Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 gennaio 2018, n. 1955 (ud. 22 giugno 2017)

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giur
Rivista penale 3/2018
LEGITTIMITÀ
del rilascio delle certif‌icazioni), la sentenza di primo gra-
do ha rapidamente richiamato, nell’illustrare la piattafor-
ma probatoria, la presenza in atti del modello semplif‌icato
770 del 2010 ed ha, poi, affermato, nel replicare alle speci-
f‌iche censure della difesa circa l’insuff‌icienza di tale docu-
mentazione, l’adeguatezza del “compendio documentale
dell’Agenzia delle Entrate”; compendio che, tuttavia, non
è stato diffusamente illustrato, con ciò impedendo di com-
prendere alla stregua di quali concreti elementi sia stata
ritenuta dimostrata l’esistenza delle menzionate certif‌ica-
zioni. Né, sul punto, è dirimente il riferimento, compiuto
dalle sentenze di merito nel ricostruire l’origine del pre-
sente procedimento, alle operazioni di controllo dell’A-
genzia delle entrate svolte sulle ritenute “risultanti dalla
certif‌icazione rilasciata ai sostituti” di imposta (v. pag. 1
della sentenza di primo grado e pag. 4 della pronuncia di
appello), essendo lo stesso richiamo del tutto generico e
non consentendo di comprendere se le ritenute avessero
costituito l’obiettivo dell’indagine o se, nel corso del con-
trollo, fossero state effettivamente rinvenute.
In questo modo, evidentemente, la motivazione di
entrambe le sentenze di merito non consente di ritenere
soddisfatti i requisiti richiesti dal più recente orienta-
mento interpretativo di questa Corte, secondo il quale il
Modello 770 (ovvero l’unico documento del quale viene
fatta specif‌icamente menzione nelle sentenze) non sa-
rebbe idoneo a dimostrare l’avvenuto rilascio delle certif‌i-
cazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro;
ma neppure quelli invocati dal secondo orientamento
interpretativo, secondo il quale l’avvenuto rilascio delle
certif‌icazioni in questione potrebbe essere dimostrato
anche dal Modello 770, come da qualunque altra prova
documentale o testimoniale, a condizione che la dichiara-
zione unica contenga, in proposito, un espresso riscontro.
Ciò in quanto l’estrema genericità, sul punto, della moti-
vazione delle due sentenze di primo e secondo grado non
consente di ricostruire il ragionamento probatorio svolto
dai giudici di merito, non essendo stato chiarito, in par-
ticolare, quale contenuto avesse il Modello 770 semplif‌i-
cato e quali fatti specif‌ici dallo stesso risultassero (se il
solo pagamento delle retribuzioni, se l’espletamento delle
ritenute, se il rilascio delle certif‌icazioni); e non essendo
stato chiarito, come già osservato, in cosa consistesse il
compendio documentale dell’Agenzia delle entrate, né
quale fosse il contenuto della testimonianza del funzio-
nario, la cui deposizione è, ovviamente, inaccessibile per
il giudice di legittimità, ove non riportata puntualmente
in sentenza.
Dall’accoglimento del primo prof‌ilo di doglianza deri-
va l’assorbimento delle ulteriori censure svolte in sede di
impugnazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ri-
corso proposto nell’interesse di Mario Ciceri deve essere
accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annul-
lata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della
Corte di appello di Milano. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 GENNAIO 2018, N. 1955
(UD. 22 GIUGNO 2017)
PRES. CAVALLO – EST. ACETO – P.M. SALZANO (DIFF.) – RIC. BELLANTE ED ALTRO
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Costru-
zione abusiva y Beni paesaggistici y Individuazione
y Immobili ed aree sottoposte a tutela dai piani pa-
esaggistici y Inclusione tra i beni di cui all’art. 134
del D.L.vo n. 42/2004 y Esclusione y Punibilità degli
interventi su detti beni eseguiti senza la prescritta
autorizzazione y Ammissibilità.
. In tema di tutela penale dei beni culturali e ambien-
tali, tra i “beni paesaggistici”, quali def‌initi dall’art. 134
del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 ed ai quali si riferisce
l’art. 181, comma 1, del medesimo D.L.vo, non possono
ritenersi compresi gli immobili e le aree sottoposti a tu-
tela dai piani paesaggistici ai sensi dell’art. 143, comma
1, lettera e), sempre del citato D.L.vo, rimanendo pe-
raltro punibili ai sensi dell’art. 44, lett. c), del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 gli interventi eseguiti su dette aree
ed immobili senza la prescritta autorizzazione. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 24 gennaio 1942, n. 42, art. 134; d.l.vo
24 gennaio 1942, n. 42, art. 143; d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 44) (1)
(1) In tema di tutela del paesaggio e di esecuzione di opere non au-
torizzate, si veda Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2015, n. 37358,
in www.latribunaplus.it. Per l’integrazione del reato di cui all’art.
44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si vedano Cass. pen., sez. III, 10
ottobre 2017, n. 46475, ibidem e Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2017, n.
32899, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sigg.ri Danila Bellante e Rocco Piceci ricorrono per
l’annullamento della sentenza del 14 settembre 2015 della
Corte di appello di Lecce che, rigettando la loro impugna-
zione, ha confermato quella del 10 giugno 2014 del Tribu-
nale di quello stesso capoluogo che li ha condannati alla
pena di tre mesi di arresto e 25.000,00 euro di ammenda
per il reato di cui agli artt. 110, 81, c.p., 44, lett. c), D.P.R.
n. 380 del 2001, 181, comma 1, D.L.vo n. 42 del 2004, per-
chè, in concorso fra loro, quale proprietaria e titolare del
permesso di costruire la prima, direttore dei lavori il se-
condo, in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato alla
Bellante avevano realizzato le seguenti opere: a) un piano
seminterrato fuori terra nella parte anteriore ove era stato
realizzato un porticato, al posto dell’assentito piano total-
mente interrato; b) un piano rialzato con quattro colonne,
anziché due, e modif‌iche sia della scala posteriore che
della sagoma e dei prospetti. Il fatto è contestato come
accertato in Tricase il 22 marzo 2010.
2. Gli imputati, pur con distinti atti, articolano, per il
tramite dei rispettivi difensori di f‌iducia, i seguenti comu-
ni motivi.
2.1. Con il primo deducono che l’area oggetto di inter-
vento non era gravata da vincolo paesaggistico ma che era
solo interessata dal P.U.T.T. della Regione Puglia, pubbli-

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