Corte di Cassazione Penale sez. II, 13 marzo 2017, n. 11979 (ud. 17 febbraio 2017)

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giur
Rivista penale 5/2017
LEGITTIMITÀ
61 n.11 quinquies c.p. nella categoria delle circostanze
aggravanti di tipo oggettivo, riguardante, in particolare le
modalità della condotta.
Come è noto la tradizionale impostazione ermeneutica,
elaborata dalla giurisprudenza e condivisa anche da parte
della dottrina (con signif‌icative eccezioni (8)), in materia
di imputazione soggettiva delle aggravanti interpreta la
disposizione di cui all’art. 59, II comma c.p. come espres-
siva dell’indifferenza del legislatore fra conoscibilità e co-
noscenza della circostanza aggravante. Sulla base di ciò,
quindi la Suprema Corte afferma che la circostanza di cui
all’art. 61 n. 11 quinquies c.p. è conf‌igurabile “tutte le volte
che il minore degli anni diciotto percepisca la commissio-
ne del reato e anche quando la sua presenza non sia visibi-
le dall’autore il quale, tuttavia ne abbia la consapevolezza
o avrebbe dovuto avere l’ordinaria diligenza”.
Ebbene, la sopracitata tradizionale interpretazione sui
criteri di imputazione soggettiva delle circostanze aggra-
vanti oggettive, com’è noto, racchiude elementi di notevo-
le criticità, se considerata alla luce di una piena afferma-
zione del principio di colpevolezza. Essa infatti f‌inisce per
consentire che in ambiti di illiceità dolosa siano imputate
condotte (qualif‌icate alla stregua di circostanze aggravan-
ti) a titolo di colpa (9).
Anche la soluzione propugnata in questa sentenza ap-
pare esposta a questa critica: la circostanza aggravante di
cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p. accede infatti solamente
a reati dolosi. La sua imputazione a titolo di colpa, ossia
l’applicabilità della stessa ai casi nei quali la presenza del
minore è ignorata per colpa da parte dell’agente, sembra
sollevare alcuni rilievi di natura sistematica.
Ciò anche considerate le f‌inalità della norma poc’anzi
esposte: è assai diff‌icile, come dimostra costante espe-
rienza, che inasprimenti del trattamento sanzionatorio
abbiano reale eff‌icacia general-preventiva con riferimento
ai comportamenti colposi. Con l’introduzione della circo-
stanza aggravante in questione il legislatore ha corretta-
mente riconosciuto che il fenomeno della violenza assi-
stita merita una qualif‌icazione giuridica che ne riconosca
il suo particolare disvalore, tuttavia il contrasto dello
stesso e gli scopi di protezione del minore, come ricono-
sciuto da unanime letteratura in materia, possono essere
perseguiti solo attraverso un approccio multi-disciplinare.
Sarebbe quindi opportuno evitare il dilatamento eccessivo
della risposta penalistica (che comunque svolge una fun-
zione importante) e approntare adeguati sistemi di prote-
zione e presa in carico delle vittime di questo fenomeno,
purtroppo in incremento.
NOTE
(1) Così il preambolo del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, pubblicato in
Gazz. Uff. n. 161 del 16 agosto 2013.
(2) Cfr. M. E. GUERRA, La violenza di genere: l’attuale sistema di
tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi, in Cass. pen.
2015, pagg. 2117 e ss..
(3) Così Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2016, n. 45403.
(4) Cfr. G. PAVICH, La nuova legge sulla violenza di genere, in Cass.
Pen. 2013, pagg. 4314 e ss.
(5) Così Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2016, n. 45403.
(6) Cfr. ex plurimis, D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale, Parte
speciale, vol. I, Torino 2011, pag. 280: “è elemento di fattispecie non la
mera presenza del minore, ma la percezione che questo abbia dell’atto
compiuto in sua presenza.”; Cfr. Sent. Trib. La Spezia, 22 aprile 2010, n.
435, in questa Rivista 2010, pagg. 756 e ss.
(7) Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale,
Vol. II, tomo I, IV ed.; Bologna 2013; pag. 263: (a proposito del delitto di
corruzione di minorenni) “D’altra parte, anche sotto il prof‌ilo teleologico
non avrebbe senso punire un fatto non recepito o non recepibile dal sog-
getto passivo, nei confronti del quale la tutela è predisposta proprio con
la f‌inalità di evitargli forme di turbamento psichico
(8) Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale,
VII ed., Bologna, 2014, pag. 424; G. MONTANARA, voce “Tentativo (dir.
vig.)”, in Enc. del Dir., Vol. XLIV, Milano 1992, pag. 117.
(9) Cfr. E. DOLCINI - G. MARINUCCI, Codice penale commentato,
sub art. 59, III ed., Milano 2011, pag. 1050: “Ciò rende conseguentemente
possibile il conf‌igurarsi di una combinazione di dolo per il reato semplice
e di colpa per la circostanza aggravante.”
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 MARZO 2017, N. 11979
(UD. 17 FEBBRAIO 2017)
PRES. CAMMINO – EST. ARIOLLI – P.M. LORI (CONF.) – RIC. REMEDIA
Estorsione y Elemento oggettivo y Reato di turba-
ta libertà degli incanti y Condotta posta in essere
da un soggetto aggiudicatario di un immobile y A
seguito di asta in una procedura esecutiva y Alla
quale non avevano partecipato altri concorrenti y
Che abbia chiesto ed ottenuto da parte del debi-
tore esecutato una somma di denaro y In cambio
della propria rinuncia all’assegnazione def‌initiva
dell’immobile.
. Bene sono ravvisati i reati di estorsione (art. 629 c.p.)
e di turbativa d’asta (art. 353 c.p.) nella condotta posta
in essere da un soggetto che, avendo ottenuto l’aggiu-
dicazione di un immobile a seguito di asta indetta in
una procedura esecutiva alla quale non avevano par-
tecipato altri concorrenti, abbia chiesto ed ottenuto
la corresponsione, da parte del debitore esecutato, di
una somma di danaro in cambio del proprio impegno a
rinunciare, come poi avvenuto, all’assegnazione def‌ini-
tiva che sarebbe conseguita al pagamento del prezzo.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 353; c.p., art. 629) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. II, 10 marzo 2009, n.
10542, in questa Rivista 2010, 442. Sulla natura del delitto ex art. 353
c.p. e sul concorso formale con il delitto di estorsione si veda Cass.
pen., sez. II, 31 marzo 2008, n. 13505, ivi 2009, 346. Per un inquadra-
mento del reato di estorsione si veda Cass. pen., sez. II, 4 settembre
2006, n. 29563, ivi 2007, 799.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 31 maggio 2011, il G.u.p. del Tri-
bunale di Tempio Pausania condannava l’avv. Remedia
Giuseppe, previa concessione delle circostanze attenuanti

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