Corte di Cassazione Penale sez. V, 22 novembre 2017, n. 53184 (ud. 12 ottobre 2017)

Pagine45-50
143
giur
Rivista penale 2/2018
LEGITTIMITÀ
rivelino preminenti rispetto all’interesse a che si realizzi
la f‌inalità dell’ordine impartito, posto che, come già visto,
l’interesse statale e comunitario al versamento integrale
dell’IVA può recedere di fronte a situazioni di insolvenza
affrontate con la procedura di concordato preventivo, la
quale, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia U.E., of-
fre ampie garanzie allo Stato (e alla stessa U.E.) per il
recupero dei crediti IVA.
7. In def‌initiva, la conf‌igurabilità nel caso della scri-
minante dell’art. 51 c.p. - in ossequio al principio di non
contraddizione dell’ordinamento, cui l’esimente in parola
si riconduce, per cui lo stesso comportamento non può
essere considerato dovuto e vietato allo stesso tempo - ap-
pare tale da far escludere il fumus commissi delicti, con
conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata (e del provvedimento del G.i.p.), e restituzione
di quanto in sequestro all’avente diritto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 22 NOVEMBRE 2017, N. 53184
(UD. 12 OTTOBRE 2017)
PRES. FUMO – EST. CATENA – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. FONTANA
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y
Bancarotta fraudolenta prefallimentare y Natura
della sentenza dichiarativa di fallimento y Con-
dizione obiettiva di punibilità y Individuazione y
Condotte connotate da indici di fraudolenza y In-
dicatrici di anomalie rispetto ai normali criteri di
gestione dell’impresa y Concreta pericolosità per
la salvaguardia degli interessi dei creditori y Con-
sapevolezza dello stato d’insolvenza dell’impresa y
Necessità y Esclusione.
. In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare,
deve attribuirsi alla dichiarazione di fallimento la na-
tura di condizione obiettiva di punibilità di condotte
che, tuttavia, per assumere rilievo penale sotto il prof‌i-
lo soggettivo, pur non richiedendosi che siano accom-
pagnate dalla consapevolezza dello stato di insolvenza
dell’impresa e dalla f‌inalità di arrecare pregiudizio
ai creditori, devono però essere connotate da “indici
di fraudolenza” che ne rivelino l’anomalia rispetto ai
normali criteri di gestione di un’impresa , quindi , la
riconoscibile, concreta pericolosità per la salvaguardia
degli interessi dei creditori. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
1942, n. 267, art. 223) (1)
(1) In senso conforme alla massima in commento si veda Cass. pen.,
sez. V, 22 marzo 2017, n. 13910, in questa Rivista 2017, 790, che ha se-
gnato l’inizio del ribaltamento del precedente e consolidato indirizzo
giurisprudenziale, secondo cui la dichiarazione di fallimento non era
condizione obiettiva di punibilità, ma elemento costitutivo dei reati
di bancarotta fraudolenta prefallimentare; in tal senso si esprimeva-
no Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2014, n. 11095, in www.latribunaplus.
it; Cass. pen., 26 giugno 2013, n. 27993, ibidem; Cass. pen., sez. V, 15
febbraio 2013, n. 7545, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di
Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano in data 21 febbraio 2013, con cui Fontana Marisan-
dra era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al
risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte
civile, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 c.p., 216,
comma 1, nn. 1 e 2, 219 comma 2 n. 1, 223, perchè, quale
amministratrice di fatto della Elle Design s.r.l., dichiarata
fallita 10 luglio 2008, in concorso con Cuzzola Domenico,
amministratore unico della società dal 18 novembre 2006,
e con suo f‌iglio Bertoli Federico, a) assumeva il gover-
no dell’azienda, sottraendolo - con artif‌ici e raggiri - alla
precedente amministratrice Trinca Lucia, b) costituiva
- all’uopo - la Groupage Design s.p.a., di cui ella stessa
era amministratrice e socia, nonché - per interposta par-
tecipazione attraverso la BF Holding s.r.i.- il f‌iglio Bertoli
Federico, c) cedeva, di fatto, alla Groupage Design s.p.a.
l’azienda (EIle Design s.r.l.), comprensiva di arredi, avvia-
mento ed attrezzature, senza farsi riconoscere alcuna con-
tropartita e lasciando alla fallenda azienda l’onere relativo
ai canoni di leasing immobiliare sul capannone aziendale.
In particolare: cedeva gratuitamente a Groupage Design
s.p.a. macchinari, impianti, mobili ed arredi, iscritti nel
bilancio il 3 dicembre 2005 in euro 214.000,00, che veniva-
no repentinamente trasferiti in Albania, non appena si ap-
prendeva del fallimento della cedente; occultava l’intero
impianto contabile ed i libri sociali, impedendo al curatore
di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari,
specie con riguardo ai rapporti obbligatori con Groupage
Design s.p.a. con l’aggravante di aver commesso plurimi
fatti di bancarotta.
2. Con ricorso depositato il 24 novembre 2016 Fontana
Marisandra ricorre, a mezzo del difensore di f‌iducia Avv.to
Carlo Beltrani, per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art.
606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 40, 43, 62
bis, c.p., 216, 219, 223 R.D. n. 267/1942, 25, 546 c.p.p., es-
sendo l’impianto motivazionale contraddittorio; in parti-
colare, se alla f‌ine del 2005 la società era già destinata al
fallimento, come si legge alla pag. 3 della sentenza, non si
comprende come la condotta della ricorrente avrebbe po-
tuto incidere sulla verif‌icazione dell’evento fallimento, con
ciò venendo meno sia l’elemento materiale della condotta
che il nesso di causalità tra la condotta della ricorrente ed
il dissesto della fallita, tanto alla luce della disposizione di
cui all’art. 40, comma 1, c.p., oltre che della giurispruden-
za di legittimità, con particolare riferimento alla sentenza
n. 47502 del 2012, Corvetta, ampiamente citata in ricorso,
che ha ribadito come la sentenza dichiarativa di fallimen-
to debba essere inquadrata tra gli elementi costitutivi del
reato e non possa essere, invece, considerata condizione
obiettiva di punibilità; benché la giurisprudenza di legitti-
mità abbia, in seguito, ribadito che il fallimento non possa
essere considerato evento del reato, in ricorso si sostiene
che l’indirizzo giurisprudenziale della sentenza Corvetta
consentirebbe di ritenere del tutto irrilevante la condotta
della ricorrente, che avrebbe gestito il tentativo di concor-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT