Corte di Cassazione Penale sez. VI, 16 dicembre 2016, n. 53436 (ud. 6 ottobre 2016)

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giur
2/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
no, determina invece il reato di truffa. Perchè ricorra la
prima ipotesi, occorre che il male ingiusto sia percepito
dalla vittima come direttamente proveniente dal reo e
come certamente conseguente a un eventuale rif‌iuto;
nella truffa aggravata, invece, il male ingiusto è percepito
dalla vittima come proveniente da terzi e come meramen-
te possibile: dunque, non come oggetto di una minaccia
(sez. II, n. 36906 del 27 settembre 2011, Rv. 251149 che
ha ritenuto integrare il reato di estorsione, e non di truf-
fa aggravata, la condotta di colui che con l’esibizione di
un tesserino USL costringa due ristoratori ad acquistare
merce onde scongiurare future ispezioni, in quanto il male
ingiusto è prospettato tramite una minaccia e non attra-
verso un inganno; cfr. anche sez. II, n. 21537 del 6 maggio
2008, Rv. 240108).
2. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugna-
zione, in quanto la doglianza non risulta essere stata pre-
viamente dedotta come motivo di appello secondo quanto
è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma
3 c.p.p., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame
riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricor-
rente avrebbe dovuto contestare specif‌icamente nell’o-
dierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i prof‌ili di colpa emergenti dal ricorso, si de-
termina equitativamente in euro 1500,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 16 DICEMBRE 2016, N. 53436
(UD. 6 OTTOBRE 2016)
PRES. ROTUNDO – EST. CORBO – P.M. CARDIA (PARZ. DIFF.) – RIC. VECCHIO
Concussione y Induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità y Estremi y Criteri distintivi rispetto
alla corruzione y Individuazione.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Estremi y Condotta ingannevole y Che
induca il privato alla convinzione della necessità di
una dazione o promessa y Per ottenere una situa-
zione di convenienza personale.
. Sussiste il reato di induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità (art. 319 quater c.p.) e non quello di
corruzione qualora si sia in presenza di uno squilibrio
di posizione tra il soggetto investito di qualif‌ica pub-
blicistica ed il privato e quest’ultimo, pur senza esser-
vi costretto, si veda quindi indotto ad accedere alla
illecita pattuizione prospettagli dal primo in quanto
condizionato dal timore che dall’esercizio dei poteri
pubblicistici possano derivargli, altrimenti, gravi con-
seguenze per il proprio patrimonio o per la propria li-
bertà personale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 317; c.p., art.
318; c.p., art. 319 quater; c.p., art. 320) (1)
. Il reato di induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319 quater c.p.), è conf‌igurabile anche in
presenza di una condotta ingannevole del soggetto
investito di qualif‌ica pubblicistica nei confronti del
privato, quando essa sia f‌inalizzata alla falsa rappre-
sentazione non della doverosità della promessa o della
dazione (nella quale ipotesi potrebbe conf‌igurarsi il
reato di truffa), ma a quella dell’esistenza di una situa-
zione costituente il presupposto perché il privato possa
convincersi della convenienza per lui di addivenire a
detta promessa o dazione. (Nella specie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha escluso che desse
luogo alla conf‌igurabilità del reato di truffa aggravata
anziché di quella del reato di induzione indebita a dare
o promettere utilità il fatto che il pubblico uff‌iciale, ap-
partenente alla guardia di Finanza, avesse prospettato
al privato l’avvenuta rilevazione di una grave infrazione
f‌iscale, in realtà inesistente). (Mass. Redaz.) (c.p., art.
317; c.p., art. 318; c.p., art. 319 quater; c.p., art. 320)
(2)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 21 dicembre 2015,
n. 50065, in questa Rivista 2016, 697 e Cass. pen., sez. un., 14 marzo
2014, n. 12228, ivi 2014, 1062. Sempre per un inquadramento del de-
litto in commento si veda inoltre Cass. pen., sez. VI, 24 luglio 2015, n.
32594, in Arch. giur. circ. 2016, 49.
(2) Nello stesso senso e per situazione analoga si veda Cass. pen.,
sez. VI, 16 marzo 1995, n. 2787, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribu-
na, nella vigenza della disciplina anteriore alla legge n. 190 del 2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 5 ottobre 2015, la Corte di
appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza
pronunciata dal Tribunale di Vicenza, ha confermato la
dichiarazione di penale responsabilità di Angelo Vecchio,
all’epoca dei fatti maresciallo della Guardia di Finanza,
per due episodi di induzione indebita ex art. 319-quater
c.p. e la condanna dell’imputato alle restituzioni ed al ri-
sarcimento del danno in favore della parte civile Igino Oli-
viero, persona offesa di una delle due vicende, riducendo,
invece, la pena inf‌litta ad anni tre e mesi sei di reclusione,
con diniego delle attenuanti generiche.
In particolare, il primo episodio, per come ricostruito
dalla Corte d’appello, ha ad oggetto la condotta consistita
nell’aver abusato della qualità di ispettore della Guardia
di Finanza nel corso di un’attività di verif‌ica nei confronti
della società Bioplast s.r.l. prospettando all’ex-amministra-
tore di detta società, Igino Oliviero, di aver riscontrato una
grave violazione f‌iscale relativa ad una plusvalenza immo-
biliare, tale da comportare, se rilevata, anche conseguenze
penali, così inducendo l’Oliviero a consegnargli la somma
di euro 50.000 per evitare la formulazione del rilievo (capo
1); il fatto sarebbe stato commesso nel dicembre 2005. Il
secondo episodio, sempre per come ricostruito dalla Cor-
te d’appello, ha ad oggetto la condotta consistita nell’aver
abusato della qualità di ispettore della Guardia di Finanza
nel corso di un’attività di verif‌ica nei confronti della società
San Marco Pelli Grezze s.p.a., prospettando ripetutamen-

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