Corte di Cassazione Penale sez. IV, 1 luglio 2016, n. 27072 (ud. 9 giugno 2016)

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giur
9/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
delle leggi per la quale “l’udienza di comparizione, ove av-
viene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede
idonea per sollecitare e verif‌icare la praticabilità di possi-
bili soluzioni alternative” (Corte Cost., ord. n. 231/2003),
impone di qualif‌icare come non perentori i termini in
parola. Va, tuttavia, osservato che l’intervento della Cor-
te Costituzionale appena citato si è dispiegato a riguardo
del D.L.vo n. 274 del 2000, art. 20 e non già dell’art. 35, in
riferimento alla questione della mancata previsione nella
citazione a giudizio dell’imputato dell’avviso al medesimo
della facoltà di presentare istanza di oblazione (ex art. 29
s.l.) prima dell’apertura del dibattimento, e che le pecu-
liari scansioni temporali dettate dal legislatore perchè le
condotte riparatorie assumano nel procedimento dinanzi
al giudice di pace non solo valore attenuante nell’ottica
della dosimetria del trattamento sanzionatorio - com’è
in relazione agli illeciti penali di competenza del giudice
ordinario - ma addirittura eff‌icacia estintiva del reato,
non possono che essere interpretate nel senso della loro
perentorietà, con conseguente decadenza dell’imputato
dall’accesso al trattamento di favore qualora non rispetti
le scadenze normativamente f‌issate. E ciò sia in ragione
della lettera della disposizione menzionata e del suo co-
ordinamento sistematico con quanto previsto nel cit. art.
35, comma 3 (che consentendo la sospensione del pro-
cedimento per provvedere all’adempimento tardivo pone
come condizione, altrimenti inutile, che l’imputato non
abbia potuto tempestivamente procedere al risarcimen-
to), sia alla luce della ratio della disposizione, che vuole
promuovere in chiave def‌lattiva composizioni comunque
conciliatorie del conf‌litto scaturito dal reato. In tale ottica
è dunque logico che il legislatore abbia condizionato l’ac-
cesso all’effetto estintivo alla garanzia del più elevato ri-
sparmio sui tempi processuali, prevenendo altresì possibi-
li tecniche dilatorie da parte dell’imputato. Nel medesimo
senso, d’altro canto, si pone la prevalente giurisprudenza
di legittimità (sez. IV, n. 15882 del 28 febbraio 2013; sez.
IV n. 12856 del 19 marzo 2010, P.G. in proc. Mizigoi, rv.
247032; sez. V n. 40818 del 22 settembre 2005, P.m. in proc.
Mirabelli, rv. 232802).
4.4. Nel caso oggetto del presente esame, come si evin-
ce dalla sentenza impugnata, la condotta riparatoria è
intervenuta nell’aprile 2012, mentre la prima udienza di
comparizione è stata celebrata il 15 luglio 2011 senza che
in quella sede l’imputata avesse provveduto, appunto, alla
riparazione del danno cagionato nè chiesto ai sensi del
D.L.vo n. 274 del 2000, art. 35, comma 3, di poter prov-
vedere agli adempimenti di cui al citato art. 35, comma
1, dimostrando di non averlo potuto fare in precedenza.
Anzi, emerge dagli atti che l’imputata per gli stessi fatti
aveva citato il P. dinanzi al Giudice civile per farsi risarcire
i danni da lei patiti nell’occorso.
4.5. Nè il giudice di pace ha ritenuto di motivare in
ordine all’integralità del ristoro percepito dal P. nel proce-
dimento che occupa.
5. La sentenza merita quindi di essere annullata senza
rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Ta-
ranto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 1 LUGLIO 2016, N. 27072
(UD. 9 GIUGNO 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. CAPPELLO – P.M. MAZZOTTA (PARZ. DIFF.) – RIC. P.G. IN
PROC. G.C. ED ALTRO
Azione penale y Querela y Titolarità del diritto y
Tutore della persona offesa y Persona interdetta y
Termine per la proposizione di querela y Decorren-
za y Data della sentenza di interdizione y Esclusione
y Data in cui il tutore abbia assunto il proprio uff‌i-
cio, previa prestazione del giuramento y Sussisten-
za.
. Ai f‌ini della verif‌ica circa la tempestività dell’atto di
querela, rispetto al termine previsto dall’art. 124 cod.
pen., nel caso in cui la querela sia stata proposta dal
tutore della persona offesa che sia stata dichiarata in-
terdetta, la decorrenza di detto termine non può farsi
coincidere con la data della sentenza di interdizione,
dovendo invece farsi riferimento alla data in cui il tu-
tore abbia assunto il proprio uff‌icio, previa prestazione
del giuramento, ai sensi dell’art. 349 cod. civ. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 124; c.c., art. 349; c.c., art. 419; c.c.,
art. 421) (1)
(1) Nel senso che l’incapace naturale conserva la piena capacità pro-
cessuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti
una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, du-
rante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio pre-
visto dall’art. 419 c.c., v. Cass. civ. 1 febbraio 1988, n. 910, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna; mentre Cass. civ. 31 marzo 2011, n.
7477, ibidem, ha evidenziato che l’incapacità legale derivante dalla
sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pub-
blicazione (art. 421 c.c.), con la conseguenza dell’operatività, f‌ino a
tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell’in-
terdicendo e dell’irretroattività degli effetti della suddetta decisione.
Sulla natura della querela si veda la rilsalente Cass. pen., sez. III, 24
novembre 1970, n. 1359, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1972, 211.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2014, il Tribunale di Pe-
scara ha dichiarato non doversi procedere per difetto di
querela nei confronti di GR.Il. e P.K., imputati del reato
p. e p. dall’art. 113 c.p., art. 590 c.p., comma 2, n. 1), per-
chè, nella qualità di medici della Casa di Cura (omissis),
cagionavano a C.D. lesioni personali gravissime (malattia
insanabile, costituita da severi postumi neurologici riferi-
bili a stato vegetativo persistente da corna profondo post
anossico a seguito di intervento di tiroidectomia).
2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tri-
bunale di Pescara, deducendo violazione di legge per essere la
sentenza basata su un principio di diritto (quello secondo cui
i tre mesi per proporre la querela decorrerebbero dalla data
della sentenza di interdizione della p.o., in data 17 dicembre
2013 o, al più, dalla sua pubblicazione) che si ritiene privo di
fondamento giuridico, decorrendo il termine dalla data del
giuramento ex art. 349 c.c. (e, pertanto, dal 12 giugno 2014)
da parte del tutore nominato, con conseguente tempestività
della denuncia - querela presentata in data 14 luglio 2014.

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