Corte di Cassazione Penale sez. II, 29 marzo 2017, n. 15815 (ud. 8 marzo 2017)

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Rivista penale 5/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 29 MARZO 2017, N. 15815
(UD. 8 MARZO 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. RAGO – P.M. PINELLI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. VALLA
Appropriazione indebita y Elemento oggettivo
del reato y Compravendita y Appropriazione dell’im-
porto corrisposto a titolo di acconto y Conf‌igurabi-
lità del reato y Esclusione.
. In tema di appropriazione indebita, potendo questa
conf‌igurarsi qualora l’agente, avendo ricevuto una som-
ma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in
esecuzione di un impiego vincolato, se l’appropri dan-
dogli una destinazione diversa e incompatibile, e non
anche nel caso in cui egli non adempia ad obbligazioni
pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del
proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale sco-
po», deve escludersi che integri il reato “de quo”, trat-
tandosi invece di un mero inadempimento di natura
civilistica, la condotta del promittente venditore che, a
seguito della risoluzione del contratto, non restituisca
al promissario acquirente l’acconto sul prezzo del bene
promesso in vendita. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 646) (1)
(1) Questione controversa. La sentenza in epigrafe prende le distan-
ze dalla più recente decisione Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2013, n.
48136, in questa Rivista 2014, 745, secondo cui integra il delitto di
appropriazione indebita la condotta di colui che si impossessi dell’im-
porto corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito nel contratto
preliminare per l’acquisto di un immobile, per aderire all’orientamen-
to espresso da Cass. pen., sez. II, 9 giugno 1982, n. 5732, in Ius&Lex
dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna. In genere, sulla conf‌igurabilità del reato
de quo, si veda la giurisprudenza contenuta in LUIGI ALIBRANDI, Co-
dice penale, ed. La Tribuna, Piacenza 2017, p. 2019 e ss..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe con la quale la Corte territoriale ave-
va confermato l’assoluzione, perchè il fatto non sussiste,
di Valla Giorgio imputato del reato di cui all’art. 646 e 61
n. 7 c.p. per essersi appropriato - non avendola restituita
- della somma di € 52.500,00 che Montesi Rita gli aveva
versato in acconto del prezzo di un preliminare che, suc-
cessivamente, era stato risolto.
Ad avviso del ricorrente, infatti, le somme consegnate
in acconto prezzo, non possono considerarsi patrimonio
originario dell’accipiens, in quanto, essendo consegnate
con chiara f‌inalità di destinazione, sono suscettibili di ap-
propriazione.
Con memoria depositata il 16 febbraio 2017, la parte
civile Montesi Rita ha insistito per l’accoglimento del ri-
corso.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indi-
cate.
Pacif‌ico il fatto, la questione di diritto che è sottoposta
a questa Corte consiste nello stabilire se la mancata re-
stituzione di una somma ricevuta in acconto prezzo di un
preliminare successivamente risolto, costituisca o meno
appropriazione indebita.
L’essenza ed il fondamento del reato di appropriazione
indebita consiste nella lesione del diritto di proprietà o di
altro diritto reale mediante l’abuso di cosa o denaro altrui:
infatti, come hanno precisato le SS.UU. con la sentenza n
1327/2005 (Li Calzi), nell’appropriazione indebita «il de-
naro o la cosa mobile di cui l’agente si appropria, non fanno
mai parte ab origine del “patrimonio” del possessore, ma
si tratta sempre di denaro o di cose di “proprietà” diretta
od indiretta di altri, che pur conf‌luendo per una determi-
nata ragione nel “patrimonio” dell’agente, non divengono,
proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza,
di sua proprietà, in deroga - come espressamente previsto
dall’art. 646 c.p. ai principi del diritto civile in tema di ac-
quisto della proprietà delle cose fungibili (cfr. Cass., sez.
II, 17 giugno 1977, n. 2445, Pomar, RV. 137092). Di conse-
guenza, ove l’agente dia alla cosa una destinazione diversa
da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero
a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il de-
naro, commette il reato di appropriazione indebita, tutti
casi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di
legittimità, in cui la somma entra ab extrinseco a far parte
del patrimonio del possessore e con questo non si confon-
de proprio perchè connotata da una vincolo specif‌ico di
destinazione».
Questo principio è stato, poi, espressamente e nuova-
mente confermato dalle SS.UU. che con la sentenza n.
37954/2011 Rv. 250974 (§ 12.4 ss.), in relazione all’appro-
priazione di somme di denaro ha precisato e chiarito che
«il legislatore non ha inteso utilizzare la nozione di altru-
ità nel senso, strettamente civilistico, di proprietà distin-
guibile dalla disponibilità. Per il diritto civile la proprie-
tà delle cose fungibili si trasferisce, per specif‌icazione e
separazione, con il trasferimento del possesso, e il denaro
è perciò destinato a confondersi con il patrimonio di chi lo
possiede, né in relazione ad esso sono conf‌igurabili dirit-
ti reali di terzi. Anche nel caso che taluno abbia ricevuto
da altri una somma, per custodirla o per impiegarla in un
certo modo, incombe sull’accipiente soltanto l’obbligo di
rendere o di impiegare l’equivalente, a scadenza, secondo

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