Corte di Cassazione Penale sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48324 (ud. 27 settembre 2017)

Pagine47-48
500 501
giur giur
Rivista penale 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
golent, Rv. 27046401: «Nel caso di specie, il requisito nor-
mativo secondo cui tale possibilità deve essere esperita
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado ha evidentemente natura processuale e non
sostanziale. Pertanto, in assenza di disciplina transitoria,
opera una preclusione processuale, prevista dalla legge
che non contrasta con il principio della retroattività della
lex mitior sostanziale. L’art. 13 ha una doppia previsione,
una di natura sostanziale - il pagamento del debito che
estingue il fatto-reato commesso prima della sua entrata
in vigore - e una processuale - il pagamento prima dell’a-
pertura del dibattimento -»).
Non può ritenersi una causa sopravvenuta di non puni-
bilità parzialmente processuale (relativamente al termine
entro il quale deve essere tenuto il comportamento del
reo), in quanto il termine - come visto - è connaturale e
strutturale alla stessa causa di non punibilità, a volte ri-
ferito al processo e altre volte a termini extraprocessuali.
4. Nel nostro caso il ricorrente aveva chiesto alla Corte
di appello l’applicazione del comma 3, dell’art. 13, D.L.vo
74/2000, ovvero il rinvio in relazione alla rateizzazione in
corso, ai f‌ini dell’integrale pagamento e dell’applicazione
della causa di estinzione del reato. Il rinvio è stato negato
dalla Corte di appello: «In primo luogo non può trovare
positiva valutazione la richiesta di rinvio per benef‌iciare
della non punibilità riservata al contribuente che abbia
provveduto al versamento di tutte le somme dovute. Nes-
suna delle facilitazioni previste dall’art. 13, D.L.vo 74/2000
contempla infatti la possibilità per l’imputato - che nem-
meno può derivargli da un’interpretazione estensiva, ini-
bita dal dato letterale della norma e dall’eccezionalità del
rimedio - di giovarsi di un meccanismo che può trovare
ingresso unicamente alle soglie del dibattimento di primo
grado». La Corte di appello non si pone proprio il problema
della applicabilità della norma ai processi in corso (art. 2,
c.p.). Invece, come sopra visto, la norma deve applicarsi
ai processi in corso al momento della modif‌ica dell’art. 13,
D.L.vo 74/2000, ad opera del D.L.vo 24 settembre 2015, n.
158 (in G.U. 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.).
L’articolo 13, comma 3, D.L.vo 74/2000, prevede del re-
sto un rinvio dovuto («è dato») nelle ipotesi di rateizza-
zione in corso, come nel caso in giudizio: «Qualora, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il debito tributario sia in fase di estinzione median-
te rateizzazione, anche ai f‌ini dell’applicabilità dell’art. 13
bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del
debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giu-
dice ha facoltà di prorogare tale termine solo una volta per
non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario...». Solo il
secondo termine è facoltativo, se ritenuto necessario dal
giudice, non il primo.
Può quindi affermarsi il seguente principio di dirit-
to: «In tema di reati tributari, la causa sopravvenuta di
non punibilità contemplata dall’art. 13 del D.L.vo n. 74
del 2000, come sostituito dall’art. 11 del D.L.vo n. 158 del
2015 - per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter
e 10-quater del decreto 74 del 2000 non sono punibili se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni ammini-
strative e interessi, sono stati estinti mediante integrale
pagamento degli importi dovuti - è applicabile ai proce-
dimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L.vo
n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già
stato aperto il dibattimento, e quindi deve concedersi il
termine di tre mesi nelle ipotesi di rateizzazione in corso
del debito tributario, per il pagamento del debito residuo;
termine obbligatorio e non facoltativo come il secondo ter-
mine di tre mesi».
5. Implicando una questione di fatto, la sentenza im-
pugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione
della Corte di appello di Milano, aff‌inché valuti se sussiste
l’integrale pagamento dei debiti tributari, comprensivo
altresì delle sanzioni amministrative e degli interessi, in
applicazione dell’art. 13, D.L.vo 74/2000.
6. Il motivo ulteriore è manifestamente infondato.
È pacif‌ico, nella giurisprudenza di questa Corte, che
nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter D.L.vo
n. 74 del 2000) ai f‌ini dell’esclusione della colpevolezza è
irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza
del termine f‌issato per il pagamento, a meno che non ven-
ga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative
per provvedere alla corresponsione del tributo. (sez. III, n.
2614 del 6 novembre 2013, dep. 2014, Saibene, Rv. 258595;
ex multis, sez. III, n. 8352 del 24 giugno 2014, dep. 2015,
Schirosi, Rv. 263128). Il ricorso, quindi, nel resto deve di-
chiararsi inammissibile. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 OTTOBRE 2017, N. 48324
(UD. 27 SETTEMBRE 2017)
PRES. CIAMPI – EST. GIANNITI – P.M. ZACCO (CONF.) – RIC. M.C.
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione y
Mancato accoglimento della richiesta y Opposizio-
ne y Ricorribilità per Cassazione y Legittimazione
dell’indagato y Non sussiste.
. È inammissibile il ricorso per cassazione dell’indaga-
to, avverso il provvedimento del giudice per le indagini
preliminari che non accolga la richiesta di archiviazio-
ne e disponga la formulazione dell’imputazione, ex art.
409 comma 5 c.p.p., in quanto unico soggetto legittima-
to ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 408; c.p.p., art. 409)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, in
data 23 luglio 2015, presentava richiesta di archiviazione
nel procedimento a carico di ignoti in relazione al reato di
cui all’art. 589 c.p., sul presupposto che le indagini effet-
tuate avevano permesso di accertare che le cause dell’in-
cidente stradale erano da attribuire alla "perdita di con-
trollo del mezzo" da parte della vittima L.M., "senza poter
ipotizzare responsabilità di terzi".
tore di un fatto antigiuridico colpevole a fronte di una con-
dotta reintegrativa ex post del bene giuridico leso. In una
analisi costituzionale, la condotta restitutoria (l’integrale
pagamento di debito, interessi e sanzioni) assume rilievo
nell’esclusione della f‌inalità rieducativa (o risocializzan-
te) assegnata alla sanzione penale dalla Costituzione (art.
27, comma 3, Cost.). La pena astrattamente prevista non
ha più ragione di essere applicata allorquando la condot-
ta restitutoria susseguente implichi il venir meno della
funzione rieducativa ad essa assegnata. La diversa natura
assegnata al pagamento del debito tributario, quale com-
portamento che non riguarda più soltanto l’attenuazione
del trattamento sanzionatorio, ma la stessa punibilità,
comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato
oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla
norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesi-
me condizioni fondanti l’eff‌icacia della causa estintiva; il
principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti
per situazioni uguali, impone, infatti, di ritenere che, sot-
to il prof‌ilo sostanziale, il pagamento del debito tributario
assuma la medesima eff‌icacia estintiva, sia che avvenga
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del D.L.vo 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, pur-
chè prima del giudicato. La preclusione assegnata, in ma-
niera non irragionevole, ad un momento della scansione
processuale, non può operare allorquando, in applicazione
del principio del favor rei, la più favorevole disciplina - in-
trodotta in pendenza del procedimento, ed allorquando la
scansione era stata già superata - debba essere applicata
agli imputati che hanno provveduto al pagamento integra-
le del debito tributario. Né potrebbe obiettarsi che la pre-
clusione era prevista anche in relazione alla precedente
fattispecie attenuante, in quanto l’eff‌icacia estintiva ora
attribuita al pagamento integrale del debito tributario è
diversa e più ampia dell’eff‌icacia attenuante, da essa di-
pendendo la stessa punibilità, e non solo la misura della
pena.
L’interesse a provvedere al pagamento dell’intero debi-
to tributario è necessariamente diverso, e più intenso, ove
sia collegato ad una eff‌icacia estintiva del reato, anziché
ad una eff‌icacia soltanto attenuante; quindi, nei soli pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L.vo
158/2015, deve ritenersi che l’imputato sia nella medesima
situazione giuridica che fonda, allorquando non vi sia an-
cora stata l’apertura del dibattimento, l’eff‌icacia estintiva
prevista dalla nuova causa di non punibilità; viceversa, si
registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a
situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabi-
le una questione di illegittimità costituzionale. Del resto
trattandosi di causa di non punibilità deve trovare piena
applicazione l’art. 2, c.p. e l’art. 7 della CEDU (retroattivi-
tà della legge più favorevole).
3. 1. La norma prevede, quindi, una causa sopravvenuta
di non punibilità, ovvero con un comportamento successi-
vo alla commissione del reato (nel caso il pagamento inte-
grale), che elimina l’offesa al bene giuridico tutelato dalla
norma, il soggetto può benef‌iciare della non punibilità. Le
cause di punibilità sopravvenute implicano un termine en-
tro il quale deve essere tenuto il comportamento del reo;
è il legislatore che individua il termine relativamente alla
fattispecie concreta regolata. La ratio delle cause soprav-
venute di non punibilità consiste nell’interesse (concre-
to) che ha l’ordinamento ad incentivare comportamenti
antagonisti al fatto criminoso; il ricorso a tali cause di
non punibilità è possibile quando lo stato di sofferenza del
bene giuridico è materialmente eliminabile, e quando il
legislatore giudichi particolarmente eff‌icace l’intervento
antagonistico da parte del’autore del fatto (il pagamento,
pertanto, è per l’ordinamento un motivo valido - in asso-
luto - per la causa di non punibilità). Esempi di cause so-
pravvenute di non punibilità sono la desistenza volontaria
(art. 56, comma 3, c.p.: «Se il colpevole volontariamente
desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti
compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato
diverso»; il termine qui è dato dalla non consumazione
del reato, non realizzazione dell’evento) e la ritrattazio-
ne (art. 376, c.p.p.: «Nei casi previsti...il colpevole non è
punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato
il suo uff‌icio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e
manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il
colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il
vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata
sentenza def‌initiva, anche se non irrevocabile»; il termine
qui è dato in relazione agli sviluppi del processo penale e
del processo civile). Altra causa sopravvenuta di non pu-
nibilità è quella dell’art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre
1983, n. 463, il pagamento delle ritenute previdenziali en-
tro tre mesi dalla contestazione o dall’avvenuto accerta-
mento della violazione.
Il termine che il legislatore individua può essere ri-
ferito, quindi, ad una fase processuale - se necessario, e
pratico -, o ad altre evenienze extraprocessuali. Il termine
entro il quale deve essere tenuto il comportamento del
reo, per l’applicazione della causa sopravvenuta di non
punibilità è, però, sempre un termine “sostanziale”, anche
se per praticità inserito all’interno della scansione tem-
porale del processo. Il termine è connaturale alla causa
sopravvenuta di non punibilità, non è una evenienza ac-
cessoria, ma strutturale (essendo causa sopravvenuta alla
commissione del reato, e il termine è inoltre incentivante
per il reo al comportamento riparatore antagonista). Tutti
i termini previsti dalla legge nelle ipotesi di cause soprav-
venute di non punibilità ricevono in questo modo una “pa-
rità di trattamento”, per l’applicazione dell’art. 2, c.p. e 7,
CEDU. Distinguere a tal f‌ine i termini delle cause soprav-
venute di non punibilità in processuali (se inseriti nella
dinamica degli atti del processo) e sostanziali (se relativi
a scadenze non collegate con il processo), sarebbe sicu-
ramente incostituzionale, e contrario alla ragionevolezza,
costituirebbe inoltre un’interpretazione non restrittiva
della norma penale, a scapito del favor rei - vedi (Cedu
G.c. Grigoriades V/ Grecia, 25 novembre 1997, § 38 - (per
la considerazione del termine come processuale, vedi sez.
III, n. 30139 del 12 aprile 2017 - dep. 15 giugno 2017, Fre-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT