Corte di Cassazione Penale sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170 (ud. 21 settembre 2016)

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Rivista penale 12/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 3 NOVEMBRE 2016, N. 46170
(UD. 21 SETTEMBRE 2016)
PRES. AMOROSO – EST. RAMACCI – P.M. ORSI (DIFF.) – RIC. SIMONELLI
Acque pubbliche e private y Inquinamento y Re-
sponsabilità penale y Compromissione o deteriora-
mento di acque y Nozione.
. La “compromissione” o il “deterioramento”, di cui al
delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art.
452-bis c.p., introdotto dalla L. n. 68 del 2015, si ri-
solvono in una alterazione, signif‌icativa e misurabile,
della originaria consistenza della matrice ambientale o
dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compro-
missione”, da una condizione di squilibrio “funzionale”,
incidente sui processi naturali correlati alla specif‌icità
della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso
del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio
“strutturale”, connesso al decadimento dello stato o
della qualità degli stessi. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 452
bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale della Spezia, con ordinanza del 22 gen-
naio 2016 ha accolto l’istanza di riesame avverso il decreto
di sequestro preventivo emesso in data 29 dicembre 2015
dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tri-
bunale ed avente ad oggetto una porzione di fondale ed
un cantiere, ipotizzandosi, a carico di Fabrizio Simonelli,
progettista e direttore dei lavori di dragaggio del «molo
Garibaldi» e del «molo Fornelli», il reato di inquinamento
ambientale di cui all’art. 452-bis c.p., concretatosi nell’a-
vere omesso di rispettare le norme progettuali, provo-
cando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti,
conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti
(idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un de-
terioramento ed una compromissione signif‌icativa delle
acque del golfo di La Spezia.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dedu-
cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.
c.p.p.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione
dell’art. 321 c.p.p. in relazione all’art. 452-bis c.p., osser-
vando che il Tribunale ha riconosciuto l’astratta conf‌igura-
bilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi del reato
oggetto della provvisoria incolpazione, fatta eccezione per
il deterioramento signif‌icativo delle acque, che ha invece
escluso con giudizio che, secondo il Pubblico Ministero ri-
corrente, avrebbe travalicato l’ambito della limitata cogni-
zione attribuita al giudice del riesame, sconf‌inando in un
pieno giudizio di merito.
Aggiunge che le valutazioni effettuate dal Tribunale,
avuto riguardo agli esiti delle indagini in corso, sarebbero
comunque in contrasto con quanto stabilito dall’art. 452-
bis c.p. ed, inoltre, che i giudici del riesame, sempre sulla
base di quanto accertato, avrebbero in ogni caso potuto
qualif‌icare diversamente i fatti come delitto tentato o, al
più, come contravvenzione in relazione all’art. 674 c.p.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta,
ha invece concluso per il rigetto del ricorso.
In data 20 settembre 2016 la parte offesa Legambiente
Onlus, tramite il proprio difensore, depositava memoria
difensiva a sostegno delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specif‌icati.
Va premesso che la vicenda in esame, per quanto è dato
rilevare dal ricorso e dall’ordinanza impugnata, unici atti
ai quali questa Corte ha accesso, è caratterizzata dalle se-
guenti principali scansioni fattuali.
Nell’ambito di operazioni di dragaggio, f‌inalizzate
all’attuazione di un progetto di bonif‌ica dei fondali dei
moli «Fornelli» e «Garibaldi», la ditta incaricata, come
documentato da diverse annotazioni del Corpo Forestale e
della Capitaneria di Porto, avrebbe violato palesemente le
prescrizioni progettuali, le quali prevedevano particolari
accorgimenti per limitare l’intorbidimento delle acque,
quali la presenza di una vasca d’acqua a bordo della draga
per poter lavare la benna prima di ogni immersione e la
predisposizione di un sistema di conterminazione per evi-
tare la dispersione della torbidità nelle acque circostanti,
costituito da elementi galleggianti in poliuretano (panne)
ai quali sono f‌issati elementi verticali in poliestere resina-
to (gonne), che scendono verso il fondo al quale devono
essere solidarizzati. Le gonne, inoltre, dovevano essere
giuntate tra loro con nastro in polipropilene e trattenute
al fondo con ancore piombi e, in caso di rottura degli ele-
menti del sistema, il dragaggio avrebbe dovuto essere in-
terrotto per il tempo necessario alla riparazione. L’area di
lavoro andava inoltre delimitata con un sistema a «panne
f‌isse» galleggianti ancorate a corpi in cemento armato di
8.000 Kg posti sul fondale.
Il Tribunale, indicando nel dettaglio le ulteriori prescri-
zioni f‌inalizzate a minimizzare gli effetti dell’attività, preci-

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