Corte di Cassazione Penale sez. III, 28 marzo 2017, n. 15237 (ud. 1 febbraio 2017)

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Rivista penale 5/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 MARZO 2017, N. 15237
(UD. 1 FEBBRAIO 2017)
PRES. DI NICOLA – EST. MENGONI – P.M. MAZZOTTA (PARZ. DIFF.) – RIC. VOLANTI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento IVA y Re-
ato ex art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000 y Destinazione
delle risorse f‌inanziarie al pagamento dei dipen-
denti e fornitori y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento IVA y Rea-
ti ex artt. 10 bis, ter e quater, comma 1 del D.L.vo n.
74/2000 y Conf‌igurabilità y Integrale pagamento dei
debiti tributari y Estinzione dei reati y Sussistenza.
. La punibilità per il reato di omesso versamento dell’I-
VA, previsto dall’art. 10 ter del D.L.vo n. 74/2000, non
può essere esclusa per il solo fatto che il contribuente,
avendo avuto comunque a disposizione adeguate risor-
se f‌inanziarie, abbia preferito, al f‌ine di assicurare la
“continuità aziendale”, destinarle al pagamento di di-
pendenti e fornitori anziché all’assolvimento del debito
tributario. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74,
art. 10 ter; c.p., art. 45) (1)
. L’integrale pagamento dei debiti tributari ha eff‌icacia
estintiva dei reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10
quater, comma 1, del D.L.vo n. 74/2000, secondo quan-
to previsto dall’art. 13, comma 1, del medesimo D.L.vo,
quale sostituito dall’art. 11 del D.L.vo n. 158/2015, an-
che quando, trattandosi di procedimenti già in corso
alla data di entrata in vigore di detto ultimo provve-
dimento normativo, sia intervenuto successivamente
all’ apertura del dibattimento. (Mass. Redaz.) (d.l.vo
24 settembre 2015, n. 158, art. 11; d.l.vo 10 marzo 2000,
n. 74, art. 10 bis; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter;
d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater) (2)
(1) In senso sostanzialmente conforme alla pronuncia in commento
si vedano Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2015, n.8352, in Ius&Lex
dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2014,
n. 5467, ibidem.
(2) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. III, n. 40314, 28 settem-
bre 2016, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 1 luglio 2016, la Corte di appello di
Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 13
febbraio 2014 dal locale Tribunale, rideterminava la pena
inf‌litta a Mario Volanti in cinque mesi e dieci giorni di re-
clusione; allo stesso - quale legale rappresentante della
“Radio Italia s.p.a.” - era contestato il delitto di cui all’art.
10-ter, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso di ver-
sare l’i.v.a. per l’anno 2008, per un importo di 1.067.216,00
euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Volanti, a mezzo del
proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- erronea applicazione della legge penale con riguardo
agli artt. 42, 43 e 45 c.p., 10-ter contestato. La Corte di
appello avrebbe frainteso la doglianza sollevata in punto
di elemento soggettivo del reato, non rilevando che il ri-
corrente non aveva invocato lo stato di necessità di cui
all’art. 54 c.p. quale condizione assoluta, ma soltanto con
riferimento ad un’inesigibilità soggettiva, quale impos-
sibilità relativa di adempiere; in particolare - e solo per
garantire la “continuità aziendale” e, quindi, la salvezza
dell’impresa -, il Volanti aveva assunto l’unica decisione
possibile al momento, ossia non adempiere temporanea-
mente al debito f‌iscale, con la piena consapevolezza delle
conseguenze. Non una deliberata scelta imprenditoriale
nell’ambito di una pluralità di azioni equivalenti, dunque,
ma l’unica azione realizzabile in concreto, e peraltro f‌i-
nalizzata anche al pagamento dei debiti tributari. Debiti,
inoltre, poi rateizzati, con versamento di quanto dovuto. E
senza tacere, peraltro, che la sentenza non avrebbe ade-
guatamente valutato che 1) la società si era trovata in gra-
vissima crisi di liquidità a causa della mancata riscossione
di crediti, per quasi 7 milioni di euro; 2) lo stesso ricor-
rente aveva erogato all’ente 2 milioni di euro, sotto la voce
di f‌inanziamento infruttifero; 3) il patrimonio immobiliare
della società risultava non liquidabile a causa delle ipote-
che imposte sullo stesso, sì da non potersi comprendere
a quali iniziative - genericamente richiamate in sentenza
- il Volanti potesse mai ricorrere, per evitare l’omissione
contestata;
- vizio motivazionale con riguardo al diniego di conver-
sione della pena detentiva (motivi nn. 2-3). L’istituto ex
art. 53, L. n. 689 del 1991, sarebbe stato negato con ar-
gomento manifestamente illogico, ossia richiamando le
condizioni economiche precarie (che, però, atterrebbero
alla società, non alla persona f‌isica), oltre alla gravità del
fatto ed alla intensità del dolo. Orbene, mentre il primo
elemento risulterebbe generico, oltre che contraddetto
dalla riduzione della pena avvenuta in appello, il secondo
sarebbe apodittico e privo di indicazione specif‌ica. L’im-
putato, inoltre, sarebbe un soggetto estraneo ad ogni cir-
cuito criminale e di certo non pericoloso, sì da meritare la
conversione richiesta (a fronte di una pena detentiva da
valutare come extrema ratio);
- vizio motivazionale con riguardo al diniego della so-
spensione condizionale della pena; erronea applicazione
degli artt. 163-164 c.p. Questa sarebbe stata esclusa richia-
mando un precedente “intermedio” (rispetto ad una prima
condanna, condizionalmente sospesa) non solo di natura
pecuniaria, ma anche relativo a reato ormai depenaliz-
zato, quindi non ostativo al benef‌icio; la motivazione sul
punto, inoltre, risulterebbe apparente, non facendo cenno
ad alcuno dei criteri di cui all’art. 133 c.p..
Con memoria depositata il 4 gennaio 2017, il ricorrente
ha chiesto applicarsi la causa di esclusione della punibi-
lità di cui all’art. 13, D.L.vo n. 74 del 2000, avendo provve-
duto a versare interamente quanto dovuto, come da do-
cumentazione allegata. Sì da sollecitarsi l’annullamento
senza rinvio della sentenza.

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