Corte di Cassazione Penale sez. V, 21 aprile 2016, n. 16678 (ud. 24 novembre 2015)

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giur
7-8/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
buon andamento della pubblica amministrazione, allora è
suff‌iciente a integrare il reato la semplice possibilità che
le espressioni lesive possano essere udite dai presenti,
perchè già potenzialità può compromettere la prestazione
del pubblico uff‌iciale, disturbato -mentre compie un atto
del suo uff‌icio - dall’avvertire condizioni potenzialmen-
te lesive per lui e per la pubblica amministrazione della
quale fa parte. In quest’ottica, la giurisprudenza formata-
si sul punto - relativamente a quella che allora era una
circostanza aggravante e ora è elemento costitutivo del
reato - e secondo la quale non è necessario che gli astanti
sentano effettivamente le parole oltraggiose, bastando che
abbiano la possibilità di udirle (sez. VI, n. 15559 del 7 lu-
glio 1989, Rv. 182513) o, comunque, di rendersi conto del
comportamento oltraggioso (sez. VI, n. 1223 del 19 novem-
bre 1980, dep. 1981, Rv. 147653) - può recepirsi nella con-
siderazione che la presenza di astanti è condizione atta a
rendere più impegnativa la prestazione del pubblico uff‌i-
ciale. Su queste basi può esplicitarsi il seguente principio
di diritto: poiché il bene giuridico fondamentale tutelato
dall’art. 341-bis c.p. è il buon andamento della pubblica
amministrazione, allora è suff‌iciente che le espressioni
offensive rivolte al pubblico uff‌iciale possano essere udite
dai presenti, perchè già questa potenzialità costituisce un
aggravio psicologico che può compromettere la sua presta-
zione, disturbandolo mentre compie un atto del suo uff‌icio
- perchè gli fa avvertire condizioni avverse, per lui e per la
pubblica amministrazione della quale fa parte, e ulteriori
rispetto a quelle ordinarie.
3. Anche il motivo richiamato sub 2.c. è manifestamen-
te infondato. La Corte si è impegnata nell’esame della
condotta dei pubblici uff‌iciali operanti perchè necessario
per valutare la sussistenza (che ha per questa via moti-
vatamente escluso) degli elementi costitutivi della causa
di non punibilità ex art. 393-bis c.p.. Per la stessa ragione
risultano infondati i motivi di ricorso sopra compendia-
ti sub 2.d.: la Corte ha chiarito che gli uff‌iciali di Polizia
Giudiziaria operanti agirono legittimamente per notif‌icare
a Mazzocchetti l’avviso orale non potuto notif‌icare la sera
prima per la sua inottemperanza all’avviso a presentarsi
e che il suo arresto non è avvenuto per procedere alla no-
tif‌ica ma in relazione alla sua condotta qualif‌icata dagli
operanti come resistenza a pubblico uff‌iciale e successi-
vamente riqualif‌icata ex art. 341-bis c.p. e - comunque -
attuata prima dell’arresto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 21 APRILE 2016, N. 16678
(UD. 24 NOVEMBRE 2015)
PRES. FUMO – EST. SETTEMBRE – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. CROTTI ED
ALTRO
Professioni intellettuali y Medici e chirurghi y
Colpa professionale y Omessa adeguata informazio-
ne del paziente circa eventuali rischi dell’operazio-
ne y Conf‌igurabilità del reato di lesioni volontarie
o di quello di violenza privata y Esclusione y Limiti.
. In tema di responsabilità penali connesse ad attività
medico-chirurgica, deve escludersi che, dal solo difetto
di adeguata informazione del paziente circa eventuali
rischi che per lui potrebbe comportare l’effettuazio-
ne di un determinato intervento terapeutico, possa
derivare a carico del medico, quale che sia l’esito di
tale intervento, la conf‌igurabilità del reato di lesioni
volontarie o di quello di violenza privata, sempre che,
da parte dello stesso medico, non vi sia stato il perse-
guimento di f‌inalità diverse da quella costituita dalla
realizzazione di un vantaggio per la salute del paziente.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 43; c.p., art. 50; c.p., art. 582;
c.p., art. 583) (1)
(1) Nel senso che l’obbligo d’acquisizione del consenso informato del
paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costi-
tuisce una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte
del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia
causato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a
titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la mancata sollecitazione
del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscen-
za delle condizioni del paziente medesimo, v. Cass. pen., sez. IV, 22
maggio 2015, n. 21537, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. La
giurisprudenza civile è consolidata nel senso di considerare un ina-
dempimento contrattuale l’omessa informazione completa ed effet-
tiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, con onere a
carico del medico della prova di aver adempiuto a tale obbligazione.
Ex multis, v. Cass. civ., 14 luglio 2015, n. 14642, ibidem; Cass. civ. 13
febbraio 2015, n. 2854, ibidem; Cass. civ. 19 settembre 2014, n. 19731,
ibidem; Cass. civ. 20 agosto 2013, n. 19220, ibidem. Le Sezioni Unite
con sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437, in questa Rivista 2009, 448,
e ivi 2009, 1130 con nota di CATERINA BRIGNONE, Il trattamento
medico senza consenso al vaglio delle Sezioni Unite: passi avanti e
persistenti ambiguità, hanno affermato che non integra il reato di le-
sione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico
che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da
quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato,
nel caso in cui l’intervento si sia concluso con esito fausto. Nel sen-
so che integra il reato di lesione personale dolosa la condotta del
medico che sottoponga, con esito infausto, il paziente ad un tratta-
mento chirurgico, al quale costui abbia espresso il proprio dissenso,
v. Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2010, n. 21799, ivi 2011, 578. In dottri-
na, v. CHIARA PICARDI, Il consenso del paziente e la responsabilità
penale del medico, ivi 2015, 619; S. LOGROSCINO, V. DRAGO, Sulla
responsabilità penale del medico, ivi 2013, 857.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Crotti Francesco e Carai Martino - primario della
Clinica Neurologica dell’Università degli studi di Sassa-
ri il primo e aiuto medico il secondo - sono stati tratti a
giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari per rispondere del
reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p. in danno di Boi Ro-
sina perchè, senza preventiva ed adeguata informazione,
sottoponevano la paziente ad intervento chirurgico, a cui
conseguivano lesioni gravissime a carico della donna.
2. La vicenda è stata così ricostruita dai giudici di me-
rito. Boi Rosina, di anni 64, era stata ricoverata nel mese
di gennaio 2006 presso l’Ospedale Civile “San Francesco”
di Nuoro, ove le veniva diagnosticato un meningioma della
base cranica. Dimessa - su sua volontà - dall’ospedale di

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