Corte di Cassazione Penale sez. III, 24 ottobre 2016, n. 44578 (ud. 7 giugno 2016)

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giur
12/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Quanto, poi, all’asseritamente errata valutazione con
riguardo alla individuazione del reato più grave, esclusa
per le ragioni sopra indicate la ricorrenza della circostan-
za di cui all’art. 89 c.p., va detto che le Sezioni Unite di
questa Corte Suprema hanno chiarito che “In tema di re-
ato continuato, la violazione più grave va individuata in
astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ri-
tenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in
cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio
di comparazione fra di esse” (sez. un., n. 25939 del 28 feb-
braio 2013, Ciabotti, Rv. 255347).
La giurisprudenza di legittimità non è però consolidata
sul punto e si è anche affermato in tempi più recenti che “In
tema di reato continuato, ai f‌ini della determinazione della
pena base, la violazione più grave deve essere individuata
in concreto con riferimento alla pena da inf‌liggere per cia-
scuna di esse, dopo la valutazione di ogni singola circostan-
za e secondo i criteri indicati nell’art. 133 c.p., senza alcun
riguardo alla valutazione compiuta dal legislatore, al titolo
ed alle relative pene edittali”. (sez. V, n. 38581 del 4 giugno
2014, Paci, Rv. 262223; e numerose altre in senso conforme).
In ogni caso risulta dalla lettura della sentenza del
Tribunale di Monza che la contestata circostanza aggra-
vante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. è stata dichiarata subva-
lente rispetto alle circostanze attenuanti generiche con
la conseguenza che in tale ottica - esclusa come detto la
rilevanza della predetta circostanza - bene hanno fatto i
Giudici della sentenza qui impugnata a rivalutare nel me-
rito la singola gravità dei fatti-reato (tutti caratterizzati
da contestazioni del medesimo tenore) ed a ritenere più
grave ai f‌ini della continuazione il reato di cui al capo I
della rubrica delle imputazioni.
4. Manifestamente infondato è, inf‌ine, anche il terzo
motivo di ricorso.
La motivazione della sentenza di appello si integra con
riguardo ai fatti-reato per i quali si è proceduto in quella
sede con la congrua motivazione contenuta nella sentenza
di primo grado alla quale ha fatto un legittimo richiamo
per relationem.
Per il resto appare suff‌iciente osservare che la gradua-
zione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed atte-
nuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito,
che la esercita, così come per f‌issare la pena base, in ade-
renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne di-
scende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità
della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico (sez. V, n. 5582 del 30
settembre 2013 – 4 febbraio 2014, Ferrario, Rv. 259142),
ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricor-
so deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese del procedimento ed al ver-
samento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.500,00
(millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 24 OTTOBRE 2016, N. 44578
(UD. 7 GIUGNO 2016)
PRES. FIALE – EST. ANDRONIO – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. MIN. BENI
ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO CONTRO GOTTARDI ED ALTRI
Antichità e belle arti y Cose di interesse artistico
e storico y Proprietà privata y Violazione dell’obbli-
go di denuncia del trasferimento della proprietà y
Omessa denuncia di beni culturali y Reato ex art.
173, D.L.vo n. 42/2004 y Conf‌igurabilità y Sussisten-
za y Ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato
y Ammissibilità.
Antichità e belle arti y Cose di interesse artistico
e storico y Sequestro conservativo y Cessazione de-
gli effetti y Condizioni y Revoca della misura y Sen-
tenza di proscioglimento o di non luogo a procede-
re y Non ancora def‌initiva y Possibilità y Esclusione.
. La condotta costituita dalla omessa denuncia di atti
di trasferimento della proprietà o della detenzione
di beni culturali può costituire, oltre al reato di cui
all’art. 173, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 42/2004, an-
che il reato di truffa aggravata in danno del Ministero
dei beni culturali e ambientali, ai sensi dell’art. 640,
comma secondo, n. 1, c.p., giacchè mediante la detta
omissione lo Stato viene indotto a non esercitare il di-
ritto di prelazione riconosciutogli dalla legge. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 640; d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42,
art. 173) (1)
. In tema di sequestro conservativo, disponendo l’art.
317, comma 4, c.p.p. che i relativi effetti cessino soltan-
to quando non sia più soggetta a impugnazione la sen-
tenza di proscioglimento o di non luogo a procedere,
deve escludersi la possibilità che, prima del verif‌icar-
si di tale condizione, il vincolo possa essere revocato.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 640; d.l.vo 22 gennaio 2004,
n. 42, art. 173) (2)
(1) Per una def‌inizione del delitto di truffa aggravata si veda Cass.
pen., sez. II, 16 dicembre 2014, n. 52121, in questa Rivista 2015, 349.
Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass. pen.,
sez. III, 14 novembre 2008, n. 42516, ivi 2009, 988 e Cass. pen.,sez. III,
8 giugno 2005, n. 21400, ivi 2006, 741. Sull’impossessamento illecito
dei beni culturali da parte del privato si veda Cass. pen., sez. III, 28
novembre 2006, n. 39109, ivi 2007, 912.
(2) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2013,
n. 39171, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In senso difforme
si vedano Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 2007, n. 7226, ibidem e Cass.
pen., sez. VI, 9 settembre 1998, n. 1778, ibidem, entrambi nel senso
che il giudice, ravvisatane la necessità, può disporre la revoca del
sequestro conservativo, anche qualora la sentenza di assoluzione non
sia ancora divenuta def‌initiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza dell’8 marzo 2012, il Tribunale di Mi-
lano ha, per quanto qui rileva, condannato gli imputati alla
pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi
di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno, oltre al

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