Corte di Cassazione Penale sez. V, 19 febbraio 2018, n. 7879 (ud. 16 gennaio 2018)

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giur
4/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 19 FEBBRAIO 2018, N. 7879
(UD. 16 GENNAIO 2018)
PRES. FUMO – EST. CAPUTO – P.M. PERELLI (DIFF.) – RIC. DAVERSA ED ALTRI
Falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideologica
y Identif‌icazione y In atti a contenuto dispositivo
y In certif‌icati o autorizzazioni amministrative y
Condizioni e limiti.
. In tema di falsità ideologica in certif‌icati o autoriz-
zazioni amministrative (art. 480 c.p.), deve escluder-
si la conf‌igurabilità del reato quando, postulandosi la
medesima con riferimento al contenuto valutativo del
documento che sia costituito da un giudizio di confor-
mità della situazione in esso descritta alla pertinente
normativa, tale giudizio sia formulato non già sulla
base della falsa rappresentazione di elementi di fatto
che ne costituiscano il presupposto ma invece sulla
base di una determinata interpretazione, che si assu-
ma errata, di quella stessa normativa. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato
senza rinvio, con la formula “il fatto non sussiste”, la
sentenza di merito con la quale era stata affermata la
sussistenza del reato con riguardo all’attestazione, fun-
zionale al rilascio di un’autorizzazione paesaggistica,
della ritenuta conformità alla normativa urbanistica
di un intervento edilizio realizzato previa cessione in
favore di un lotto edif‌icato della maggiore cubatura
consentita in lotti non contigui). (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 479; c.p., art. 480) (1)
(1) In merito alla def‌inizione del reato di falsità ideologica si vedano:
Cass. pen., sez. V, 2 novembre 2011, n. 39360, in questa Rivista 2013,
215; Cass. pen., sez. V, 22 dicembre 2004, n. 49017, ivi 2006, 572; Cass.
pen., sez. V, 18 marzo 1999, n. 3552, ivi 1999, 464, tutte attestanti il
reato di falsità ideologica come strettamente correlato ad una falsa
attestazione della realtà, non conforme ad una data situazione di fat-
to e tutte allineate alla pronuncia di Cass. pen., sez. un., 24 febbraio
1995, n. 1827, ivi 1995, 900, che tratta specif‌icamente della falsità
negli atti dispositivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nei confronti di Antonio Daversa, Luca Zanaroli e
Giuseppe Renna veniva esercitata l’azione penale per i
reati - commessi il 23 dicembre 2009 - di cui alle seguenti
imputazioni:
a) artt. 110 e 479 c.p., per aver concorso - tra loro e con
Rosanna Tarricone (proprietaria committente) nel rila-
scio dell’autorizzazione paesaggistica, Daversa e Zanaroli,
quali tecnici progettisti, predisponendo e presentando la
relazione paesaggistica nella quale, nonostante l’illecito
asservimento prevedesse la realizzazione sul sito di volu-
metrie non consentite, si affermava falsamente la compa-
tibilità ambientale dell’intervento e che lo stesso valoriz-
zava l’assetto del sito, sul quale veniva invece prevista una
densità di costruzione non consentita, con conseguente
pregiudizio ambientale, costituendo così gli indispensabili
presupposti che consentivano a Renna, quale responsabile
del settore tecnico comunale, l’emissione dell’autorizza-
zione paesaggistica, presupposto necessario per il rilascio
del permesso di costruire, fondata su tali qualif‌icazioni
nella consapevolezza della loro falsità (essendo solo in
data 31 maggio 2010 intervenuto l’asservimento di un
particella conf‌inante con la quale si raggiungeva la volu-
metria necessaria per l’approvazione delle opere di cui al
progetto);
b) artt. 110 c.p., 181, comma 1-bis, lett. a), D.L.vo, n. 40
del 2004, per aver eseguito i lavori di cui al capo a).
2. Con sentenza deliberata il 9 dicembre 2015, il Tribu-
nale di Lecce dichiarava Antonio Daversa, Luca Zanaroli e
Giuseppe Renna colpevoli del reato sub b), nonché Daver-
sa e Zanaroli del reato di cui all’art. 481 c.p. e Renna del
reato di cui all’art. 480 c.p., così diversamente qualif‌icati
i fatti di cui all’imputazione sub a), e li condannava alla
pena di giustizia.
3. Con sentenza deliberata il 9 gennaio 2017, la Cor-
te di appello di Lecce - dichiarato non doversi procedere
per intervenuta prescrizione per il reato di cui all’art. 181,
comma 1, D.L.vo n. 42 del 2004 (così riqualif‌icato il fatto
sub b) - ha riqualif‌icato il fatto di cui al capo a) nel reato
di cui all’art. 480 c.p., rideterminando in melius il tratta-
mento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza
di primo grado.
3.1. La Corte di appello, in estrema sintesi, ha rileva-
to quanto segue: è incontestato che l’intervento edilizio
di cui all’imputazione prevedeva l’accorpamento in zona
qualif‌icata “verde agricolo extraurbano” di fondi distanti
tra loro; per effetto di tale accorpamento era prevista la
realizzazione sulla particella interessata all’edif‌icazione,
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di un edif‌icio
avente una volumetria di gran lunga maggiore di quel-
la che la stessa particella poteva esprimere in assenza
dell’accorpamento con terreni distanti; di conseguenza,
non possono nutrirsi dubbi sulla «falsità dell’autorizzazio-
ne paesaggistica emessa dal Renna, tecnico comunale, nei
termini chiaramente descritti nel capo di imputazione»;
invero, «l’autorizzazione paesaggistica conteneva “qualif‌i-
cazioni”, decisive per la produzione degli effetti giuridici
ad essa assegnati dall’ordinamento, platealmente false,
laddove attestava la compatibilità ambientale dell’inter-
vento»; falsità, questa, che «era la diretta conseguenza di
indicazioni, parimenti false, contenute nei numerosi atti
del procedimento (a cominciare dalla relazione paesaggi-
stica) in cui veniva affermata e documentata la legittimità
dell’operazione di accorpamento di fondi distanti al f‌ine
esclusivo di aumentare la volumetria da assentire con il
permesso di costruire, valutata favorevolmente dall’auto-
rizzazione paesaggistica».
Ritiene dunque la Corte di appello che «l’attestazione
della conformità alla normativa, urbanistica ed ambienta-
le, di un intervento edilizio realizzato previa cessione in
favore di un lotto edif‌icato della maggiore volumetria con-
sentita in lotti distanti e non contigui, sia falsa e che tale
falsità vizi anche i provvedimenti f‌inali, in materia urba-
nistica e in materia ambientale, adottati dal competente
tecnico comunale». La Corte distrettuale non aderisce alla

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