Corte di Cassazione Penale sez. III, 29 agosto 2016, n. 35575 (ud. 5 aprile 2016)

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giur
11/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
2015, Jazouli, Rv. 264205; sez. un., n. 22471 del 26 febbraio
2015, Sebbar, Rv. 263717; sez. I, n. 52981 del 18 novembre
2014, De Simone, Rv. 261688).
Si tratta del corollario del principio già in precedenza
affermato dalla Corte di legittimità a sezioni unite, secon-
do cui quando, successivamente alla pronuncia di una
sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichia-
razione d’illegittimità costituzionale di una norma penale
diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisu-
razione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non
è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione
deve rideterminare la pena in favore del condannato pur
se il provvedimento “correttivo” da adottare non è a conte-
nuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti
poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i
limiti f‌issati dalla pronuncia di cognizione in applicazione
di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o
comunque derivanti dai principi in materia di successione
di leggi penali nel tempo, che inibiscono l’applicazione di
norme più favorevoli eventualmente medio tempore ap-
provate dal legislatore. E ciò perchè fenomeni dell’abroga-
zione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale
delle leggi vanno nettamente distinti: essi si pongono, in-
fatti, su piani diversi, discendono da competenze diverse
e producono effetti diversi, integrando il primo un feno-
meno f‌isiologico dell’ordinamento giuridico, ed il secondo,
invece, un evento di patologia normativa; in particolare,
gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a diffe-
renza di quelli derivanti dallo ius superveniens, inf‌iciano
f‌in dall’origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costitu-
zione, f‌in dalla emanazione di questa, la disposizione im-
pugnata (sez. un., n. 42858 del 29 maggio 2014, Gatto, Rv.
260697 e Rv. 260695).
2. Alla luce di tutto quanto precede si impone, dunque,
l’annullamento dell’ordinanza impugnata, che ha illegitti-
mamente respinto la domanda di rideterminazione della
pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di
Reggio Calabria, giudice dell’esecuzione, la quale si unifor-
merà al principio di diritto come sopra enunciato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 29 AGOSTO 2016, N. 35575
(UD. 5 APRILE 2016)
PRES. AMORESANO SILVIO – EST. ANDRONIO ALESSANDRO M. – RIC. MIN.
ECONOMIA E FINANZE ED ALTRI CONTRO CIMMINO ED ALTRI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati di
contrabbando y Contrabbando doganale y Art. 292,
primo comma, D.P.R. n. 43/1973 y Depenalizzazione
y Ipotesi, originariamente conf‌igurate come aggra-
vanti, previste dall’art. 295 D.P.R. n. 43/1973 y Figu-
re autonome di reato y Sussistenza.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati di
contrabbando y Contrabbando doganale y Art. 292,
primo comma, D.P.R. n. 43/1973 y Depenalizzazione
y Sentenza assolutoria, confermata in appello, con
la formula “il fatto non sussiste” y Disciplina tran-
sitoria di cui all’art. 9, comma 3, D.L.vo n. 8/2016 y
Applicabilità y Esclusione.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati di
contrabbando y Contrabbando doganale y Condotte
riconducibili alla nozione di “abuso del diritto” y
Irrilevanza penale di tali condotte y Art. 10 bis L. n.
212/2000 y Retroattività y Sussistenza.
. Il reato di contrabbando doganale previsto dall’art.
292, primo comma del D.P.R. n. 43/1973, siccome puni-
bile con la sola multa, è da considerare depenalizzato,
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 8/2016, men-
tre conservano carattere di illecito penale, quali f‌igu-
re autonome di reato, ai sensi del comma 2 del citato
art. 1 del D.L.vo n. 8/2016, le ipotesi, originariamente
conf‌igurate come aggravanti, previste dall’art. 295 del
medesimo D.P.R. n. 43/1973, siccome punibili anche
con pena detentiva. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 23 dicembre
1973, n. 43, art. 292; d.p.r. 23 dicembre 1973, n. 43, art.
295; d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1) (1)
. Qualora sia stata pronunciata sentenza assolutoria,
confermata in appello, con la formula “il fatto non sus-
siste”, la sopravvenuta depenalizzazione del reato (nel-
la specie, quello di contrabbando doganale previsto
dall’art. 292, comma primo, del D.P.R. n. 43/1973), per
effetto dell’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 8/2016, non
può dar luogo all’applicazione della disciplina tran-
sitoria dettata dall’art. 9, comma 3, del citato D.L.vo
n. 8/2016, giacchè, quanto alla disposizione del primo
periodo, secondo cui, quando vi sia stato esercizio
dell’azione penale, il giudice pronuncia sentenza inap-
pellabile di proscioglimento con la formula “il fatto non
è previsto dalla legge come reato”, essa non può che
essere riferita all’ipotesi che il procedimento si trovi
ancora nella fase di primo grado; quanto alla disposi-
zione del secondo periodo, secondo cui, quando vi sia
stata sentenza di condanna, analoga pronuncia di pro-
scioglimento dev’essere adottata dal giudice dell’impu-
gnazione, il quale però deve decidere sul gravame ai
solo f‌ini civili, l’inapplicabilità deriva dal difetto del
presupposto, costituito appunto dalla sentenza di con-
danna. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 23 dicembre 1973, n. 43,
art. 292; d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1; d.l.vo 15
gennaio 2016, n. 8, art. 9) (2)
. In tema di reati f‌iscali, ivi compresi quelli in mate-
ria di diritti doganali, devono ritenersi prive di rilievo
penale, con effetto retroattivo, le condotte riconduci-
bili alla nozione di “abuso del diritto” (equivalente a
quella di “elusione f‌iscale”), quale delineata nell’art.
10 bis della legge n. 212/2000, introdotto dall’art. 1
del D.L.vo n. 128 del 2015, fermo restando che restano
invece penalmente rilevanti le condotte che costitui-
scano violazione di specif‌iche disposizioni antielusive,
come, ad esempio, quelle che prevedano la esclusione
di deduzioni o benef‌ici f‌iscali, la cui indebita autoat-
tribuzione, quindi, da parte del contribuente, potrebbe
rendere conf‌igurabile i delitti di dichiarazione infedele

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