Corte di Cassazione Penale sez. V, 12 ottobre 2016, n. 42996 (C.C. 14 settembre 2016)
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giur
12/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
4.3 Analogamente, nella truffa ordita attraverso la ven-
dita di prodotti on-line, è individuabile un luogo fisico del
commesso reato, per l’appunto quello ove si trovava l’agen-
te al momento in cui egli aveva conseguito il profitto (cfr.
sez. II, n. 7749 del 4 novembre 2014, Giannetto, rv. 264696).
Siffatto luogo “fisico” di consumazione del delitto di
truffa attraverso la vendita di prodotti on-line, possiede
una caratteristica peculiare, che è quella costituita dalla
distanza che esso ha rispetto al luogo ove si trova l’acqui-
rente.
Si tratta di una caratteristica oggettiva, assai simile a
quella individuata dalla giurisprudenza prima richiamata,
con riguardo al luogo abbandonato o isolato; che altro non
vuol significare, in quel caso, che luogo “distante” da colle-
gamenti con centri abitati, vie di comunicazione, presenze
umane, tanto da indebolire la reazione pubblica o privata
rispetto alla condotta illecita.
Inoltre, si tratta di caratteristica oggettiva ben cono-
sciuta dall’agente e della quale questi ha approfittato, così
come richiede l’art. 61, comma 1, n. 5 c.p..
Poiché proprio la distanza tra il luogo di commissione
del reato, ove l’agente si trova ed il luogo ove si trova l’ac-
quirente del prodotto on line - che ne abbia pagato anticipa-
tamente il prezzo, secondo quella che rappresenta la prassi
di simili transazioni - è l’elemento che consente all’autore
della truffa di porsi in una posizione di maggior favore ri-
spetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire
comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad al-
cun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente;
tutti vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con
altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu.
Di ciò l’agente ha consapevolmente approfittato, utiliz-
zando le particolari modalità costituite dall’utilizzo del si-
stema informatico o telematico. Sicché la rilevata distan-
za tra i luoghi prima individuati - cui, in una valutazione
complessiva ed in concreto degli elementi disponibili, si
aggiunge l’utilizzo consueto di clausole contrattuali che
prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene
venduto - serve a connotare l’aggravante di cui si discute.
La quale arricchisce la condotta illecita dell’agente di
quell’elemento ulteriore “esterno”, peculiare e meramente
eventuale, rispetto agli artifici e raggiri del reato di truf-
fa semplice; individuabili, questi ultimi, nel solo fatto che
quegli finga di vendere un bene che non ha o del quale, in
verità, non si vuole privare.
Né varrebbe rilevare che l’acquirente, comprando un
bene on-line, si sarebbe volontariamente esposto ai rischi
insiti in tale tipo di transazioni.
Oltre che contro tendenza rispetto alla sempre maggiore
diffusività di siffatti contratti, l’osservazione sposta incon-
gruamente la messa a fuoco della questione dalla condotta
dell’agente a quella della vittima; rispetto a quest’ultima,
tuttavia, deve rilevarsi, seguendo la giurisprudenza forma-
tasi su analoghe questioni, che ai fini della sussistenza del
reato di truffa, l’idoneità dell’artificio o raggiro non è esclu-
sa dalla mancata diligenza della vittima (sez. II, n. 42941
del 25 settembre 2014, Selmi, rv. 260476; sez. II, n. 34059
del 3 luglio 2009, Catanzaro, rv. 244948).
Assunto che si attaglia al caso specifico, avuto riguardo
alla segnalata, intrinseca debolezza della vittima nella
precipua contrattazione truffaldina all’esame, posta in
essere dall’agente anche attraverso l’utilizzo di noti siti
internet specializzati in vendite on-line e fornendo agli
acquirenti ogni idonea (quanto falsa) rassicurazione sulla
bontà dell’affare.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo
esame, che terrà conto dei principi enunciati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 12 OTTOBRE 2016, N. 42996
(C.C. 14 SETTEMBRE 2016)
PRES. LAPALORCIA – EST. DE MARZO – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC.
MONTANA ED ALTRO
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Deci-
sione y Sentenza di non luogo a procedere y Presup-
posti y Valutazione del Gup.
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo mafioso y Concorso esterno y Natura.
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Ri-
chiesta di rinvio a giudizio y Requisiti y Interpreta-
zione del dato normativo alla quale il giudice inten-
de attenersi.
. Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere, ai sensi dell’art. 425, comma 1, c.p.p., il giu-
dice dell’udienza preliminare, mentre è tenuto a verifi-
care che, in linea di fatto, l’acquisito quadro probatorio
e valutativo giudicato inidoneo a sostenere l’accusa in
dibattimento sia ragionevolmente da riguardarsi come
insuscettibile di modifica, è invece libero da ogni con-
dizionamento, al pari di qualsiasi altro giudice penale,
nella qualificazione giuridica del fatto e nell’interpre-
tazione delle norme penali ad esso ritenute applicabili.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 425) (1)
. La figura del c.d. “concorso esterno” in associazione
di tipo mafioso non può ritenersi di origine meramen-
te giurisprudenziale (come invece affermato nella
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
14 aprile 2015 nel caso Contrada c. Italia), trovando
essa invece fondamento, in conformità al principio di
legalità di cui all’art. 1 cod. pen, e all’art. 25, comma
secondo, Cost., nella combinazione tra le singole nor-
me penali incriminatrici speciali e l’art. 110 cod. pen.;
norma, quest’ultima, in virtù della quale, avendo essa
una funzione estensiva dell’ordinamento penale, sicco-
me finalizzata a coprire fatti che sarebbero altrimenti
non punibili, ove ciascun concorrente avesse posto in
essere non l’intera condotta tipica, ma soltanto una
frazione "atipica" di essa, possono assumere rilevanza
penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero sin-
golarmente non integranti quella tipizzata dalla norma
penale incriminatrice), poste in essere da soggetti di-
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