Corte di Cassazione Penale sez. un., 28 novembre 2017, n. 53683 (ud. 22 giugno 2017)

Pagine20-25
224
giur
3/2018 Rivista penale
CONTRASTI
Militano in tal senso anche ragioni di ordine sistematico.
La norma di cui all’art. 616, comma 1, c.p.p. è strutturata in
riferimento ai soggetti tipici del processo penale, ove solo il
pubblico ministero assume il ruolo di parte pubblica, come
da tempo chiarito dalla giurisprudenza (sez. un., n. 9616 del
24 marzo 1995, Boido, Rv. 202018). Diversamente, nel pro-
cedimento di prossimità di cui si tratta, che pure si svolge
ai sensi degli artt. 666 e 678, c.p.p., è previsto l’inedito inter-
vento dell’Amministrazione penitenziaria, quale soggetto
che esercita la funzione pubblica relativa alle modalità di
gestione della popolazione detenuta, come sopra chiarito.
Le medesime considerazioni ora svolte conducono pure
ad escludere l’operatività del regolamento delle spese in-
ter partes, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., nell’ambito del proce-
dimento giurisdizionale di competenza del Magistrato di
sorveglianza, attivato su istanza del detenuto che lamenta
condizioni di restrizione inumane e degradanti.
4.4. Consegue a quanto sopra esposto che la risposta
al quesito sottoposto ad esame delle Sezioni Unite deve
essere negativa, nel senso che:
“Il Ministero della giustizia, ricorrente avverso prov-
vedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi
degli artt. 35-bis e 35-ter, legge n. 354 del 1975, non deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e
al pagamento di una somma in favore della cassa delle am-
mende, nel caso di rigetto o d’inammissibilità del ricorso,
ai sensi dell’art. 616 c.p.p.”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 28 NOVEMBRE 2017, N. 53683
(UD. 22 GIUGNO 2017)
PRES. CANZIO – EST. VESSICHELLI – P.M. ROSSI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. P.
ED ALTRO
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenui-
tà del fatto y Applicabilità nei procedimenti innanzi
al Giudice di pace.
. La causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., non è
applicabile nei procedimenti relativi a reati di compe-
tenza del Giudice di pace. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 131
bis; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 34)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cas-
sazione avverso la sentenza in data 14 luglio 2015, con la
quale il Giudice di pace di Verona ha dichiarato P.P. e R.F.
non punibili, per la particolare tenuità del fatto-reato ad
essi contestato.
L’imputazione aveva ad oggetto la fattispecie contrav-
venzionale di inosservanza dell’obbligo della istruzione
elementare del f‌iglio minore e, in riferimento ad essa, il
Giudice di pace aveva ritenuto applicabile la causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., introdotta con D.L.vo
16 marzo 2015, n. 28.
2. Il giudice affrontava la questione del concorso fra l’i-
stituto generale appena citato, avente natura sostanziale
e applicabile anche ai procedimenti pendenti, e quello,
molto similare, previsto dall’art. 34, D.L.vo 28 agosto 2000,
n. 274, introdotto, a differenza del primo, per i soli reati di
competenza del giudice di pace e da reputare altresì, in
quanto richiedente il previo assenso della persona offesa,
applicabile ai soli casi di procedibilità a querela.
Riteneva integrato un caso di concorso apparente fra la
norma codicistica dell’art. 131-bis c.p. e quella dell’art. 34,
D.L.vo n. 274 del 2000, da risolvere secondo il principio di
specialità posto dall’art. 15 c.p..
In tale prospettiva articolava le ragioni per le quali, fra
le due, norma speciale dovesse considerarsi quella da ulti-
mo introdotta con l’art. 131-bis c.p., contenente elementi
specializzanti rispetto all’altra, quali l’ampliamento del
numero dei reati interessati, l’applicazione solo a persone
che, di fatto, non siano qualif‌icate come delinquenti abi-
tuali, la maggior snellezza dell’istituto non legato al previo
consenso della persona offesa, le implicazioni sull’even-
tuale giudizio civile in tema di danno e, inf‌ine, l’iscrizione
del procedimento concluso con la detta formula, nel casel-
lario giudiziale.
Il giudice non mancava peraltro di sottolineare la
differenza ontologica dei due istituti, integrando, quello
previsto dall’art. 34, una condizione di non procedibilità,
ed invece, quello previsto dall’art. 131-bis c.p., una causa
di non punibilità, da riconoscere a seguito di un esame di
merito della vicenda sottoposta a giudizio, estraneo al ri-
conoscimento della causa di non procedibilità.
Nella fattispecie concreta riteneva l’offensività del fat-
to particolarmente tenue, in ragione della pluralità delle
fonti di istruzione non convenzionale oggi disponibili su
piattaforme informatiche e del rilievo che la sanzione pe-
nale irrogabile non avrebbe superato poche unità di Euro.
3. Il Procuratore generale territoriale ha dedotto, con
unico motivo, la erronea applicazione dell’art. 131-bis
c.p., ritenendolo non operativo nel procedimento speciale
dinanzi al giudice di pace, essendo piuttosto applicabile
l’art. 34, D.L.vo n. 274 del 2000, il quale regola i casi di
def‌inizione di detto procedimento mediante esclusione
della procedibilità quando risulta la particolare tenuità
del fatto.
4. Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Terza Sezione
penale, preso atto del contrasto giurisprudenziale sull’ar-
gomento, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni
Unite.
5. Con decreto del 2 maggio 2017 il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, f‌issandone la tratta-
zione per la odierna udienza pubblica.
6. Con memoria depositata in data 6 giugno 2017 l’Av-
vocato generale presso la Corte di cassazione ha segnala-
to come la diversità di disciplina dei due istituti sia, da
un lato, la naturale conseguenza, e, dall’altro, il rif‌lesso
obbligato dei differenti procedimenti in cui essi sono ri-
spettivamente incastonati nonché delle peculiari f‌inalità
di ciascuno.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT