Corte di Cassazione Penale sez. III, 21 marzo 2018, n. 13110 (C.C. 30 ottobre 2017)

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giur giur
Rivista penale 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Oltre che a determinati requisiti espressamente previ-
sti dall’art. 163 c.p. ed ai limiti di cui all’art. 164, comma
2, c.p., la sospensione condizionale della pena può esse-
re disposta laddove si ritenga che il colpevole si asterrà
dal commettere ulteriori reati, mentre nel caso della non
menzione della sentenza di condanna, limitata peraltro ai
soli certif‌icati rilasciati su richiesta di privati, essa, ove
la condanna sia contenuta entro certi limiti, può essere
concessa anche soltanto tenuto conto delle circostanze di
cui all’art. 133 c.p.
Quanto alla diversità di effetti, dalla concessione del
benef‌icio della sospensione condizionale della pena può
derivare, ricorrendone le condizioni di cui all’art. 167 c.p.,
anche la estinzione del reato, mentre la non menzione non
è foriera nel tempo di alcun altro effetto (si vedano, per
questo orientamento, sez. VI, n. 34489 del 14 giugno 2012,
Del Gatto, Rv. 253484; sez. I, n. 45756 del 14 novembre
2007, Della Corte, Rv. 238137).
7.3. Risulta, quindi, evidente che il benef‌icio della non
menzione della condanna nel casellario giudiziale non
attiene al piano del trattamento sanzionatorio ma com-
porta esclusivamente una limitazione degli effetti della
condanna mediante l’eliminazione della particolare con-
seguenza negativa del reato connessa alla pubblicità che,
attraverso la sua menzione nel certif‌icato del casellario
giudiziale, deriva dalla sentenza di condanna.
8. Deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato sui
“capi” della sentenza relativi ai reati attribuiti all’imputata.
Ed il giudicato formatosi sui capi della decisione re-
lativi ai reati contestati determina la irrevocabilità della
decisione sulla condanna ed impedisce il rilievo della pre-
scrizione medio tempore maturata, con effetti preclusivi
anche per il giudice del rinvio della declaratoria di even-
tuali sopravvenienti cause estintive del reato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 MARZO 2018, N. 13110
(C.C. 30 OTTOBRE 2017)
PRES. CAVALLO – EST. ANDREAZZA – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. C.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Omessa
dichiarazione y Sopravvenuta causa di non punibi-
lità y Avvenuto pagamento del debito y Rilevanza ai
f‌ini della revoca ex art. 673 c.p.p. y Di pronunce di
condanna o di applicazione della pena su richiesta y
Che abbiano assunto il carattere della irrevocabili-
y Ammissibilità y Esclusione.
. In tema di reati tributari (nella specie, quello di
omesso versamento di ritenute dovute o certif‌icate),
la causa di non punibilità costituita dall’avvenuto pa-
gamento del debito tributario, quale prevista dall’art.
13 del D.L.vo n. 74/2000, nel testo introdotto dall’art.
11 del D.L.vo n. 158/2015, non può operare ai f‌ini della
revoca, ex art. 673 c.p.p., di pronunce di condanna o
di applicazione della pena su richiesta che abbiano
assunto il carattere della irrevocabilità. (d.l.vo 24 set-
tembre 2015, n. 158, art. 11; d.l.vo 10 marzo 2000, n.
74, art. 13) (1)
(1) Cfr., in senso analogo, Cass. pen., sez. VII, 21 marzo 2016, n.
11833, in www.latribunaplus.it. La scelta del legislatore secondo cui
il principio di stabilità ed inviolabilità, da cui occorre muovere, può
subire deroga esclusivamente in presenza di una nuova disposizione
eliminatrice del reato, trova conferma nella pronuncia di Cass. pen.,
sez. III, 7 maggio 1998, n. 1002, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C.A. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del G.i.p.
del Tribunale di Genova con la quale, in sede di esecu-
zione, è stata rigettata l’istanza di revoca ex art. 673 c.p.p.
della sentenza di applicazione della pena del 24 settembre
2013 relativamente al reato di cui all’art. 10 bis del D.L.vo
n. 74 del 2000.
2. Con un unico motivo di ricorso, dopo avere premesso
di avere provveduto, prima dell’apertura del dibattimento
e della conseguente sentenza di applicazione della pena
adottata nei propri confronti, a pagare il debito tributario,
lamenta la violazione dell’art. 2 c.p. in relazione all’art.
673 c.p.p. per avere il Giudice escluso, a seguito della tra-
sformazione per effetto del D.L.vo n. 158 del 2015 del pa-
gamento dei debiti tributari previsto dall’art. 13 D.L.vo n.
74 del 2000 da circostanza attenuante a causa di non puni-
bilità del reato di cui all’art. 10 bis, di potere accogliere l’i-
stanza di revoca per abolizione del reato stesso, in quanto
già formatosi il giudicato. Rileva che, pur non versandosi,
nella specie, in un’ipotesi di abolitio criminis, la rigida e
restrittiva applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p., su cui la
decisione impugnata ha fatto leva, appare porsi in contra-
sto con gli artt. 3, 13, 27 comma 3 e 117 Cost. e richiama sul
punto la giurisprudenza di legittimità laddove si è sottoli-
neata la preminente esigenza che la pena da eseguirsi sia
convenzionalmente e costituzionalmente legittima (come
invece non sarebbe nel caso in questione), non potendosi
peraltro qualif‌icarsi come rapporto giuridico esaurito una
condanna ancora interamente da eseguire; sì che lo stru-
mento per attuare il necessario intervento in executivis
dovrebbe essere nella specie individuato nell’applicazione
analogica dell’art. 673 c.p.p. quantunque non per disporre
la revoca della sentenza bensì per procedere alla corre-
zione del contenuto del titolo. Ove poi ciò non si ritenesse
possibile, si imporrebbe la necessità di sollevare questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2 c.p. nella parte in
cui non consente l’intervento del giudice dell’esecuzione
al f‌ine di eliminare il contenuto del titolo esecutivo con-
sistente in una pena parzialmente o totalmente illegale.
3. Con successiva memoria ha poi richiamato, a con-
forto della propria impostazione, la sentenza n. 40314 del
2016 con la quale la Terza sezione ha esteso l’applicabilità
della causa di non punibilità in oggetto anche al caso in
cui il pagamento dei debiti tributari avvenga dopo l’aper-
tura del dibattimento purché prima del giudicato, pena la
violazione del principio di uguaglianza, e ribadisce come,
nella specie, il pagamento del debito sia avvenuto addirit-
tura prima dell’apertura del dibattimento.
In caso di sentenza di condanna, l’indagine sulla re-
sponsabilità dell’imputato e quella sull’accertamento
delle circostanze e sulla determinazione della pena costi-
tuiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti
all’interno di un medesimo capo, sicché la mancata im-
pugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa
sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare
acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giu-
dicata quando, per quello stesso capo, l’impugnante abbia
devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di
circostanze e la quantif‌icazione della pena.
Il giudicato si forma allorché anche tali punti sono def‌i-
niti dal giudice dell’impugnazione e le relative statuizioni
non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltan-
to in presenza di tali inderogabili condizioni deve conside-
rarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del
giudice dell’impugnazione, anche con riguardo alle que-
stioni rilevabili d’uff‌icio in ogni stato e grado del processo,
e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume
il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l’ap-
plicazione delle cause estintive del reato.
6. Nella specie, come rilevato, non hanno costituito
oggetto di impugnazione né l’affermazione di responsabi-
lità né la determinazione della pena o la sua eventuale
sospensione, ma unicamente il diniego del benef‌icio della
non menzione della condanna nel certif‌icato del casellario
giudiziario.
7. Deve, quindi, affrontarsi la questione se il giudizio
si sia integralmente esaurito in ordine ai capi di senten-
za concernenti la def‌inizione dei reati contestati e se la
pronuncia abbia assunto il carattere della immutabilità,
ostacolando, perciò, l’applicazione delle cause estintive
del reato.
Ritiene il Collegio, così riconsiderato il precedente
orientamento espresso con la sentenza n. 22319/17, anche
alla luce delle SU Aiello, che la questione della concedi-
bilità o meno del benef‌icio della non menzione della con-
danna non costituisca un punto della decisione relativo al
trattamento sanzionatorio.
7.1. Va ricordato che l’art 175 c.p. dispone che se, con
una prima condanna, è inf‌litta una pena detentiva non
superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non
superiore a euro 516,00 il giudice, avuto riguardo alle cir-
costanze indicate nell’art. 133, può ordinare in sentenza
che non sia fatta menzione della condanna nel certif‌icato
casellario, spedito a richiesta di privati, non per ragione
di diritto elettorale. La non menzione della condanna può
essere altresì concessa quando è inf‌litta congiuntamente
una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena
pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 c.p.
e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessiva-
mente il condannato della libertà personale per un tempo
non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette
successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione
della condanna precedente è revocato.
L’ambito della non menzione della condanna è stato
ampliato a seguito di interventi del Giudice delle leggi:
con sentenza 7 giugno 1984 n. 155, la Corte costituzio-
nale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
175, comma 1, c.p. nelle parti in cui esclude che possano
concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certi-
f‌icato del casellario giudiziale, nel caso di condanne, per
reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con
quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità
del benef‌icio; con sentenza 17 marzo 1988 n. 304, la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 175, comma 1 c.p. nella parte in cui prevede che
la non menzione nel certif‌icato del casellario giudiziale di
condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal
giudice quando non sia superiore a un milione (euro 516)
anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio
della pena detentiva di anni due, a norma dell’art. 135 c.p.
Tale benef‌icio, dunque, non inf‌luisce sulla quantif‌ica-
zione della pena né determina effetti sospensivi o estin-
tivi della stessa, ma incide unicamente sugli effetti della
condanna.
In considerazione del fatto che la revoca della non
menzione può intervenire in ogni tempo, in quanto la leg-
ge non f‌issa alcun termine per la commissione del nuovo
delitto, l’istituto si qualif‌ica in termini di una mera so-
spensione, a tempo indeterminato, dell’effetto penale e
non come causa di estinzione vera e propria.
7.2. Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza
di questa Suprema Corte, il benef‌icio della non menzione
della condanna nel certif‌icato del casellario giudiziale si
distingue nettamente da quello della sospensione condi-
zionale della pena perchè, mentre quest’ultimo ha l’obiet-
tivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti
possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la
possibilità di revoca, un’eff‌icace remora ad ulteriori viola-
zioni della legge penale, il primo, fondandosi sul principio
dell’emenda mediante cui si tende a favorire il processo di
recupero morale e sociale del condannato, persegue esclu-
sivamente lo scopo di favorire il reinserimento sociale del
condannato mediante l’eliminazione della pubblicità qua-
le particolare conseguenza negativa del reato (sez. III, n.
18396 del 15 marzo 2017, Cojocaru, Rv. 269638; sez. III, n.
31349 del 9 marzo 2017, Diop, Rv. 270639; sez. VI, n. 34489
del 14 giugno 2012, Del Gatto, Rv. 253484; sez. IV, n. 34380
del 14 luglio 2011, Allegra, Rv. 251509; sez. l, n. 45756 del
14 novembre 2007, Della Corte, Rv. 238137; sez. II, n. 6949
del 12 marzo 1998, Rv. 211100)
A tale diversità di funzione, è conseguita l’affermazione
che, legittimamente, può essere negata la non menzione e
concessa la sospensione condizionale della pena e che le
ragioni del diniego del benef‌icio della sospensione condi-
zionale della pena non assorbono quelle relative al manca-
to riconoscimento della non menzione che, ove mancanti,
determinano la nullità della sentenza, sul punto specif‌ico,
per vizio di motivazione (sez. VI, n. 34489 del 14 giugno
2012, Rv. 253484, cit; sez. III, n. 18396 del 15 marzo 2017,
Rv. 269638, cit.)
Diverse sono, quindi, le condizioni che legittimano la
concessione dell’uno o dell’altro benef‌icio, così come di-
versi ne sono gli effetti nel periodo successivo alla loro
concessione.

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