Corte di Cassazione Penale sez. III, 5 dicembre 2016, n. 51681 (ud. 26 novembre 2015)

Pagine36-38
28
giur
1/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
4. Con riguardo all’anno di imposta 2010, rileva il Col-
legio l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 5
del menzionato D.L.vo 74/00, in quanto la somma oggetto
di contestazione - pari ad € 42.967,86 - era inferiore alla
soglia di punibilità per fatti commessi prima della conver-
sione del D.L. 138/11 nella L. 148/11 (pari, in concreto, ad
€ 77.468,55): la punibilità per importi inferiori, pari ad €
30.000,00 è stata, infatti, introdotta per condotte poste in
essere dopo il 19 settembre 2011, epoca di entrata in vigo-
re della menzionata legge di conversione.
5. Residua il periodo di imposta riguardante l’anno 2009
per il quale, però - sulla base di quanto documentato dal ri-
corrente - era stata presentata all’Amministrazione Finan-
ziaria istanza di accertamento con adesione cui era seguita
istanza di rateizzazione in 12 soluzioni accolta dall’Ammi-
nistrazione con versamento - nelle more - di € 67.109,02.
5.1 In proposito la giurisprudenza di questa Corte Su-
prema ha più volte affermato il principio secondo il quale,
fermo restando che il raggiungimento di un accordo tra
contribuente e Amministrazione Finanziaria per la ra-
teizzazione del debito tributario non esplica i suoi effetti
soltanto in ambito tributario-amministrativo ma anche in
ambito penale (nel senso che un accordo siffatto incide
sul quantum della somma sequestrata in relazione al pro-
f‌itto derivato dal mancato pagamento dell’imposta evasa),
l’effetto solutorio parziale che si verif‌ica nella ipotesi di
versamento non integrale del dovuto attraverso il piano di
rateizzazione, implica una corrispondente proporzionale
riduzione del debito cui deve corrispondere la riduzione
del sequestro per l’importo sino a quel momento. Si è così
precisato che in evenienze siffatte il mantenimento del
sequestro preventivo in vista della conf‌isca nel suo quan-
tum inziale, nonostante il pagamento - sia pure parziale
- del debito erariale, “darebbe luogo ad una inammissibile
duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio che
l’espropriazione def‌initiva di un bene non può mai essere
superiore al prof‌itto derivato” (v., oltre a sez. III, 4 apri-
le 2012 n. 3260, P.M. in proc. Curro, Rv. 254679, sez. III
8 gennaio 2014 n. 6635, Rv. 258903 e più recentemente
sez. III, 15 aprile 2015 n. 20887, Aumenta, Rv. 263409 in
cui si sottolinea, oltre al prof‌ilo sopra enunciato, anche
irrilevanza ai f‌ini della revoca della misura ablativa della
mera rateizzazione del pagamento che invece spiega pieni
effetti sul piano amministrativo - tributario determinando
la sospensione della procedura esecutiva di recupero, in
quanto la rateizzazione non equivale all’adempimento).
5.2 Ritiene tuttavia il Collegio di dover dare conto di un
indirizzo ulteriore formatosi all’indomani dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni di cui al D.L.vo 158/15 non
ancora entrate in vigore al momento della decisione impu-
gnata, in virtù del quale la previsione contenuta nell’art.
12 bis del D.L.vo 74/00 come introdotte dal D.L.vo 158/15
secondo la quale la conf‌isca (sia diretta che per equiva-
lente) “non opera per la parte che il contribuente si im-
pegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”,
si riferisce ad assunzioni di impegno formale da parte del
contribuente nei termini ammessi dalla speciale legisla-
zione tributaria (tra i quali appunto la rateizzazione e l’ac-
certamento con adesione (v. sez. III, 14 gennaio 2016 n.
5728, Orsetto, poi massimata - Rv. 266037 - nelle more del
deposito della presente decisione con la quale si è anche
precisato che è comunque legittimo il sequestro per gli
importi non ancora corrisposti in linea di continuità con
le precedenti pronunce di questa sezione dianzi citate).
5.3 Da quanto sin qui osservato consegue che in riferi-
mento al sequestro operato nell’intero per l’anno 2009, que-
sto avrebbe dovuto quanto meno essere ridotto proporzio-
nalmente all’importo già versato attraverso la rateizzazione.
5.4 Nulla ha statuito sul punto il Tribunale del Riesa-
me che non ha oltretutto svolto alcuna argomentazione
in proposito così come non nemmeno preso posizione in
riferimento ai limiti al sequestro derivanti dalla legislazio-
ne del 2011 (L. 148/2011) tanto con riferimento all’anno
di imposta 2010 quanto con riferimento allo stesso anno
di imposta 2011 nei termini in cui risultava contestato il
reato di cui all’art. 5 del D.L.vo 74/00.
6. Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata
con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che
in quella sede dovrà uniformarsi ai principi enunciati da
questa Corte. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 5 DICEMBRE 2016, N. 51681
(UD. 26 NOVEMBRE 2015)
PRES. MANNINO – EST. GRILLO – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. DELL’EVA ED
ALTRO
Antichità e belle arti y Cose di interesse storico e
artistico y Reato di ricerche archeologiche in difet-
to di concessione y Estremi y Ricerche effettuate in
aree qualif‌icabili come siti archeologici y Necessità
y Esclusione y Ricerche indirizzate alla scoperta di
beni di interesse archeologico y Suff‌icienza.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di ricerche ar-
cheologiche senza aver ottenuto la necessaria conces-
sione (art. 175, comma 1, lett. a, del D.L.vo n. 42/2004),
non rileva che le ricerche siano o meno effettuate in
aree qualif‌icabili come siti archeologici ma soltanto
che esse siano effettivamente indirizzate alla scoper-
ta di beni di interesse archeologico. (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 175) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità del reato di cui in epigrafe, si vedano Cass.
pen., sez. III, 10 marzo 2016, n. 9927, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna e Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2007, n. 44967, in questa
Rivista 2008, 931.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza del 29 gennaio 2015 la Corte di Ap-
pello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia del 4 marzo 2013 che aveva affermato la
penale responsabilità di Dell’Eva Francesco e Ferrari Leo
imputati entrambi, del reato di cui all’art. 175 del D.L.vo
42/04 (effettuazione di ricerche archeologiche senza au-
torizzazione) e ciascuno del reato di cui all’art. 176 stesso

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT