Corte di Cassazione Penale sez. VI, 14 giugno 2016, n. 24768 (ud. 31 marzo 2016)

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giur
9/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ai doveri della custodia” - “se è necessario apporre sigilli
alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizio-
ne dei sigilli, si fa menzione”.
Solo nell’ipotesi, dunque, in cui siano stati apposti
i sigilli - non coincidenti con la segnalazione di stato di
sequestro del nono comma - può verif‌icarsi il reato di cui
all’articolo 349 c.p.
Nel caso in esame, tuttavia, l’apposizione dei sigilli era
avvenuta, e di ciò era stato dato atto nel verbale di seque-
stro, come risulta dalla sentenza impugnata, nella quale
vi è il riferimento anche ad un verbale di apposizione dei
sigilli sul veicolo (richiamato anche nella imputazione),
apposti sul parabrezza anteriore e sul vetro posteriore si-
nistro, che, però, sono stati ritenuti dal Tribunale “null’al-
tro che una segnalazione dello stato di sequestro”.
Tale conclusione risulta, però, in contrasto sia con l’o-
rientamento ricordato, circa la non necessarietà di forme
particolari per rendere palese l’esistenza di un vincolo vol-
to ad evitare la libera disponibilità di un bene allorquando
sia stata disposta l’apposizione dei sigilli, intesi nel senso
anzidetto di segno esteriore idoneo a rendere palese l’e-
sistenza del vincolo; sia con l’espressa previsione conte-
nuta nel quinto comma dell’art. 392 D.P.R. 495/92, della
possibilità; in caso di necessità, di apporre i sigilli alle cose
sequestrate, con la menzione di tale apposizione nel ver-
bale, come avvenuto nel caso di specie. È, infatti, pacif‌ico,
e risulta dalla stessa sentenza impugnata, che oltre al se-
questro ed a, fermo del veicolo, suo stesso, in aggiunta alla
segnalazione dello stato di sequestro e di fermo (con le
modalità stabilita dall’art. 394 D.P.R. 495/92), erano anche
stati apposti i sigilli e di ciò era stato reso edotto l’impu-
tato, che aveva anche sottoscritto il verbale dì sequestro.
La circostanza che la apposizione dei sigilli non fosse
stata estrinsecata mediante segni ulteriori è, poi, priva
di rilievo, essendo stata ritenuta suff‌iciente dalla polizia
giudiziaria l’apposizione sul veicolo dei cartelli e l’avviso
all’imputato della apposizione di tale ulteriore vincolo,
non essendo prescritte al riguardo, forme vincolate.
Ne consegue, in def‌initiva, l’erroneità della conclusio-
ne cui è pervenuto il Tribunale di Asti, circa l’insussisten-
za di sigilli o la mancata apposizione degli stessi, in quanto
gli stessi possono concorrere, qualora sia stato dato atto,
come nel caso di specie, della loro apposizione, con le se-
gnalazioni dello stato di sequestro e fermo amministrativo
di un veicolo ai sensi degli arti. 213 e 2-14 del codice della
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annulla-
ta, con rinvio al Tribunale di Asti, per nuovo giudizio, sulla
base del seguente principio di diritto:
“Qualora, in occasione del sequestro o fermo ammi-
nistrativo di un autoveicolo, ai sensi degli artt. 213 e 214
del codice della strada, sullo stesso, oltre alle segnalazio-
ni dello stato di sequestro e fermo con le modalità di cui
all’art. 394, comma 9, D.P.R. 495/92 e 214, comma 1, codice
della strada, vengano apposti anche i sigilli, dandone atto
nel relativo verbale, è conf‌igurabile il reato di cui all’art.
349 c.p. pur in assenza di segni ulteriori oltre a quelli già
apposti”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 14 GIUGNO 2016, N. 24768
(UD. 31 MARZO 2016)
PRES. PAOLONI – EST. DE AMICIS – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
CARUSO ED ALTRI
Truffa y Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche y Elemento oggettivo y Artif‌ici
o raggiri y Differenze con il reato di peculato y Indi-
viduazione.
Falsità in atti y In atti pubblici y Atto pubblico di
fede privilegiata y Ipotesi aggravata di cui all’art.
476, comma secondo, c.p. y Conf‌igurabilità y Condi-
zioni.
. Ai f‌ini della distinzione tra il reato di peculato e quel-
lo di truffa aggravata rileva essenzialmente il fatto che
nel peculato il possesso o la disponibilità del danaro o
altra cosa mobile altrui da parte dell’agente costitui-
sce il presupposto della condotta appropriativa mentre
nella truffa aggravata costituisca il risultato che agente
consegue mediante l’impiego di artif‌izi e raggiri. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ri-
tenuto corretta la qualif‌icazione come truffa aggravata
ex art. 640 bis della condotta di alcuni pubblici funzio-
nari i quali, essendo addetti all’istruttoria di pratiche
per l’erogazione di f‌inanziamenti regionali, su decisio-
ne di un’apposita commissione, avevano posto in essere
condotte fraudolente volte a far sì che detti f‌inanzia-
menti, previsti a favore di imprese che si impegnassero
all’assunzione di disabili, fossero destinati a soggetti di
loro interesse). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 640 bis; c.p.,
art. 314) (1)
. In tema di falso in atto pubblico, è da escludere la
conf‌igurabilità dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 476,
comma secondo, cod. pen., quando l’atto in questione
non attesti fatti presentati come avvenuti in presenza
del pubblico uff‌iciale o da lui posti in essere, ma con-
tenga soltanto giudizi e valutazioni da formularsi in
base ai criteri della c.d. “discrezionalità tecnica”, e
cioè con riferimento, pur con un certo grado di elastici-
tà, a determinati parametri normativi. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 476) (2)
(1) Sulla distinzione tra i reati di cui in massima si vedano: Cass. pen.,
sez. VI, 16 luglio 2014, n. 31243, in questa Rivista 2015, 382; Cass. pen.,
sez. VI, 8 aprile 2014, n. 15795, ibidem; Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio
2014, n. 5087, ivi 2014, 955; Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 41599,
ivi 2014, 538; Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 2013, n. 39010, ibidem e
Cass. pen., sez. VI, 25 agosto 2011, n. 32863, 2011, 1272.
(2) Analogamente, v. Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2015, n. 25258, in
questa Rivista 2015,763; Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2014, n. 48738,
ivi 2015, 590 e Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2012, n. 49086, ivi 2013,
1180. Nel senso che può essere ritenuta in sentenza dal giudice la
fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476,
comma secondo, c.p., qualora la natura f‌idefacente dell’atto conside-
rato falso, pur non esplicitamente contestata nel capo di imputazione,
sia stata indicata chiaramente "in fatto" ed emerga inequivocamente
dalla tipologia dell’atto oggetto del falso, v. Cass. pen., sez. V, 24 set-
tembre 2015, n. 38931, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.

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