Corte di Cassazione Penale sez. III, 13 febbraio 2017, n. 6591 (C.C. 26 ottobre 2016)

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giur
4/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Tuttavia non sfugge che, opinare nel senso di cui al ri-
corso, signif‌icherebbe dilatare la circostanza attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 in maniera direttamente proporziona-
le alla capacità del derubato di sopportare il danno econo-
mico del reato. E signif‌icherebbe interpretare la “speciale
tenuità” di cui alla norma nel senso di “sopportabilità eco-
nomica”. Il che, evidentemente, non è la stessa cosa.
La Corte territoriale, correttamente, ha ritenuto che
non fosse ravvisabile l’attenuante cui all’art. 62 n. 4 c.p.,
collocandosi nel solco del consolidato orientamento di
questa Corte di legittimità, da ribadirsi, per cui tale cir-
costanza presuppone necessariamente che il pregiudizio
cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pres-
soché irrilevante.
È pur vero che, ai f‌ini dell’accertamento della tenuità
del danno - va qui riaffermato - è necessario considerare,
oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore
complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione crimino-
sa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia
subìto in conseguenza della sottrazione della “res”. (così
sez. V, n. 24003 del 14 gennaio 2014; Lanzini, Rv. 260201,
relativamente ad una fattispecie in cui l’imputato si era
impadronito della borsa della persona offesa contenente
un cellulare e le chiavi di casa ed in cui questa Corte, con-
fermando la decisione del giudice di appello, ha escluso
l’applicabilità dell’attenuante in questione, ritenendo i
beni sottratti, complessivamente valutati, di valore eco-
nomico non irrilevante, anche tenuto conto degli ulterio-
ri danni subìti dalla persona offesa, in relazione al furto
delle chiavi della propria abitazione; conf. sez. VI, n. 30177
del 4 giugno 2013, Chielli ed altro, Rv. 256643).
Ciò signif‌ica, tuttavia, esattamente il contrario di quan-
to si sostiene in ricorso. La norma, in altri termini, a fronte
di un danno economico che, come nel caso che ci occupa
per le sei confezioni di parmigiano, non si palesi ictu oculi
di particolare tenuità, appare immediatamente non appli-
cabile. Tuttavia impone, anche a fronte di danni che appa-
rentemente appaiano di portata economica irrilevante, di
valutare, ai f‌ini della conf‌igurabilità della circostanza atte-
nuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ul-
teriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa
dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si
deve trattare - come ebbero ad affermare le Sezioni Unite
in una ancora attuale pronuncia del 2007 - del complesso
dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla per-
sona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto
illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza
va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli
effetti (così sez. un. n. 35535 del 12 luglio 2007, Ruggiero,
Rv. 236914 relativamente ad un caso in cui fu esclusa la
ricorrenza dell’attenuante in parola nella ricettazione di
un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, suc-
cessivamente riempiti per un ammontare complessivo di
circa quattro milioni di lire).
Va dunque ritenuto assolutamente superato l’orienta-
mento espresso in un’unica pronuncia, ormai risalente nel
tempo e rimasta isolata (sez. V, n. 6770 del 6 dicembre
2005 dep. il 2006, Bertucci, Rv. 233998) in cui si ebbe ad
affermare che, ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’attenuante
del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazio-
ne del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo
andasse fatta con riguardo alla diminuzione patrimoniale
determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior
danno che potesse eventualmente verif‌icarsi o si verif‌ichi
dopo il momento consumativo del reato (nella pronuncia
richiamata la Corte ebbe ad escludere la rilevanza dei di-
sagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per otte-
nere il rinnovo dei documenti sottratti).
Coerentemente con l’orientamento più recente sopra
richiamato (e che è stato ben compendiato anche nelle
pronunce sez. V, n. 7738 del 4 febbraio 2015, Giannella, Rv.
263434 e sez. IV, n. 8530 del 13 febbraio 2015, Chiefari, Rv.
262450) e peraltro ad abundantiam bastando ad escludere
la sussistenza dell’invocata attenuante il valore economico
delle sei confezioni di parmigiano che non poteva ritenersi
di particolare tenuità - la Corte territoriale ha rilevato che
nel caso di specie l’azione criminosa ha anche comportato
il rallentamento dell’attività del supermercato, con il coin-
volgimento del direttore del centro commerciale, distolto
dalle sue occupazioni.
I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalf‌ire
l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui
la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive
e logicamente plausibili le questioni propostele.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella deter-
minazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricor-
renti al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misu-
ra indicata in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6591
(C.C. 26 OTTOBRE 2016)
PRES. CARCANO – EST. ACETO – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
TACCONE
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Reato di omesso versamento
delle ritenute erariali y Riferimento al termine
mensile f‌issato dalla vigente normativa f‌iscale y
Ininf‌luenza y Condizioni y Omologazione della tran-
sazione f‌iscale ex art. 182 ter del R.D. n. 267/1942.
. In tema di omesso versamento di ritenute erariali
(art. 10 bis del D.L.vo n. 74/2000), deve escludersi la
sussistenza del reato qualora, prima della scadenza del
termine entro il quale il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato, sia intervenuta l’omologazione della
transazione f‌iscale prevista dall’art. 182 ter del R.D. n.
267/1942. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74,
art. 10 bis; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 182 ter) (1)
(1) Ai f‌ini di un inquadramento del reato di cui all’art. 10 bis del
D.L.vo n. 74/2000 si vedano Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2015, in

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