Corte di Cassazione Penale sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609 (ud. 22 febbraio 2017)

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giur
Rivista penale 5/2017
LEGITTIMITÀ
6.4. È agevole evidenziare che, in realtà, nessuna delle
attività attribuite all’imputato rientra nell’elenco delle at-
tività che caratterizzano l’attività di commercialista, sem-
mai in quella di “esperto contabile”.
6.5. La sentenza citata dalla Corte di appello ha affer-
mato anche il seguente ulteriore principio di diritto: «le
condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione
delle dichiarazioni f‌iscali ed effettuazione dei relativi pa-
gamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle
professioni di dottore commercialista o di ragioniere e pe-
rito commerciale - quali disciplinate, rispettivamente, dai
DD.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 - anche se svolte da chi
non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo conti-
nuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza
di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione.
Ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di
esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte
in questione siano poste in essere, con le caratteristiche
suddette, nel vigore del nuovo D.L.vo 28 giugno 2005, n.
139» (Rv. 251820).
6.6. Nel caso di specie all’imputato è stata attribuita
una condotta non incasellabile in quella specif‌icamente
contestata, visto che non gli è stata mai attribuito l’abusi-
vo esercizio della professione di “esperto contabile”.
6.7. La fondatezza del ricorso non ha impedito la rego-
lare formazione del rapporto processuale con conseguente
decorso del termine della prescrizione anche successiva-
mente alla data della sentenza impugnata.
6.8. Poiché tale termine è maturato in epoca prece-
dente all’odierna udienza, il reato deve essere dichiarato
estinto per prescrizione, con conseguente annullamento
senza rinvio “in parte qua” della sentenza impugnata.
6.9. Stessa sorte subiscono i reati rubricati al capo 7
(ritenuto più grave) e 4, lett. “b” (in relazione, cioè, alla
dichiarazione presentata il 26 settembre 2008), per i qua-
li la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè
estinti per prescrizione. Nel resto la sentenza impugnata
deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di
Trento, altra sezione, per la sola rideterminazione della
pena in ordine ai residui reati che devono essere dichiara-
ti irrevocabilmente accertati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 24 MARZO 2017, N. 14609
(UD. 22 FEBBRAIO 2017)
PRES. BIANCHI – EST. PEZZELLA – P.M. X (CONF.) – RIC. PIRAMIDE
Furto y Aggravanti y Mezzo fraudolento y Caratteri
distintivi rispetto al delitto di truffa y Fattispecie
in tema di furto aggravato da mezzo fraudolento
realizzato da f‌into dipendente dell’acquedotto co-
munale che aveva indotto le persone offese a depo-
sitare denaro e altri beni di valore in frigorifero o
sul tavolo della cucina al f‌ine di impossessarsene.
. Ai f‌ini della distinzione fra il reato di furto aggravato
da mezzo fraudolento e quello di truffa occorre essen-
zialmente verif‌icare se l’agente, mediante l’induzione
in errore della persona offesa, abbia da questa ottenu-
to una semplice, momentanea detenzione della “res”,
non implicante, come tale, la perdita del possesso, per
quindi approf‌ittarne onde operare il def‌initivo impos-
sessamento, ovvero abbia ottenuto una vera e propria
cessione, frutto di una atto di disposizione patrimonia-
le, dovendosi quindi ravvisare nella prima ipotesi, il re-
ato di furto aggravato e, nella seconda, quello di truffa.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto che correttamente fosse stata qualif‌icata
come furto aggravato da mezzo fraudolento la condot-
ta dell’imputato il quale, spacciandosi per dipendente
dell’ente gestore dell’acquedotto comunale, incaricato
di verif‌icare a domicilio degli utenti gli effetti di un as-
serito guasto dell’impianto di erogazione, aveva indotto
le persone offese a depositare provvisoriamente dana-
ro o altri valori, prospettando il pericolo che potessero
altrimenti essere danneggiati, nel frigorifero o sulla
tavola della cucina, per quindi impossessarsene ed al-
lontanarsi velocemente). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 624;
c.p., art. 625; c.p., art. 640) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2015,
n. 6412, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II,
29 novembre 2013, n. 47416, in questa Rivista 2014, 749; Cass. pen.,
sez. V, 9 marzo 2007, n. 10211, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribu-
na e Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2003, n. 47680, in questa Rivista
2005, 215.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente, Piramide Giovanni Ivan,
con sentenza del 22 marzo 2016, confermava la sentenza
del G.i.p. del Tribunale di Ferrara, emessa in data 28 otto-
bre 2015, appellata dall’imputato, con condanna al paga-
mento delle ulteriori spese del grado.
Il G.i.p. del Tribunale di Ferrara, all’esito di giudizio
abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile:
A) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2
c.p. perchè, in concorso con persone allo stato non identi-
f‌icate e al f‌ine di trarne un ingiusto prof‌itto, compiva atti
idonei diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi di
denaro e altri beni mobili custoditi all’interno dell’abita-
zione di Orlandi Ispano e Vischi Valeria, sita in Ferrara Via
Pontegradella 409, non riuscendo nell’intento per cause
indipendenti dalla sua volontà; in particolare il Pirami-
de, dopo aver fatto ingresso nell’abitazione spacciandosi
come un tecnico dell’acquedotto di Ferrara (esibendo
peraltro nella circostanza un tesserino sul giubbotto con
la scritta “Hera”) e dicendo alle persone offese di dover
recarsi in cucina per controllare la purezza dell’acqua in
quanto vi era stato un incidente alla cisterna, si recava
nella predetta cucina aprendo il rubinetto e inscenando
una verif‌ica dell’acqua, tuttavia, a fronte della reazione
delle persone offese, che non avevano creduto a quanto di-
chiarato dal medesimo, lasciava velocemente l’abitazione
senza riuscire ad impossessarsi di denaro o di altri valori.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto valendosi di

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