Corte di Cassazione Penale sez. I, 9 novembre 2016, n. 47216 (C.C. 27 maggio 2016)

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giur
1/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
D’altro canto, non coerente con le conclusioni raggiun-
te sul punto in esame appare essere il riconoscimento
sull’aff‌idabilità di quanto ritenuto in ordine al medesimo
prof‌ilo fattuale dal primo giudice, evidenziato dalle pa-
role: «Afferma correttamente il tribunale che la visione
unitaria degli indizi passati in rassegna comprova l’intesa
raggiunta e la messa in atto di una violazione comune e
consapevole delle disposizioni di legge». Né viene spie-
gato perchè «il procedimento di selezione [delle utenze]
sembra aver al contrario cercato di colpire specif‌icamen-
te eventuali stretti collaboratori dei parlamentari stessi»
(ferma restando, poi, la non risolutività di questa osser-
vazione, atteso che, per quanto detto in precedenza, ciò
che conta è la consapevolezza di accedere nella sfera di
comunicazione di deputati o senatori, a prescindere dal
fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze
sottoposte a controllo appartengano a terzi).
14.3. Rilevato il difetto di motivazione circa l’afferma-
zione del dubbio in ordine alla consapevolezza, in capo agli
imputati, dei presupposti che imponevano di richiedere
alle Camere l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati
di comunicazioni relativi alle utenze indicate nei capi di
imputazione, viene meno il presupposto sul quale si poggia
l’affermazione della insussistenza del dolo intenzionale.
In particolare, se si ritenesse provata, al di là del ra-
gionevole dubbio, la piena consapevolezza degli imputati
circa la riconducibilità ad uno solo dei tre ricorrenti di una
sola delle utenze indicate nella imputazioni, nel momento
in cui fu disposta l’acquisizione dei tabulati senza auto-
rizzazione della Camera di appartenenza, o nel momento
in cui vi fu l’elaborazione dei dati indebitamente appresi,
diverse potrebbero essere le conclusioni del giudice di me-
rito anche in ordine al dolo intenzionale del danno ingiu-
sto, almeno con riferimento ad una singola contestazione.
È doveroso precisare, però, che l’affermazione che pre-
cede è compiuta al solo f‌ine di evidenziare la necessità
dell’annullamento della sentenza impugnata, in conside-
razione dei possibili esiti decisori, ma non implica alcun
vincolo nella valutazione degli elementi di prova da parte
del giudice del rinvio, il quale procederà al giudizio istitu-
zionalmente a lui riservato alla luce di tutto il materiale
istruttorio disponibile anche con riferimento alla verif‌ica
della sussistenza o insussistenza del dolo specif‌ico.
15. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere
annullata limitatamente ai capi B), D) e G) della rubrica,
con rinvio al giudice civile competente per valore in grado
di appello, aff‌inché accerti, agli effetti civili, se sussista
l’elemento psicologico dei reati in contestazione, mentre
il ricorso del Genchi, per l’infondatezza dei motivi addotti,
deve essere rigettato, con condanna dello stesso al paga-
mento delle spese processuali.
L’annullamento deve essere disposto con rinvio al giu-
dice civile, atteso il decorso del termine di prescrizione
del reato, il cui dies a quo deve essere collocato nel mese
di ottobre 2007, conformemente a quanto osservato dalla
Corte di appello di Roma, rilevando che in quel mese è
stata avocata l’indagine dalla Procura generale della Re-
pubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro e revocato
l’incarico di consulenza al Genchi.
L’annullamento con rinvio preclude anche la liquida-
zione delle spese del presente grado di giudizio in favore
delle parti civili: sarà il giudice del rinvio a provvedervi, in
considerazione dell’esito della decisione che assumerà sul
merito della regiudicanda. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 9 NOVEMBRE 2016, N. 47216
(C.C. 27 MAGGIO 2016)
PRES. VECCHIO – EST. MAZZEI – P.M. CANEVELLI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
ZAGARIA
Pena y Sospensione condizionale y Subordinazione
del benef‌icio y Pubblicazione della sentenza y A ti-
tolo di riparazione del danno y Potere del giudice
y Di disporre la pubblicazione della sentenza y Sul
sito internet del Ministero della Giustizia ex art.
36 c.p. y Conf‌igurabilità y Esclusione y Natura.
. Qualora la sospensione condizionale della pena venga
subordinata, ai sensi dell’art. 165, comma primo, c. p.,
alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazio-
ne del danno, il giudice non può disporre che tale pub-
blicazione avvenga sul sito internet del Ministero della
Giustizia, ai sensi dell’art. 36 c.p., essendo tale modali-
tà prevista per il diverso caso che trattisi di pubblica-
zione disposta a titolo di sanzione accessoria. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 36; c.p., art. 165) (1)
(1) Per utili riferimenti sulla pubblicazione della pena per via te-
lematica si vedano Cass. pen., sez. II, 1° febbraio 2016, n. 4102, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. III, 20 settem-
bre 2013, n. 38935, in questa Rivista 2014, 539.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Zagaria Giovanni è stato condannato alla pena di
mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 110,
588, 612, comma 2, in relazione all’art. 339 c.p., e 4 legge
n. 110 del 1975), giusta sentenza del 10 ottobre 2014 del
Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2015.
Con la medesima sentenza è stato concesso all’imputa-
to il benef‌icio della sospensione condizionale della pena
subordinato, a norma dell’art. 165, primo comma, c.p., alla
pubblicazione della sentenza nel sito del Ministero della
giustizia entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.
Il difensore del condannato ha presentato istanza al
Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzio-
ne, rappresentando l’impossibilità di eseguire la pubblica-
zione nel sito internet del Ministero della giustizia perchè
accessibile ai soli operatori giudiziari.
L’adito Tribunale, all’esito di udienza in camera di con-
siglio, con ordinanza del 28 settembre 2015, ha disposto
che la pubblicazione avvenisse comunque nel sito internet
del Ministero della giustizia, a cura dell’uff‌icio di esecu-
zione penale della locale Procura della Repubblica ed a
spese del condannato.

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