Corte di Cassazione Penale sez. II, 24 ottobre 2016, n. 44659 (ud. 13 ottobre 2016)

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giur
Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
assumeva la violazione riguarda un credito avente un og-
getto alimentare, tanto da essere contemplato dalla disci-
plina della esecuzione presso terzi, e che dopo il pagamen-
to il denaro perde la sua causa e diviene pignorabile.
Tali considerazioni risultano del tutto condivisibili, in
quanto, come sottolineato dal Tribunale, il divieto stabilito
dall’art. 545 c.p.c. che limita la pignorabilità ad un quinto
dei trattamenti pensionistici o ad essi assimilati, riguarda
il processo esecutivo, ed è posto a tutela dell’interesse di
natura pubblicistica consistente nel garantire al pensiona-
to i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (Cass. civ.,
sez. III, n. 6548 del 22 marzo 2011, Rv. 617581, D’Amore
contro Bruno ed altro), evitando che possano essergli sot-
tratti prima della corresponsione, ma non può, evidente-
mente, operare al di fuori di tale processo, né, soprattutto,
quando le somme erogate a titolo di pensione siano (nella
specie da tempo imprecisato) state corrisposte all’avente
diritto e si trovino confuse con il suo restante patrimonio
(di cui neppure è stata precisata l’entità, tantomeno con
riferimento ai depositi bancari).
Nella specie il ricorrente non ha dedotto alcunché
né circa l’entità del suo patrimonio mobiliare, né a pro-
posito dell’ammontare dei suoi depositi bancari, né della
sua pensione, con la conseguenza che la deduzione circa
l’impignorabilità di quest’ultima (rectius, nella specie, in-
sequestrabilità) risulta del tutto generica, avendo perso
l’invocata natura pensionistica la somma corrisposta al
creditore, a seguito del suo accredito (da epoca non preci-
sata) sul conto corrente bancario del creditore.
Tale considerazione non si pone in contrasto con il
diverso orientamento espresso dalla sentenza n. 9767 del
2015, secondo cui “Il sequestro preventivo funzionale alla
successiva conf‌isca per equivalente del controvalore di
entità monetarie costituenti il prezzo o il prof‌itto di rea-
ti commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della
p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quin-
to del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione
agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli
altri enti indicati nell’art. 1 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180
(sez. II, n. 9767 del 18 novembre 2014, Allotta, Rv. 263290,
che in motivazione ha precisato che gli emolumenti retri-
butivi nella misura di quattro quinti e gli assegni di carat-
tere alimentare per l’intero sono riconducibili all’area dei
diritti inalienabili della persona tutelati dall’art. 2 Cost.),
in quanto, nella specie, il diritto di credito vantato dal ri-
corrente (in relazione al quale opera il suddetto limite di
pignorabilità) ha perso, a seguito ed in conseguenza della
corresponsione delle somme che ne costituivano l’oggetto,
mediante accredito a favore della banca presso la quale
il creditore intrattiene il rapporto di conto corrente (e di
cui, contestualmente, la banca è divenuta titolare e de-
bitrice nei confronti del correntista), la propria natura,
confondendosi con il patrimonio del pensionato.
Non soccorre, al riguardo, neppure il nuovo testo del-
l’art. 546, comma 1, c.p.c., come modif‌icato dall’art. 13,
comma 1, lett. m), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modif‌icazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, secondo
cui “Dal giorno in cui gli è notif‌icato l’atto previsto nell’ar-
ticolo 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle
somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credi-
to precettato aumentato della metà, agli obblighi che la
legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto
bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo
di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di li-
cenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli
obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accre-
dito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un im-
porto pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito
ha luogo alla data del pignoramento o successivamente,
gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti
dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.
Tale disposizione conferma, infatti, la natura di norma
relativa al processo di esecuzione del limite di cui all’art.
545 c.p.c. ed alle leggi speciali, destinata ad operare
nell’ambito di tale processo e nei confronti del terzo de-
bitore, e l’inapplicabilità di tale limite allorquando, come
nel caso di specie, le somme dovute dal terzo a titolo di
stipendi o pensioni si siano confuse nel patrimonio del
pignorato (o sequestrato) da epoca imprecisata, avendo
a cagione del pagamento e della conseguente confusione
perduto la natura pensionistica invocata dal ricorrente.
Ne consegue l’infondatezza anche di tale motivo di ri-
corso.
In conclusione il ricorso deve essere integralmente re-
spinto, a cagione della infondatezza di tutti e tre i motivi
ai quali è stato aff‌idato, ed il ricorrente condannato al pa-
gamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 24 OTTOBRE 2016, N. 44659
(UD. 13 OTTOBRE 2016)
PRES. DAVIGO – EST. ALMA – P.M. X – RIC. C.
Imputabilità y Vizio di mente y Totale o parziale y
Disturbi della personalità y Ludopatia y Riferimen-
to al concetto di infermità y Ammissibilità y Condi-
zioni y Fattispecie in tema di truffa posta in essere
da un soggetto affetto da ludopatia che utilizzava i
proventi delle proprie attività illecite per assecon-
dare il vizio del gioco d’azzardo.
. Ai f‌ini del riconoscimento del vizio totale o parziale
di mente, anche i “disturbi della personalità” possono
rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di
consistenza, intensità e gravità tali da incidere con-
cretamente sulla capacità di intendere o di volere,
escludendola o scemandola grandemente, e a condi-
zione che sussista un nesso eziologico con la specif‌ica
condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di re-
ato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo
mentale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 88; c.p., art. 89) (1)
(1) In termini si veda Cass. pen., sez.un., 8 marzo 2005, n. 9163, in
questa Rivista 2006, 827, con nota di F. PULEIO, Brevi note a margi-

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