Corte di Cassazione Penale sez. III, 13 ottobre 2017, n. 47312 (C.C. 3 maggio 2017)

Pagine75-77
67
giur
Rivista penale 1/2018
LEGITTIMITÀ
dovute e nulla argomentando, invece, in maniera specif‌i-
ca, in merito alla idoneità della condotta a rendere in tutto
o in parte ineff‌icace il soddisfacimento dell’obbligazione
tributaria.
Un siffatto obbligo motivazionale s’imponeva anche
alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte
in tema di riscossione coattiva delle imposte, secondo la
quale l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni
facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni in-
dicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbliga-
zione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia
o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a
tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi
del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo
patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle
esigenze familiari e la consapevolezza del creditore, circo-
stanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse,
per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio
dell’impresa (sez. VI - 5, n. 23876 del 23 novembre 2015,
Rv. 637586 - 01; sez. V, n. 22761 del 9 novembre 2016, Rv.
641645 - 01-; sez. III, n. 1652 del 29 gennaio 2016, Rv.
638353 - 01, che ha precisato che l’art. 170 c.c., nel disci-
plinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui
beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola ap-
plicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi
compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sic-
chè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al
coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato
da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni
familiari, ovvero - nell’ipotesi contraria - purchè il titolare
del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossio-
ne, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi
ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione
comunque effettuata.).
Tale omissione motivazionale vizia, pertanto, l’atto de-
cisorio, che va annullato sul punto con rinvio per nuovo
giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 OTTOBRE 2017, N. 47312
(C.C. 3 MAGGIO 2017)
PRES. AMORESANO – EST. RENOLDI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. ANTONELLI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Di beni di società costituenti il prezzo o
il prof‌itto del reato y Commesso da un amministra-
tore della stessa y Possibilità y Ammissibilità.
. I beni di una società che abbia tratto prof‌itto dal reato
tributario commesso, nel suo interesse, da un ammi-
nistratore, sono assoggettabili a sequestro preventivo
a f‌ine di conf‌isca, a preferenza dei beni personali
dell’amministratore, anche quando gli stessi siano en-
trati a far parte del patrimonio di altra società, dalla
quale la prima sia stata incorporata. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 240; c.p., art. 322 ter) (1)
(1) Nello stesso senso si è pronunciata Cass. pen., sez. II, 28 marzo
2014, n. 14600, in questa Rivista 2014, 1145, relativamente al seque-
stro preventivo di denaro, titoli, valori, beni mobili, immobili ed altre
utilità nella disponibilità di una banca frutto del reato commesso dal
legale rappresentante della stessa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 6 ottobre 2016, il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Macerata
aveva rigettato l’incidente di esecuzione proposto da Bru-
no Antonelli in relazione al prospettato "vizio nella fase at-
tuativa" del sequestro preventivo disposto dallo stesso Uf-
f‌icio in data 31 maggio 2016, avendo la polizia giudiziaria
sottoposto a vincolo direttamente i beni nella disponibili-
tà dell’indagato sebbene il dispositivo del provvedimento
cautelare prevedesse, in primo luogo, la ricerca di beni
nella disponibilità della ditta Vallesina costruzioni S.r.l. e,
solo in caso di accertata inesistenza di cespiti suff‌icienti,
l’estensione del sequestro ai beni personali dell’ammi-
nistratore. Ciò in quanto, secondo il giudice, la predetta
società si era fusa, per incorporazione, con la San Donato
S.r.l., con conseguente trasferimento del patrimonio della
prima in capo alla seconda, sicchè il mutamento della for-
male titolarità dei beni ne avrebbe impedito la materiale
apprensione in sede di esecuzione del richiamato provve-
dimento.
2. Avverso l’ordinanza menzionata ha proposto ricorso
per cassazione lo stesso Antonelli, a mezzo del difensore
f‌iduciario, deducendo due distinti motivi di impugnazione,
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per
la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art.
606 comma 1, lett. B), c.p.p., l’inosservanza di norme di cui
si deve tenere conto nella applicazione della legge penale
in relazione all’art. 2504-bis c.c., secondo l’interpretazione
offertane dalle stesse Sezioni unite civili con ordinanza
n. 2637 dell’8 febbraio 2006 che avrebbe riconosciuto alla
società incorporata la conservazione della propria identità
giuridica, pur in un nuovo assetto organizzativo.
2.2. Con il secondo motivo, Antonelli denuncia, ex art.
606 comma 1, lett. E), c.p.p., la contraddittorietà e ma-
nifesta illogicità della motivazione in relazione alla affer-
mazione dell’esistenza di un evento ostativo all’esecuzione
del sequestro sui beni trasferiti, a seguito della fusione per
incorporazione, alla San Donato S.r.l..
4. Con atto depositato in data 20 gennaio 2017 il Procu-
ratore generale presso questa Corte ha concluso chieden-
do l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Dalla ricostruzione della vicenda processuale resa
possibile alla stregua degli atti della presente procedu-
ra accessibili a questa Corte, emerge che il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Macerata,
nell’ambito di un procedimento iscritto nei confronti di
Bruno Antonelli in relazione al delitto previsto dall’art. 5,
D.L.vo n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro preven-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT