Corte di Cassazione Penale sez. un., 5 aprile 2018, n. 15290 (C.C. 28 settembre 2017)

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Rivista penale 5/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 5 APRILE 2018, N. 15290
(C.C. 28 SETTEMBRE 2017)
PRES. CONTI – EST. DE CRESCIENZO – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. F.D. DI D.L.M.
& C. S.A.S.
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Sequestro conservativo y Omessa partecipazione
della parte civile alla relativa udienza y Ricorso in
Cassazione y Ammissibilità.
. Il difensore della parte civile ha diritto di ricevere l’av-
viso dell’udienza f‌issata dal tribunale sulla richiesta di
riesame proposta dall’imputato avverso un’ordinanza
di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza;
pertanto, in mancanza di tale partecipazione, la parte
civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione
contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in
tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di far ac-
certare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 178; c.p.p.,
art. 324) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. esaminano temi già oggetto
di una precedente decisione aderendo, con ulteriori precisazioni, alle
conclusioni cui erano pervenute allora. Infatti, con pronuncia del 20
novembre 2014, n. 47999, in www.latribuanaplus.it, la S.C. aveva
dichiarato la parte civile non legittimata a ricorrere per cassazione
contro il provvedimento che, in sede di riesame, avesse annullato o
revocato l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della
stessa parte civile, poiché quest’ultima, non avendovi interesse, non
è legittimata a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento
che ha disposto il sequestro conservativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel corso del procedimento penale promosso nei
confronti di P.P. e altri, imputati del delitto di concorso in
bancarotta aggravata, il Tribunale di (omissis), su richiesta
della parte civile F.D. di D.L.M. & C. s.a.s., proposta ex art.
316 c.p.p., disponeva in data 4 aprile 2016 il sequestro con-
servativo di taluni beni immobili appartenenti a P.S. e A.S.P.,
a garanzia dei crediti vantati dalla costituita parte civile.
Le summenzionate persone, tramite il difensore, impu-
gnavano il provvedimento ex art. 324 c.p.p. e il Tribunale del
riesame, con ordinanza depositata il 17 maggio 2016, esclu-
so il presupposto del periculum in mora (non essendo stati
ravvisati né atti di manomissione del patrimonio, né l’insuff‌i-
cienza di quest’ultimo per la soddisfazione delle obbligazioni
nascenti da delitto), annullava il provvedimento impugnato,
disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, chie-
dendo l’annullamento della predetta ordinanza, deducendo
due motivi: con il primo, denuncia la violazione degli artt.
127, 178, comma 1, lett. c), e 324 c.p.p., perchè il Tribunale,
omettendo di dare ad essa avviso dell’udienza, aveva viola-
to le regole del contraddittorio; con il secondo, denuncia
l’illegittimità dell’ordinanza di revoca del provvedimento di
sequestro conservativo, perchè fondata su un’erronea valu-
tazione del periculum in mora, da ritenere sussistente in re
ipsa alla luce del danno di rilevante entità, derivante dagli
illeciti comportamenti riferibili agli imputati.
2. Il procedimento, assegnato alla Quinta Sezione pe-
nale, è stato, con ordinanza del 7 luglio 2017, rimesso alle
Sezioni Unite per un approfondimento sia della questione
circa la legittimazione della parte civile a ricorrere ex art.
325 c.p.p. contro l’ordinanza di revoca o annullamento del
provvedimento di sequestro conservativo sia di quella re-
lativa alle conseguenze dell’omesso avviso alla medesima
parte civile dell’udienza disposta per il riesame del seque-
stro conservativo.
3. La Quinta Sezione, pur dando atto della decisione
con la quale le Sezioni Unite (sent n. 47999 del 25 set-
tembre 2014, Alizzi, Rv. 260895) avevano già escluso che
la parte civile potesse ex art. 325 c.p.p. impugnare per
cassazione il provvedimento di revoca o annullamento del
sequestro conservativo, ravvisa la necessità del rinveni-
mento di un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco,
che eviti alla parte civile il disagio conseguente ad un
eventuale necessitato trasferimento dell’azione civile già
esercitata nel processo penale.
Il Collegio rimettente ritiene che gli artt. 316, 318, 324,
325 c.p.p. vadano letti secondo direttrici sistematiche e
non strettamente letterali, sì da pervenire ad una soluzio-
ne in forza della quale la parte civile: possa chiedere la
misura del sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.); possa
proporre richiesta di riesame avverso una decisione con-
traria ai suoi interessi (art. 318 c.p.p.); possa in ogni caso
partecipare all’udienza camerale del riesame (art. 324
c.p.p.); possa ricorrere per cassazione ex art. 325 c.p.p.
contro una decisione sfavorevole.
4. Sul piano argomentativo, il Collegio rimettente affer-
ma che: a) una tutela della parte civile limitata alla sola
fase della proposizione della richiesta del sequestro con-
servativo, poi interrotta nella sua evoluzione processuale,
non può coincidere con la reale voluntas legis, la cui in-
terpretazione implica una direzione coerente con la tutela
della suddetta posizione; b) l’art. 318 c.p.p., attribuendo la
facoltà di proporre il riesame a «chiunque vi abbia interes-
se», ivi comprende anche il terzo (qual è la parte civile)

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