Corte di Cassazione Penale sez. V, 30 agosto 2016, n. 35778 (ud. 26 aprile 2016)

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Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 30 AGOSTO 2016, N. 35778
(UD. 26 APRILE 2016)
PRES. FUMO – EST. DE GREGORIO – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. C.
Atti persecutori y Stalking y Natura y Reato di
evento y Eventi alternativi y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza y Mutamento delle abitudini di vita della
persona offesa y Necessità y Esclusione.
. Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis del c.p.), co-
siddetto “stalking”, è un reato che prevede eventi alter-
nativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea
ad integrarlo; pertanto, ai f‌ini della sua conf‌igurazione
non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita
della persona offesa, essendo suff‌iciente che la condot-
ta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di
ansia e di timore per la propria incolumità. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 612 bis) (1)
(1) La pronuncia della Suprema Corte si conforma all’orientamento
proposto in materia da Cass. pen., sez. V, 26 luglio 2011, n. 29872, in
questa Rivista 2012, 1022. Successivamente, nello stesso senso, in
ordine agli elementi che possono essere ricompresi negli elementi
costitutivi del reato di stalking, si è espressa Cass. pen., sez. V, 16
aprile 2012, n. 14391, ivi 2013, 573. In dottrina si veda C. MINNELLA,
L’esigenza di tipizzazione del divieto di avvicinamento anti-stalking
in armonia con l’ordine di protezione europeo, ivi 2016, 467 e F.
BARTOLINI, Il reato di atti persecutori, ivi 2014, 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame di Palermo ha accolto l’appello
del P.M. nei confronti di ordinanza reiettiva della misura
cautelare emessa dal G.i.p. ed ha disposto la misura del
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla per-
sona offesa, nei confronti dell’indagato, per il reato di cui
all’art. 612 bis c.p., compiuto nell’ottobre 2015.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa
dell’indagato, che con unico motivo ha lamentato l’errata
applicazione della legge per la ritenuta esistenza dei gravi
indizi e dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
1. Secondo il ricorrente i Giudici avevano fondato la
propria decisione solo sulle notizie fornite dalla persona
offesa, che al contrario, doveva essere confortata da altri
dati, anche in considerazione delle cure psichiatriche cui
nel periodo era sottoposto; il provvedimento inoltre, non
dava suff‌icientemente conto di quali conseguenze fossero
derivate al querelante dalle condotte dell’indagato ed in
che misura queste avessero contribuito a mutare le sue
abitudini di vita.
1.1 Per altro verso l’ordinanza non avrebbe adempiu-
to all’onere motivazionale sulle esigenze cautelari, che
avrebbe dovuto essere stringente atteso che il Tribunale
aveva emesso la misura cautelare per la prima volta.
All’odierna udienza il P.G., dr. Di Leo, ha concluso per
l’inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Deve premettersi il consolidato indirizzo di questa
Corte in tema di attendibilità delle dichiarazioni della
persona offesa dal reato, che, sottoposte ad adeguato va-
glio critico, possono essere suff‌icienti per l’affermazione
di responsabilità. In proposito ex multis: sez. II, sentenza
n. 43278 del 24 settembre 2015 Ud. (dep. 27 ottobre 2015)
Rv. 265104: Le dichiarazioni della persona offesa - cui non
si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma terzo,
c.p.p. - possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, previa verif‌ica, più penetrante e rigorosa
rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’atten-
dibilità intrinseca del suo racconto. (In applicazione del
principio, la S.C. ha escluso che all’erronea indicazione
dell’età apparente dell’imputato, da parte della persona
offesa, potesse attribuirsi - in via preventiva e presuntiva
- una valenza invalidante della credibilità di quest’ultima,
ritenendo immune da censure la decisione di merito che,
all’esito di una approfondita valutazione, aveva ritenuto
attendibili le sue dichiarazioni).
1.1 Applicando tali principi al caso concreto, deve os-
servarsi che il Tribunale ha verif‌icato il narrato della per-
sona offesa, C., riguardante i ripetuti comportamenti mi-
nacciosi ed aggressivi tenuti dall’indagato nel periodo di
tempo di riferimento - da maggio ad ottobre 2015 - trasfuso
in più denunce sporte in occasione degli episodi, ricavan-
done un giudizio di linearità e coerenza, adeguatamente
esplicitato.
1.2 La motivazione ha dato, altresì, atto dei riscontri
al racconto, alcuni dei quali diretti, come il certif‌icato
medico circa le lesioni patite nell’aggressione del mese
di ottobre ed altri indiretti, come le informazioni rese dal
compagno di viaggio abituale circa l’assillo cagionato alla
persona offesa dall’indagato, per ragioni di denaro. Sulla
base di tali elementi, resi signif‌icativi ai f‌ini della gravità
indiziaria con specif‌ico riguardo allo stato d’ansia, dalla
attestazione del Dipartimento di salute mentale della
Rivista penale 10/2016

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