Corte di Cassazione Penale sez. II, 18 aprile 2017, n. 18817 (ud. 2 marzo 2017)

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giur giur
Rivista penale 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
e del rilevato minimo scostamento dai parametri tecnici
della tecnica di edif‌icazione dell’immobile (sez. VI, n. 190
del 8 gennaio 2018, Limatola).
I tratti distintivi della presente fattispecie impongono,
tuttavia, una diversa decisione.
In tema misure cautelari reali, al giudice è, infatti, de-
mandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del
reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della
fattispecie contestata e, pertanto, lo stesso giudice può
rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato,
allorché emerga ictu oculi (sez. II, n. 18331 del 22 aprile
2016, lommi, Rv. 266896; sez. IV, n. 23944 del 21 maggio
2008, Di Fulvio, Rv. 240521; sez. l, n. 21736 del 11 maggio
2007, Citarella, Rv. 236474).
Pur, infatti, risultando preclusi al giudice della caute-
la reale sia l’accertamento sul merito della azione penale
che il previo sindacato sulla fondatezza della accusa nella
fase delle indagini preliminari, il sindacato proprio di tale
fase esige un controllo giurisdizionale della base fattuale
nel singolo caso concreto, che non sia meramente carto-
lare e formale, secondo il paradigma del fumus del rea-
to ipotizzato dall’accusa, con riguardo quindi anche alla
“rilevabilità del difetto dell’elemento soggettivo, purché
ictu oculi” Cc. Cost., ord. n. 153 del 2007).
7. Le risultanze probatorie, per come ricostruite nel
provvedimento impugnato, hanno, pertanto, legittima-
mente consentito al Tribunale di Avellino l’immediato
rilievo, nei limiti delibatori propri della sede cautelare,
della carenza dell’elemento soggettivo dei reati contesta-
ti e, segnatamente, della volizione del rif‌iuto dell’atto di
uff‌icio in una situazione nella quale era stata esclusa la
attualità del pericolo di crollo.
Nella fattispecie di cui all’art. 328, comma primo, c.p.,
peraltro, il carattere indebito del rif‌iuto viene meno quando
il pubblico funzionario non possa ottemperare al dovere
perchè destinatario di un dovere conf‌liggente o prevalente.
Nella ordinanza impugnata, muovendo dal presupposto
della insussistenza della esposizione a pericolo della co-
munità scolastica in assenza di evento sismico, si rivela
congruamente come il Comune abbia tempestivamente
dato avvio alla procedura amministrativa per l’adeguamen-
to sismico del fabbricato, deliberando uno stanziamento di
500.000 euro, di seguito aumentato ad 1,4 milioni.
Non era, inoltre, ravvisabile un ritardo colpevole degli
amministratori del Comune, in quanto si trattava di opere
che, in ragione della loro entità, non erano eseguibili in
termini brevi e per l’aff‌idamento delle quali era necessario
il rispetto delle norme sull’evidenza pubblica.
La determina n. 51 del 21 aprile 2016, con la quale era
stata disposta la aggiudicazione delle opere di adegua-
mento del plesso scolastico era, peraltro, stata impugnata
da una impresa risultata pretermessa innanzi agli organi
della giurisdizione amministrativa ed il conseguente con-
tenzioso si era concluso solo con la sentenza depositata
dal Consiglio di Stato in data 5 dicembre 2016.
8. Analoghi rilievi nella valutazione non certo illegitti-
ma del Tribunale di Avellino precludevano la ravvisabilità
del fumus commissi delicti anche con riferimento al reato
di omissione di lavori in edif‌ici che minacciano rovina.
Secondo un consolidato orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per
discostarsi, del resto, ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’e-
lemento soggettivo del reato previsto dall’art. 677 c.p., è
necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condi-
zionata l’imputabilità anche in riferimento al reato con-
travvenzionale ai sensi dell’art. 42 c.p., e che è esclusa
dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non
dipendente da colpa (sez. I, n. 34096 del 14 aprile 2015,
Varco, Rv. 264694; sez. I, n. 35144 del 19 settembre 2002,
Botteghi, Rv. 222321).
9. L’aff‌idamento dei lavori di adeguamento alle prescri-
zioni tecniche della normativa antisismica disposto medio
tempore ed il trasferimento della comunità scolastica in
altro plesso, elidono, peraltro, in radice l’attualità del pe-
riculum in mora. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 18 APRILE 2017, N. 18817
(UD. 2 MARZO 2017)
PRES. FIANDANESE – EST. DE SANTIS – P.M. LORI (DIFF.) – RIC. B.O. ED ALTRI
Circonvenzione di persone incapaci y Incapacità
di intendere e di volere della persona offesa y Ne-
cessità y Esclusione y Minorata capacità psichica y
Suff‌icienza.
. Il delitto di circonvenzione di persone incapaci non
esige che il soggetto passivo versi in stato di incapaci-
tà di intendere e di volere, essendo suff‌iciente anche
una minorata capacità psichica, con compromissione
del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo,
tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione
e pressione. Pertanto il delitto può essere commesso
in danno - oltre che di minori – di persona in stato di
infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio
stato patologico, conosciuto e codif‌icato dalla scienza
medica, o da una condizione soggettiva, che sebbene
non patologica menomi le facoltà intellettive e volitive
del soggetto quale conseguenza di una anomalia men-
tale, non importa se in modo def‌initivo o temporaneo;
ovvero in danno di un soggetto in stato di def‌icienza
psichica, intendendosi per tale sia una alterazione
dello stato mentale, ontologicamente meno grave e ag-
gressiva dell’infermità, dipendente da particolari situa-
zioni f‌isiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da
anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare
una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e
volitive, inf‌iciando il potere di autodeterminazione, di
critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera
di suggestione. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 643)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Gup del Tribunale di Udine con sentenza resa in
esito a giudizio abbreviato dichiarava B.O., B.M. e D.B. col-
pevoli del delitto di circonvenzione d’incapace continuata
in danno di C.B., (esclusa la cessione della disponibilità
dell’abitazione a D.M.) e, applicata la diminuente per il rito,
li condannava ciascuno alla pena di anni uno, mesi dieci di
reclusione ed Euro mille di multa, accordando il benef‌icio
della sospensione condizionale, subordinato alla restituzio-
ne agli aventi diritto dell’immobile oggetto di donazione.
La Corte d’appello di Trieste, a seguito di gravame di-
fensivo, dichiarava l’estinzione per prescrizione della fat-
tispecie ex art. 643 c.p., limitatamente al rilascio della de-
lega ad operare sul conto corrente della C., rideterminava
la pena in anni uno, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed
Euro 900,00 di multa, confermando nel resto.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a
mezzo del difensore, deducendo con comuni motivi:
2.1 la manifesta illogicità della motivazione con ri-
guardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo
del reato ex art. 643 c.p., per avere la corte triestina disat-
teso gli esiti della consulenza psichiatrica del dott. S. che
aveva escluso l’esistenza di patologie rilevanti ai f‌ini della
conf‌igurabilità del reato;
2.2 l’inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale con riguardo alla denegata applicazione delle at-
tenuanti generiche, alla dosimetria della pena, al mante-
nimento della subordinazione della sospensione condizio-
nale alla restituzione dell’immobile oggetto di donazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo non merita accoglimento siccome
infondato. Invero, la Corte territoriale è pervenuta alla re-
iezione della doglianza difensiva con motivazione ampia,
priva di aporie e distorsioni giustif‌icative (pag. 9 della sen-
tenza) che dà conto delle ragioni probanti la condizioni di
vulnerabilità psichica della P.O.. La difesa, richiamando i
contrari esiti della consulenza di parte, elude il confronto
con gli argomenti della sentenza impugnata, mirando ad
una rilettura degli elementi probatori preclusa in sede di
legittimità.
Questa Corte ha reiteratamente precisato che il delit-
to di circonvenzione di persone incapaci non esige che il
soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e
di volere, essendo suff‌iciente anche una minorata capaci-
tà psichica, con compromissione del potere di critica ed
indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile
l’altrui opera di suggestione e pressione. (Sez. II, n. 3209
del 20 dicembre 2013 P.O. in proc. De Mauro Luigi e al-
tro, Rv. 258537; n. 6971 del 26 gennaio 2011, P.M. in proc.
Knight, Rv. 249662; n. 24192 del 5 marzo 2010, Conte e al-
tro, Rv. 247463). Pertanto il delitto può essere commesso
in danno - oltre che di minori - di persona in stato dí in-
fermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato
patologico, conosciuto e codif‌icato dalla scienza medica,
o da una condizione soggettiva, che sebbene non patolo-
gica menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto
quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa
se in modo def‌initivo o temporaneo; ovvero in danno di un
soggetto in stato di def‌icienza psichica, intendendosi per
tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologica-
mente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente
da particolari situazioni f‌isiche (età avanzata, fragilità di
carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a
determinare una incisiva menomazione delle facoltà in-
tellettive e volitive, inf‌iciando il potere di autodetermina-
zione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui
opera di suggestione. (Sez. II, n. 36424 del 26 maggio 2015,
P.O. in proc. Damascelli, Rv. 264591). Di detti principi l’im-
pugnata sentenza ha fatto corretta applicazione.
4. Il secondo motivo che censura sotto plurimi aspetti
l’apparato sanzionatorio è parzialmente fondato. Devesi,
innanzitutto, rilevare che risultano allo stato decorsi i
termini massimi di prescrizione in relazione agli episodi
contestati relativi a) all’apertura di credito per Euro mille
sul conto corrente a nome della C. presso la Cassa di Ri-
sparmio di Udine e Pordenone commesso nell’estate 2008;
b) alla donazione a B.M. con atto del 28 dicembre 2007
della nuda proprietà dell’immobile sito in (omissis). La
perenzione delle richiamate condotte impone il parziale
annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e la
conseguente necessità di rideterminazione della pena con
riguardo al residuo episodio delittuoso, da demandare ad
altra Sezione della Corte d’appello di Trieste.
Ritiene, inoltre, la Corte che alla declaratoria d’estin-
zione della condotta sub b) debba conseguire la revoca
della disposta subordinazione della sospensione condi-
zionale alla restituzione agli aventi diritto dell’immobile
oggetto di donazione. Invero, alla caducazione della con-
danna per tale titolo non può sopravvivere la condizionan-
te statuizione restitutoria, adottata, peraltro, in adesione
ad un indirizzo ermeneutico contrastato dal più recente
insegnamento di legittimità secondo cui il giudice non può
subordinare la sospensione condizionale della pena, in di-
fetto della costituzione di parte civile, all’adempimento
dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto
del reato, perchè queste, come il risarcimento, riguardano
solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si
identif‌ica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ine-
riscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giu-
ridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo,
a norma dell’art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono
ancora cessati (Sez. II, n. 12895 del 5 marzo 2015, Pulpo,
Rv. 262932; n. 3958 dell’11 dicembre 2013, Rv. 258045; n.
3958 del 18 dicembre 2013, Oliveri, Rv. 258045).
4.1 Non ha pregio e deve essere conseguentemente di-
sattesa la doglianza in punto di diniego delle circostanze
attenuanti generiche, avendo i giudici di merito esercita-
to in maniera motivata ed oculata la discrezionalità loro
accordata in punto di dosimetria della pena (salva la
necessità di rideterminazione conseguente all’estinzione
per prescrizione di talune delle condotte), negando le at-
tenuanti ex art. 62 bis c.p., in ragione delle modalità dei
fatti, espressive di peculiare capacità a delinquere, e in
assenza di segni di concreta resipiscenza. Simile valuta-
zione, sorretta da valido apparato giustif‌icativo, non è in
questa sede sindacabile. (Omissis)

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