Corte di Cassazione Penale sez. V, 12 gennaio 2018, n. 1010 (ud. 24 novembre 2017)

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Rivista penale 3/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 12 GENNAIO 2018, N. 1010
(UD. 24 NOVEMBRE 2017)
PRES. BRUNO – EST. PEZZULLO – P.M. PICARDI (DIFF.) – RIC. SCALET
Furto y Aggravanti y Impossessamento di acque già
convogliate nella rete di distribuzione di proprie-
tà dell’ente gestore y Illecito amministrativo di cui
all’art. 17 del R.D. n. 1775/1933, come modif‌icato
dall’art. 23 del D.L.vo n. 152/1999 y Conf‌igurabilità
y Esclusione.
. Dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di furto ag-
gravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 c.p. e non
all’illecito amministrativo di cui all’art. 17 del R.D. n.
1775/1933, come modif‌icato dall’art. 23 del D.L.vo n.
152/1999, l’impossessamento oltre i limiti consentiti di
acqua che già sia stata convogliata nella rete di distri-
buzione di proprietà dell’ente gestore. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 624; c.p., art. 625; r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775, art. 17) (1)
(1) In senso conforme, si vedano Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2016,
n. 21586, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio
2013, n. 6965, in questa Rivista 2013, 1276.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2015 il Tribunale di
Trento assolveva Scalet Corrado dal reato di furto aggra-
vato di acqua sottratta all’acquedotto comunale perchè il
fatto non costituisce reato. In particolare, all’imputato era
stato contestato l’impossessamento di circa 8.723 metri
cubi di acqua potabile ad uso industriale nel periodo 20-25
gennaio 2011 e 3 marzo/3 agosto 2011 (data del distacco
dell’utenza), prelevati dall’acquedotto comunale, con con-
sumi quotidiani superiori alla quantità giornaliera auto-
rizzata (50 mc) dal Comune nel provvedimento di autoriz-
zazione all’allacciamento idrico, con utilizzazione abituale
degli idranti antincendio o bocche antincendio, dei quali,
invece, era possibile l’utilizzo solo in caso di emergenza
ed informando, se utilizzati, l’Amministrazione comunale,
la quale avrebbe provveduto alla nuova sigillatura, com-
mettendo il fatto su cosa destinata a pubblico servizio o a
pubblica utilità.
1.1. Il Tribunale, dopo aver dato conto degli indirizzi
della giurisprudenza di legittimità in tema di furto d’ac-
qua, riteneva che - in relazione all’art. 17 R.D. 1775/33,
come modif‌icato dall’art. 23 D.L.vo 152/99, contemplante
l’illecito amministrativo nell’ipotesi di attività svolta, oltre
i limiti dell’ autorizzazione - la ricostruzione normativa
induceva a ritenere che il superamento dei limiti avesse
meri effetti civilististici (sul contratto di somministrazio-
ne) ed amministrativi (sulla concessione/autorizzazione).
1.2. La Corte d’appello di Trento, in riforma della sen-
tenza del locale Tribunale, dichiarava, invece, l’imputato
colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti ge-
neriche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante,
lo condannava alla pena di mesi 7 di reclusione ed € 300,00
di multa, ritenendo sussistente appunto il reato di furto; in
particolare, riteneva la Corte, che l’imputato avesse realiz-
zato nel caso di specie una condotta di impossessamento
abusivo di acqua già convogliata nella rete di distribuzio-
ne dell’ ente gestore e non già di “acqua pubblica” - quale
def‌inita dalle leggi in materia - e l’acqua già convogliata
nell’acquedotto comunale non può def‌inirsi pubblica.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso
l’imputato, a mezzo del suo difensore di f‌iducia, lamentan-
do, con due motivi di ricorso:
– con il primo motivo, la violazione del D.L.vo n.
152/2006, 96 R.D. 1775/33 e 17, 624, 625 c.p.; in particola-
re, la più recente giurisprudenza ritiene che l’impossessa-
mento abusivo di acque pubbliche integra esclusivamente
un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo
con la sanzione amministrativa; quanto alla delimitazio-
ne della nozione di acqua pubblica essa comprende anche
l’ipotesi di acque convogliate nell’acquedotto; l’interpre-
tazione della sentenza impugnata - in base alla quale si
andrebbe a punire con la sanzione penale colui che utiliz-
za l’acqua pubblica per quantitativi esorbitanti rispetto a
quelli assentiti dall’amministrazione, mentre rimarrebbe
assoggettato a sanzione amministrativa colui che utilizza
l’acqua pubblica senza aver mai chiesto alcun titolo abili-
tativo - si pone in insanabile contrasto con il principio di
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.;
– con il secondo motivo, nel caso in cui non dovesse
essere condivisa l’interpretazione del deducente, dovrà es-
sere sollevata questione di legittimità costituzionale delle
norme indicate appunto per violazione dell’art. 3; inoltre,
un’interpretazione tesa a ricomprendere nella nozione di
acqua pubblica oggetto di tutela solo quella ancora non
incanalata, del pari contrasta con l’articolo 3 Cost.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
1. L’oggetto del presente ricorso involge la problemati-
ca dell’impossessamento, oltre i limiti autorizzati, di ac-
qua dell’ente territoriale convogliata in acquedotto e se
sia conf‌igurabile in tale ipotesi il reato di furto.
1.1. In proposito, occorre premettere in fatto che, nella
fattispecie in esame, Scalet Corrado, legale rappresentan-
te della società Elefant, era titolare di un provvedimento
di autorizzazione all’allacciamento idrico, rilasciato dal
Comune di Canal S. Bovo in data 18 gennaio 2007, con un
limite quantitativo di prelievo di acqua giornaliero.
1.2. È altrettanto incontestato l’impossessamento da
parte dell’imputato, nella qualità suddetta, di circa 8.723
metri cubi di acqua potabile per uso industriale, nel pe-
riodo 20-25 gennaio 2011 e 3 marzo – 3 agosto 2011 (data
del distacco dell’utenza), rispetto a quanto assentito e l’u-
tilizzo abitualmente, per la propria attività, degli idranti
antincendio o bocche antincendio, che dovevano essere
impiegati solo in caso di emergenza, informando, se utiliz-
zati, l’Amministrazione comunale, in modo da provvedere
alla nuova sigillatura.
1.3. Il thema decidendum si incentra sul quesito se il
prelievo abusivo, in eccedenza rispetto a quanto autoriz-
zato, sia qualif‌icabile come illecito amministrativo ex art.

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