Corte di Cassazione Penale sez. II, 21 dicembre 2015, n. 50175 (c.c. 25 novembre 2016)

Pagine65-67
673
giur
Rivista penale 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 DICEMBRE 2015, N. 50175
(C.C. 25 NOVEMBRE 2016)
PRES. ESPOSITO – EST. PELLEGRINO – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. SCARAFILE
Prova penale y Sequestri y Oggetto y Cose costi-
tuenti corpo di reato y Decreto di sequestro y Mo-
tivazione y Indicazione del f‌ine concretamente
perseguito con il sequestro in relazione all’accer-
tamento dei fatti y Necessità y Esclusione y Obbligo
di descrizione della relazione di immediatezza fra
la cosa oggetto di sequestro e il reato y Sussistenza.
Prova penale y Sequestri y Oggetto y Differenza tra
corpo del reato e cose pertinenti al reato.
. Il decreto di sequestro probatorio delle cose che
costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a
pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla
sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res"
sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche
in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accerta-
mento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo
del reato è "in re ipsa"; esso implica, tuttavia, che siano
descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di
azione del fatto in modo da dar conto della relazione di
immediatezza descritta nell’art. 253 cod. proc. pen. fra
la cosa oggetto di sequestro e l’illecito penale. (c.p.p.,
art. 125; c.p.p., art. 253) (1)
. Il sequestro del corpo del reato di cui all’art. 253 cod.
proc. pen. ha carattere obbligatorio perchè mira a
sottrarre all’indagato la disponibilità delle cose sulle
quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso,
nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il
prof‌itto o il prezzo, e si distingue dal sequestro delle
cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela
delle esigenze probatorie, ed è facoltativo. (c.p.p., art.
253) (2)
(1) Conformemente si sono espresse: Cass. pen., sez. II, 4 giugno
2014, n. 23212, in questa Rivista 2015, 200; Cass. pen., sez. II, 23 lu-
glio 2013, n. 31950, ivi 2014, 818 e Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2010,
n. 8662, ivi 2011, 351. Secondo precedente contrario orientamento,
inaugurato da Cass. pen., sez. un., 13 febbraio 2004, n. 5876, in Arch.
nuova proc. pen. 2004, 161 e proseguito con Cass. pen., sez. III, 21
marzo 2013, n. 13044, ivi 2014, 519, è nullo il decreto di convalida del
sequestro delle cose costituenti il corpo del reato, operato dalla po-
lizia giudiziaria, in difetto di idonea motivazione in ordine al presup-
posto della concreta f‌inalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
(2) Sostanzialmente negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. II, 23
luglio 2013, n. 31950, in questa Rivista 2014, 818, con nota di S.B.,
Considerazioni in merito a Cass. pen. 23 luglio 2013, n. 31950.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in 19 giugno 2015, il Tribunale di Tori-
no, rigettava il gravame proposto nell’interesse di Scaraf‌ile
Daniele avverso il decreto di convalida del sequestro proba-
torio della somma di euro 870,00, in relazione all’ipotizzato
reato di riciclaggio, emesso dal pubblico ministero in data
15 aprile 2015, confermando il provvedimento impugnato.
1.1. Scaraf‌ile Daniele veniva fermato in data 13 aprile
2015 mentre si trovava a bordo di autovettura di proprietà
di Venticinque Giuseppa (madre del ricorrente), condotto
in quel frangente da Bolognesi Mario Attilio Andrea, auto
a bordo della quale si trovava anche Grimaudo Andrea.
1.2. Nel corso del controllo, gli operanti della Guardia
di Finanza notavano sul tappetino posteriore del mezzo la
presenza di due cacciaviti quali ipotetici mezzi di effra-
zione e/o utensili per eventualmente montare/smontare
doppi fondi idonei all’eventuale occultamento di sostanza
stupefacente; dal momento che i soggetti controllati ave-
vano precedenti per detenzione di sostanza stupefacente,
gli operanti procedevano all’ispezione del mezzo, delle
persone e dei bagagli; a seguito della perquisizione, lo
Scaraf‌ile veniva trovato in possesso della somma di euro
870,00 (mentre sul Grimaudo veniva rinvenuta la somma
di euro 16.644,00). Tali somme venivano poste sotto se-
questro ipotizzandosi il reato di riciclaggio.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data
19 giugno 2015, nell’interesse di Scaraf‌ile Daniele, viene
proposto ricorso per cassazione lamentandosi violazione
di legge in relazione agli artt. 355, comma 2 e 125, comma
3 c.p.p. e chiedendo l’annullamento senza rinvio del prov-
vedimento con conseguente restituzione del bene all’a-
vente diritto. In particolare, lamenta il ricorrente come il
Tribunale avesse confermato un provvedimento composto
da formule di stile e totalmente sprovvisto dell’indicazio-
ne delle esigenze probatorie ravvisate; nel provvedimento,
inoltre, non si rinviene nemmeno l’ipotesi di reato conf‌igu-
rabile né la data di presunta commissione delle stesso; in-
f‌ine, l’originaria carenza di motivazione del provvedimen-
to impositivo della cautela reale non può trovare alcuna
integrazione ad opera del Tribunale del riesame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale,
risulta inammissibile.
2. Va preliminarmente ricordato come il ricorso per
cassazione contro le ordinanze emesse in materia di se-
questro preventivo o probatorio è ammesso solo per vio-
lazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere
sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr.,
ex multis, sez. V, sent. n. 43068 del 13 ottobre 2009, dep.
11 novembre 2009, Bosi, Rv. 245093). Nella nozione di vio-
lazione di legge - per cui soltanto può essere proposto ri-
corso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1 c.p.p.
- rientrano sia la mancanza assoluta di motivazione sia la
presenza di una motivazione meramente apparente, in
quanto entrambe le ipotesi sono correlate all’inosservanza
di precise norme processuali, ma non vi rientra l’illogicità
manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità sol-
tanto tramite lo specif‌ico ed autonomo motivo di ricorso
di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p. (sez. VI, sent.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT