del 17 ottobre
2013, Sciarretta ed altri, Rv. 256688; sez. III, n. 14409 del
12 dicembre 2012, S.A., Rv. 254851). In particolare va
posto l’accento sulla natura di rinvio “mobile” effettuato

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