Corte di Cassazione Penale sez. I, 21 aprile 2016, n. 16585 (ud. 11 marzo 2016)

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giur
7-8/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
fattispecie tipica è ancora più accentuata rispetto ai casi
esaminati, f‌inora, dalla giurisprudenza penale e che han-
no determinato la presa di distanza delle Sezioni Unite
dagli orientamenti più rigoristi, proprio per la mancanza
di tipicità della condotta e per l’impossibilità di ravvisare
il nesso psicologico, giuridicamente necessario, tra la con-
dotta e l’evento.
7. Le Sezioni Unite, con la pronuncia più volte richia-
mata, hanno anche prospettato l’eventualità che - esclusa
la conf‌igurabilità delle lesioni dolose possa residuare, in
capo al sanitario, una responsabilità a titolo di colpa. In
particolare, le Sezioni unite sembrano riconoscere uno
spazio ai casi di cd. “colpa impropria”, che comprendono
l’errore sulla esistenza di una scriminante, addebitabile ad
un atteggiamento colposo, e l’eccesso colposo nella com-
missione dei fatti che integrano una scriminante (artt. 59,
ult. comma, e 55 c.p.).
Ora, a parte che tale eventualità si pone in contrasto
con l’inquadramento del consenso come “condizione di li-
ceità” dell’intervento chirurgico - e non come scriminante
- fatto, sulla falsariga della pronuncia delle Sezioni Unite,
all’avvio del discorso sulla responsabilità del medico per
violazione dell’obbligo informativo, vale osservare che la
colpa costituisce titolo di imputazione costruito per l’inos-
servanza di cautele doverose, che, se rispettate, avrebbero
evitato il prodursi dell’evento dannoso. Ma l’obbligo d’ac-
quisizione del consenso informato alla somministrazione
del trattamento sanitario non costituisce una regola cau-
telare, trattandosi, viceversa, di obbligo imposto per con-
sentire la partecipazione libera e consapevole del pazien-
te al programma terapeutico che lo riguarda e dunque la
sua inosservanza da parte del medico non può costituire,
nel caso lo stesso trattamento abbia causato lesioni, un
elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa
di quest’ultimo, a meno che - come è stato rilevato - la
mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito
di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni
del paziente medesimo (in questo senso, Cass. pen., n.
21537 del 24 marzo 2015, Rv. 263495. In applicazione di
tale principio la sez. quarta di questa Corte ha confermato
la sentenza di condanna del medico per le lesioni gravi
occorse alla paziente dovute anche all’omessa acquisizio-
ne del consenso informato, mancando il quale egli aveva
modif‌icato la metodica d’intervento originariamente con-
cordata senza poter tenere conto delle patologie della pa-
ziente). In ogni caso, va poi considerato, conclusivamente,
che l’addebito a titolo di colpa condurrebbe verso il reato
delineato dall’art. 590 c.p., pacif‌icamente prescritto alla
data del 18 maggio 2014.
8. Esclusa una responsabilità per violazione dell’ob-
bligo informativo, rimane da scrutinare la motivazione in
ordine all’ulteriore prof‌ilo di colpa ravvisato a carico degli
imputati, imperniato sulla violazione delle leges artis. Si
tratta di un prof‌ilo che, in imputazione, è rimasto assorbi-
to dalla contestazione del più grave reato di cui agli artt.
582 e 583 c.p., ma che è stato trattato ampiamente nel
corso del procedimento e rapidamente in sentenza, per la
priorità del prof‌ilo informativo; comunque, gli imputati si
sono puntualmente difesi anche in relazione ad esso. Sul
punto, la sentenza impugnata (pagg. 53 e segg.) ha cen-
surato - sulla base della risultanze dell’indagine tecnica
condotta dalla Commissione Interna e della Relazione pe-
ritale - sia la scelta di eseguire l’intervento di asportazione
della massa tumorale in un centro - quello della Clinica
Neurochirurgica di Sassari non attrezzata per tale tipo di
intervento, sia la “caparbietà e l’ostinazione” con cui gli
imputati si sono “accaniti” sul cervello della donna, nel
tentativo di giungere alla base del tumore quando era-
no già “emerse le insormontabili diff‌icoltà rappresentate
dalla sua peculiare vascolarizzazione e dal pressoché co-
stante e notevole edema”, con la conseguenza di provoca-
re, già in questo modo, lesioni all’encefalo, che ne hanno
ridotto fortemente la funzionalità. Tali prof‌ili di colpa, solo
genericamente contestati dagli imputati, conducono, essi
sì, verso la fattispecie delle lesioni colpose, di cui all’art.
590 c.p. che, per quanto si è già detto, è prescritto.
9. In def‌initiva, esclusa la possibilità, per le ragioni so-
pra esposte, di ravvisare una responsabilità degli imputati
a titolo di lesioni volontarie e constatata la intervenuta
prescrizione del reato di lesioni colpose, ad essi contestato
in fatto, la sentenza va annullata per intervenuta estinzio-
ne del reato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 21 APRILE 2016, N. 16585
(UD. 11 MARZO 2016)
PRES. CAVALLO – EST. BONITO – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. MIRTI
Omicidio y Volontario y Dolo eventuale y Sussi-
stenza y Fattispecie relativa a soggetto che avendo
subìto una rapina a mano armata, aveva inseguito
i responsabili con la propria autovettura, ne aveva
volontariamente speronato il ciclomotore, cagio-
nando la caduta al suolo e la conseguente morte
dei due occupanti.
Circostanze del reato y Attenuanti y Provocazione
y Proporzione tra fatto ingiusto e reazione y Neces-
sità y Esclusione.
. Alla luce dei principi f‌issati dalle S. U. della Cassazione
con la sentenza 24 aprile – 18 settembre 2014 n. 38343,
Espenhahn in tema di distinzione tra dolo eventuale e
colpa cosciente, deve ritenersi che correttamente sia
stata riconosciuta la sussistenza del reato di omicidio
volontario, a titolo di dolo eventuale, a carico di un sog-
getto il quale, avendo poco prima subìto una rapina a
mano armata, ed avendo quindi riconosciuto due dei re-
sponsabili a bordo di un ciclomotore, si era posto al loro
inseguimento con la propria autovettura e, raggiuntili,
aveva volontariamente speronato il detto ciclomotore,
così cagionando la caduta al suolo e la conseguente
morte dei due occupanti. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 42;
c.p., art. 43; c.p., art. 575; c.p., art. 589) (1)
. In presenza di un fatto obiettivamente e gravemente
ingiusto, quale è quello di aver subito, in ora notturna

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