Corte di Cassazione Penale sez. III, 17 novembre 2017, n. 52610 (ud. 4 ottobre 2017)

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giur
2/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
I giudici di merito hanno ricostruito le vicende sulla
scorta delle dichiarazioni di Trinca Lucia - già ammini-
stratrice della società fallita - e della stessa Fontana,
concordi sotto il prof‌ilo della ricostruzione storica della
vicenda: risultava essersi delineato uno stato di crisi della
società già nel 2005, all’atto di ingresso della Fontana
come consulente, allorquando era stato concordato che il
progetto di aggregazione di imprese per rilanciare l’attivi-
tà si sarebbe dovuto articolare, in particolare, attraverso
la costituzione della Groupage Design s.p.a., che avrebbe
dovuto sostenere f‌inanziariamente il concordato della Elle
Design s.r.l. che, in cambio, avrebbe dovuto mettere a di-
sposizione della prima società strutture, contratti in corso
e dipendenti.
All’esito della ricostruzione, come integrata dagli ul-
teriori apporti testimoniali, le sentenze di merito hanno
verif‌icato che la Groupage Design s.p.a. aveva già dal 2006
iniziato ad operare all’interno del capannone di Nerviano
acquisito in leasing dalla Elle Design s.r.l., senza corri-
spondere i canoni, avendone poi acquistato arredi, mobili,
attrezzature e macchinari ed avendone portato avanti i
lavori ed eseguito i contratti, il tutto in una situazione di
irreversibile crisi f‌inanziaria già conclamata nel 2005.
Il concordato stragiudiziale, quindi, era risultato un
mero espediente per procrastinare il fallimento della Elle
Design s.r.l., anche alla luce del fatto che non risulta che
fossero state reperite in alcun modo le risorse f‌inanziarie
necessarie per pagare i creditori in base al concordato, ad
esclusione dei dipendenti ed i fornitori, ossia coloro che
avrebbero potuto più facilmente richiedere il fallimento,
mentre non erano stati pagati l’erario, creditore privile-
giato, e le banche. In tale ottica, quindi, nonostante la
consapevolezza che la società non si sarebbe mai potuta
riprendere, si era collocata la predisposizione del piano
di aggregazione fra imprese, pur sapendo che lo stesso
non avrebbe avuto alcuna seria possibilità di giungere ad
un esito positivo. In ogni caso, attraverso detto piano, si
era formalmente legittimato il subentro della Groupage
Design s.p.a. nelle residue attività della Elle Design s.r.l.,
attraverso la sottoscrizione di un accordo commerciale
in data 27 giugno 2006 e la predisposizione di tre fatture,
solo apparentemente utili allo scopo; ed infatti, come spe-
cif‌icato nella motivazione della sentenza di primo grado,
la Gropuage Design s.p.a., come si evince dall’analisi dei
risultati f‌inali della esecuzione del citato accordo, aveva
f‌inanziato i conti della Elle Design s.r.l. per soli 145.497,00
euro, di cui euro 122.000,00 destinati a pagare debiti per-
sonali di Trinca Lucia, aveva utilizzato il capannone senza
pagarne i canoni, aveva utilizzato impianti ed attrezzature
poi trasportati dapprima nelle Marche, presso la AB Metal,
poi in Albania, aveva acquisito e portato a termine con-
tratti i cui utili erano risultati notevolmente superiori agli
importi erogati a favore della Elle Design s.r.l. per sostene-
re il concordato; quanto alle fatture prodotte, la sentenza
ha affermato che l’importo complessivo delle stesse, pari
ad euro 221.000,00 circa, risultava più alto delle somme
aff‌luite sul conto corrente della Elle Design s.r.l., né risul-
ta essere stata pagata la differenza a credito, sussistendo,
peraltro, numerosi elementi per ritenere i detti documenti
f‌iscali inattendibili (genericità delle causali, importi non
corrispondenti alle valorizzazioni di bilancio per attrez-
zature ed impianti; confusione tra le attività delle due
società che, dal 2006, operavano nello stesso capannone;
assenza della contabilità della Elle Design s.r.l. dal 2006,
con impossibilità di verif‌icare le fatture, dalla cui nume-
razione progressiva emergeva come verosimilmente le
stesse fossero state emesse in epoca posteriori rispetto
alla cessazione dell’attività della società fallita). Altri ele-
menti signif‌icativi ai f‌ini della dimostrazione della frau-
dolenta predisposizione del concordato, sono costituiti: 1)
dalla mancata tenuta della contabilità in detta fase, dalla
cessione delle quote della Elle Design s.r.l., alla f‌ine del
2006, nonché della carica di amministratore unico, ad un
soggetto del tutto estraneo alle vicende societarie, Cuzzo-
la Domenico; 2) dallo svuotamento del capannone di Ner-
viano da parte della Fontana, quale amministratrice della
Groupage Design s.p.a., al momento della dichiarazione di
fallimento della Elle Design s.r.l., di tutti i beni e le at-
trezzature ivi esistenti, ancora di proprietà della società
fallita, in quanto il corrispettivo pattuito per la cessione
di azienda, di euro 200.000,00, non era mai stato corrispo-
sto. Detti beni, come già chiarito, erano stati dapprima
trasferiti nella Marche, quindi in Albania, dove era stata
trasferita la sede legale della Groupage Design s.p.a.; nul-
la, quindi, era stato rinvenuto dal curatore fallimentare a
fronte del passivo quantif‌icato in oltre 1.440.000,00 euro.
Detta ricostruzione è stata condivisa dalla Corte ter-
ritoriale con motivazione logica ed immune da censure
rilevabili in sede di legittimità, otre che coerente con gli
orientamenti giurisprudenziali in precedenza illustrati.
Il ricorso, quindi, si basa sulla contestazione di passag-
gi ricostruttivi della vicenda, peraltro sottoponendo a que-
sta Corte una valutazione alternativa dei fatti, basata su
affermazioni indimostrate e non documentate, oltre che
involgenti una valutazione essenzialmente di merito, pre-
clusa in sede di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 NOVEMBRE 2017, N. 52610
(UD. 4 OTTOBRE 2017)
PRES. RAMACCI – EST. GAI – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. SANCILLES
Sanità pubblica y In genere y Reato ex art. 256
bis, D.L.vo n. 152/2006 y Individuazione y Natura y
Operazione di smaltimento di rif‌iuti senza autoriz-
zazione y Incenerimento di residui abbandonati y
Reato di pericolo y Danno all’ambiente y Esclusione
y Rilevanza.
. Il reato di combustione illecita di rif‌iuti, di cui all’art.
256-bis, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, è reato di pericolo
concreto e di condotta, per la cui consumazione è ir-
rilevante la verif‌ica del danno all’ambiente. (d.l.vo 3
aprile 2006, n. 152, art. 256 bis; d.l. 3 aprile 2006, n.
152, art. 231; d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 226; d.l.

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