Corte di Cassazione Penale sez. II, 16 dicembre 2016, n. 53610 (ud. 13 settembre 2016)

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giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
normativa interna, si ritiene che la falsif‌icazione delle
allegazioni mirate ad ottenere contributi dell’Unione eu-
ropea ai sensi del Reg. CE n. 1122/09 è inquadrabile nel
reato previsto dall’art. 640 bis c.p., con conseguente inte-
grale illiceità del contributo lucrato. Il contributo, in co-
erenza con le indicazioni offerte dalla normativa europea
può considerarsi solo “indebito” e non “illecito” ogni volta
che la irregolarità della documentazione sia riconducibili
ad azioni colpose e non fraudolente.
1.3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annul-
lata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 DICEMBRE 2016, N. 53610
(UD. 13 SETTEMBRE 2016)
PRES. DIOTALLEVI – EST. IMPERIALI – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. ROMANO
Estorsione y Estremi y Truffa aggravata y Criteri
distintivi y Individuazione y Fattispecie in tema di
persona che, spacciandosi falsamente come agente
di polizia, aveva indotto la vittima a versargli dana-
ro onde evitare di dover pagare delle multe.
. Ai f‌ini della distinzione tra estorsione e truffa per in-
cusso timore di un pericolo immaginario, assume fon-
damentale rilievo il fatto che il male ingiusto sia perce-
pito dalla vittima come direttamente o indirettamente
proveniente dal reo, a fronte di un eventuale rif‌iuto
della pretesa da quest’ultimo avanzata, ovvero venga
percepito come proveniente da terzi, ravvisandosi nel-
la prima di dette ipotesi l’estorsione e nella seconda la
truffa. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto che bene fosse stata affermata la
sussistenza dell’estorsione in un caso in cui l’imputato,
spacciandosi falsamente come agente di polizia, aveva
indotto la vittima a versargli danaro onde evitare di do-
ver pagare delle multe). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 629;
c.p., art. 640) (1)
(1) Si richiamano, a sostegno di quanto affermato dalla massima in
commento, i precedenti citati in parte motiva: Cass. pen., sez. II, 20
novembre 2015, n. 46084, in questa Rivista 2016, 157; Cass. pen., sez.
II, 13 ottobre 2011, n. 36906, ivi 2013, 88 e Cass. pen., sez. II, 28 mag-
gio 2008, n. 21537, ivi 2009, 346.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10
giugno 2015, ha confermato la pronuncia del 7 maggio
2013 del Tribunale della stessa città che aveva riconosciu-
to la penale responsabilità di Romano Michele in ordine al
reato di millantato credito, truffa, estorsione e sostituzio-
ne di persona aggravata contestatigli, condannandolo alla
pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione
il Romano, a mezzo del suo difensore, contestando la qua-
lif‌icazione giuridica dei reati addebitatigli, con i seguenti
motivi di impugnazione:
2.1. con il primo motivo deduce la violazione di legge
sotto il prof‌ilo dell’erronea qualif‌icazione come estorsione,
anziché come truffa con usurpazione delle funzioni pub-
bliche, della condotta di cui al capo D) dell’imputazione,
posta in essere f‌ingendosi poliziotto ma convincendo la
vittima, senza costringerla, ad elargire denaro per evitare
multe, sicché il ricorrente assume che il pericolo di inf‌lig-
gere multe non dovrebbe essere considerato riconducibile
alla volontà ed ai poteri del f‌into agente bensì rientrante
nei doveri istituzionali dello stesso, presentatosi come sog-
getto corruttibile che formulava una proposta conciliativa
alla quale la persona offesa aveva liberamente aderito.
2.2. con il secondo motivo lamenta la violazione di legge
sotto il prof‌ilo dell’erronea qualif‌icazione come truffa e mil-
lantato credito dei reati, rispettivamente, di cui ai capi B)
e C), integranti invece, ad avviso del ricorrente, il reato di
traff‌ico di inf‌luenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p., aven-
do conseguito il Romano l’elargizione di somme di denaro
in entrambi i casi valorizzando e sfruttando relazioni per-
sonali e professionali esistenti con soggetti a diverso titolo
riconducibili alla Pubblica Amministrazione, quali un’im-
piegata dell’agenzia delle entrate ed il fratello dello stesso
Romano, impiegato presso l’agenzia di trasporti S.A.I.S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai pa-
rametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art.
606 c.p.p..
1. Il primo motivo, inerente la qualif‌icazione giuridica
del reato di cui al capo d) dell’imputazione ascritta al Ro-
mano, è manifestamente infondato, avendo la Corte ter-
ritoriale fatto corretta applicazione dei principi di diritto
riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte di legit-
timità in ordine al criterio distintivo tra il reato di truffa e
quello di estorsione che, quando il fatto è connotato dalla
minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel di-
verso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua
incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la
prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come
possibile ed eventuale, e comunque non proveniente di-
rettamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo
che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla
prestazione, costituente l’ingiusto prof‌itto dell’agente,
perchè tratta in errore dalla esposizione di un pericolo
inesistente; si conf‌igura, invece, l’estorsione se il male vie-
ne indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di
altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ine-
luttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso
prof‌itto o di subire il male minacciato (sez. II, n. 46084 del
21 ottobre 2015, Rv. 265362).
Più specif‌icamente, secondo la giurisprudenza di que-
sta Corte, l’estorsione si differenzia dalla truffa aggravata
dalla prospettazione di un pericolo immaginario, perchè
nell’estorsione rileva l’elemento di fattispecie della mi-
naccia, laddove nella truffa rileva l’elemento dell’inganno.
Sia la minaccia che l’inganno possono concernere un male
ingiusto. Se prospettato in una minaccia, il male ingiusto
integra il delitto di estorsione; se prospettato in un ingan-

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