Corte di Cassazione Penale sez. III, 29 dicembre 2016, n. 55106 (C.C. 22 settembre 2016)

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giur
Rivista penale 3/2017
LEGITTIMITÀ
esse, che avrebbe potuto condurre in sé ad un’evasione
penalmente rilevante, sia neutralizzata dalle perdite su-
bite dalle altre partecipanti con la conseguenza che il
saldo complessivo netto dell’imposta dovuta non supe-
ri la soglia che rende punibile l’evasione ed il fatto non
assuma quindi rilievo penale: ma ciò, come sottolineato
in premessa, è conseguenza della disciplina di sistema e
corrisponde alle intenzioni del legislatore.
La necessaria pluralità delle condotte, come descritta
nella norma incriminatrice, non implica necessariamen-
te una pluralità di soggetti attivi, atteso che esse possono
essere poste in essere dalla medesima persona che agisca
con la f‌inalità di evasione.
Nell’ipotesi in cui - come sotto un prof‌ilo meramente
fattuale appare probabile possa con maggior frequenza
verif‌icarsi considerata la struttura del consolidato - più
siano gli agenti che partecipano a realizzare la comples-
sa condotta che integra la fattispecie criminosa, si ren-
dono necessariamente applicabili le norme generali sul
concorso di persone dettate dall’art. 110 c.p.: rispondono
del reato tutti coloro che con azioni o omissioni abbiano
partecipato alle condotte fraudolente agendo al f‌ine di
evasione con la consapevolezza del possibile superamento
(cioè con accettazione dell’evento del superamento e non
del relativo mero “rischio”) delle soglie di punibilità nella
dichiarazione consolidata, e ciò anche senza un accordo
preventivo. È infatti principio condiviso in giurisprudenza
quello secondo cui la volontà di concorrere non presup-
pone necessariamente il previo accordo, in quanto l’atti-
vità costitutiva del concorso può essere rappresentata da
qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un ap-
prezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione,
organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’al-
trui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo
l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verif‌ica
quando le condotte dei concorrenti risultino alla f‌ine, con
giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo
perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché
è suff‌iciente che ciascun agente abbia conoscenza anche
unilaterale (esclusa dunque la mera conoscibilità) del
contributo recato alla condotta altrui (sez. VI, 5 dicembre
2003, n. 1271/15, Misuraca, rv 228424; sez. II, 5 dicembre
2005, n. 44301, Dammacco, rv 232853; sez. V, 15 maggio
2009, n. 25894, Catanzaro, rv 243901 ; sez. II, 15 gennaio
2013, n. 18745, Ambrosanio, rv 255260).
Dunque è responsabile del reato anche colui che, con-
sapevole delle condotte e f‌inalità altrui, avendo titolo, per
legge, per statuto o ordinamento interno, ad intervenire
nel rapporto dell’ente con l’amministrazione f‌inanziaria,
inserisca consapevolmente e f‌inalisticamente la propria
azione od omissione nella serie causale destinata all’eva-
sione dell’imposta oltre le soglie di legge.
Può accadere che si verif‌ichi, come ipotizzato in dot-
trina, anche l’ipotesi del reato determinato dall’altrui in-
ganno. Fermo restando quanto precedentemente rilevato,
e cioè che il reato si perfeziona con la presentazione della
dichiarazione consolidata, la falsità di quest’ultima, così
come può derivare da vizi propri, può conseguire anche
al recepimento di falsi dati contabili - prodotto delle ope-
razioni decettive descritte dalla norma incriminatrice
- comunicati dalla società consolidata. In tal caso gli am-
ministratori della controllante privi del potere di accerta-
mento sulla veridicità dei dati trasmessi dalle controllate
ed estranei a dette operazioni non rispondono della fal-
sità fraudolenta della dichiarazione consolidata, la quale
rimane addebitabile agli amministratori della controllata
ai sensi dell’art. 48 c.p., sempre che la falsità dei dati tra-
smessi abbia determinato il superamento delle soglie di
punibilità (v. nello stesso senso, in tema di bilancio con-
solidato, sez. V, 19 ottobre 2000, n. 191/2001, Mattioli, rv
18073). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 29 DICEMBRE 2016, N. 55106
(C.C. 22 SETTEMBRE 2016)
PRES. RAMACCI – EST. RICCARDI – P.M. GALLI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
CECCOLI ED ALTRO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Adempimenti rilevanti ai f‌ini
penali y Effetto estintivo della punibilità y Procedi-
menti iniziati successivamente all’entrata in vigore
della L. n. 102/2009 y Presentazione della "dichiara-
zione riservata" y Suff‌icienza y Esclusione y Effetti-
vo pagamento dell’imposta dovuta entro il termine
stabilito y Necessità.
. In tema di reati tributari, l’adesione alla procedura
di rimpatrio dei capitali c.d. "scudati" di cui al D.L. n.
78 del 2009 (convertito in L. n. 102 del 2009), possibile
solo in relazione ai procedimenti non iniziati alla data
del 3 agosto 2009, determina l’esclusione della puni-
bilità solo con il pagamento dell’imposta e non con la
mera dichiarazione riservata, sempre che, alla data di
presentazione di tale dichiarazione, le violazioni non
siano già state contestate e non siano comunque già
iniziate attività di indagine e/o accertamento di cui gli
interessati abbiano avuto formale conoscenza. (d.l. 3
agosto 2009, n. 102; d.l.vo 10 marzo 2010, n. 74, art. 5;
d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4) (1)
(1) Per utili riferimenti sul tema si vedano Cass. pen., sez. III, 20
gennaio 2016, n. 2221, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e
Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 50308, in questa Rivista 2015,
149.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Rimini ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con la
quale il Tribunale del riesame di Rimini, in accoglimento
dell’appello proposto da Ceccoli Marco e Nicosia Maurizio
Ruggero, imputati del reato di cui all’art. 2 D.L.vo 74 del
2000, revocava il sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del
medesimo Tribunale, disponendo la restituzione dei beni
agli aventi diritto, deducendo il vizio di violazione di legge.

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