Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 6635 (ud. 19 gennaio 2017)

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giur
Rivista penale 4/2017
LEGITTIMITÀ
con l’esistenza di una complessiva concorrenza di aspetti
positivi del trattamento individuale grazie alla suff‌iciente
libertà di circolazione fuori dalla cella, alla possibilità di
accesso ad attività lavorative, f‌isiche o culturali esterne
alla cella, alle buone condizioni complessive dell’istituto
ed all’assenza di altri aspetti negativi del trattamento in
dipendenza delle condizioni igieniche e dei servizi offerti.
2.3.2 Pertanto, tenendo conto dell’attuale orientamen-
to interpretativo fornito dalla Corte sovranazionale, che
il giudice interno ha l’obbligo di considerare nella sua
funzione integrativa del precetto, stante la formulazione
testuale dell’art. 35-ter, è necessario accertare in riferi-
mento alla concreta situazione del detenuto ammesso
alla semilibertà se la sua collocazione in cella collettiva
determini di per sè una violazione dell’art. 3 Conv. Eur., o
comunque una forte presunzione di trattamento inumano
o degradante, tenuto conto della protrazione oraria della
sua permanenza e delle altre complessive condizioni di
restrizione.
2.4 Da tali premesse discende un ultimo rilievo di tipo
procedurale: la decisione impugnata, oltre ad essere er-
ronea per avere escluso la legittimazione del semilibero
e non avere considerato che la domanda riguarda anche
l’intero periodo di restrizione carceraria, antecedente
all’ammissione al benef‌icio, valutabile, stante la perduran-
te attualità della detenzione nei confronti del Migliaccio,
ha ritenuto inammissibile la domanda in base alla consta-
tazione del difetto dei requisiti di attualità e gravità del
pregiudizio. In tal modo il magistrato di sorveglianza ha
inteso def‌inire con il rito “de plano” in assenza di previa
instaurazione del contraddittorio la tematica dei requisiti
pretesi dall’art. 1, comma 3, della legge n. 117/2014 per in-
dividuare la competenza dell’uff‌icio di sorveglianza a prov-
vedere sulla istanza-reclamo proposta ai sensi dell’art. 35-
ter ord. pen., questione controvertibile perchè suscettibile
di diverse soluzioni. Si tratta dunque di verif‌icare se, alla
stregua della previsione normativa di riferimento, il semi-
libero abbia o meno cessato l’espiazione in ambito carce-
rario, operazione che non si presta ad un esito decisorio
immediatamente conseguibile, frutto di constatazione in
assenza di puntuali ed approfondite indagini e di valu-
tazioni discrezionali. Al contrario, la qualif‌icazione della
condizione personale del reclamante, pretende accerta-
menti di fatto e la corretta esegesi della norma regolatrice
l’istituto per pervenire ad individuare il criterio di colle-
gamento per radicare la competenza della giurisdizione di
sorveglianza. Pertanto, la materia non si prestava ad esse-
re def‌inita con decreto ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma
2, che postula l’insussistenza delle condizioni richieste
dalla legge, oppure la riproposizione di istanza già decisa.
A tale conclusione questa Corte è già approdata con nu-
merose pronunce il cui orientamento qui si ribadisce (sez.
I, n. 43722 del 11 giugno 2015, Salierno, sez. I, n. 47480 del
16 luglio 2015, Manfra, rv. 265468; sez. I, n. 46966 del 16 lu-
glio 2015, Koleci, rv. 265973; sez. I n. 876/2016 del 16 luglio
2015, Ruffolo, rv. 265857), secondo il quale l’esercizio da
parte del magistrato di sorveglianza del potere conferito-
gli dall’art. 666 c.p.p., comma 2, deve essere limitato alle
ipotesi in cui la «presa d’atto» dell’assenza delle condizio-
ni direttamente pretese dalla legge non richieda accerta-
menti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali.
Il provvedimento impugnato, per le ragioni sinora espo-
ste, va annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di
Bari per la rinnovata decisione, che dovrà intervenire pre-
via instaurazione del contraddittorio tra le parti ai sensi
dell’art. 35-bis ord. pen., comma 1. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6635
(UD. 19 GENNAIO 2017)
PRES. ROMIS – EST. PEZZELLA – P.M. CARDIA (CONF.) – RIC. SICU
Reato y Cause di giustif‌icazione y Stato di necessità
ex art. 54 c.p. y Reato di furto y Di generi alimentari
di esiguo valore y Per l’imprescindibile esigenza di
alimentarsi y Sussistenza y Esclusione y Possibilità
di scelta dell’azione da parte dell’agente y Conf‌igu-
rabilità y Sussistenza.
Reato y Cause di giustif‌icazione y Attenuante del
danno patrimoniale di speciale tenuità y Ex art. 62,
n. 4 c.p. y Grado di sopportabilità del danno da par-
te della persona offesa y In ragione della sua capa-
cità economica y Rilevanza y Esclusione y Ulteriori
effetti pregiudizievoli che siano derivati dal fatto
alla persona offesa y Valutazione y Necessità.
. Non è ravvisabile l’esimente dello stato di necessità
nel caso di furto di generi alimentari in danno di un
esercizio commerciale, anche se motivato da asseriti,
immediati bisogni alimentari, dal momento che questi
ultimi possono normalmente essere soddisfatti in altro
modo, come, ad esempio, rivolgendosi ad una mensa
“Caritas”. (Nella specie – come pure osservato dalla
Corte – l’invocata esimente sarebbe stata comunque da
escludere a fronte del fatto che oggetto del reato erano
stati sei pezzi di formaggio parmigiano del complessivo
valore di euro 82, che, oltretutto, l’imputato, per sua
stessa ammissione, intendeva rivendere per ricavarne
un utile economico). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 54) (1)
. Ai f‌ini del riconoscimento dell’attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c. p.), non
può aversi riguardo al grado di sopportabilità del danno
da parte della persona offesa, in ragione della sua capa-
cità economica, ma soltanto all’obiettiva irrisorietà del
pregiudizio economico arrecato alla persona offesa, da
valutarsi tenendo conto non solo del valore in sé della
cosa sottratta o che si tentava di sottrarre, ma anche
degli ulteriori effetti pregiudizievoli che alla stessa
persona offesa siano derivati dal fatto. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 54; c.p., art. 62) (2)
(1) In senso difforme si veda Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2016, n.
18248, in questa Rivista 2016, 549 nel senso che non considera pu-
nibile per il reato di furto chi tenti di sottrarre piccole quantità di
cibo, specie se di esiguo valore, da un supermercato nel tentativo di
far fronte ad un’esigenza primaria quale quella del bisogno di cibo. In

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