Corte di Cassazione Penale sez. VI, 28 aprile 2016, n. 17692 (ud. 21 aprile 2016)

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giur
Rivista penale 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
zando un software di lingua portoghese, per rafforzarne
l’apparenza di provenienza dal Brasile, sarebbero stati ma-
terialmente trasmessi alla Telecom Italia in pacco anoni-
mo proveniente dal Brasile e successivamente consegnati
alla AA.GG. competenti come documenti asseritamente di
provenienza anonima, del cui contenuto implicitamente
si sollecitava la verif‌ica, ma non a corredo di una formale
denuncia che avrebbe, al contrario, dovuto comportare –
in quanto tale – una esposizione veridica e non, come nel-
la specie, artatamente alterata, delle vicende accadute,
nonché l’assunzione di paternità delle vicende in ipotesi
esposte e documentabili attraverso i dati contenuti nel
CD-Rom, che in realtà non risulterebbe formalizzata né
dall’imputato, né da terzi nel suo interesse; il tutto con
modalità asseritamente incompatibili con le dichiarate f‌i-
nalità auto-difensive, ed anzi differendo – nelle more della
confezione del “pacco” destinato a provenire dal Brasile
– il momento in cui rivolgersi alle AA.GG. competenti);
- alla censurata conf‌igurabilità della causa di giusti-
f‌icazione di cui all’art. 51 c.p., sub specie di esercizio di
esercizio del diritto).
10. Le statuizioni accessorie.
La statuizione sulle spese del procedimento è riservata
al def‌initivo, come da dispositivo.
10.1. Appare, comunque, opportuno evidenziare si da
ora che non potrebbero mai essere liquidate ad alcuno
dei difensori indennità di trasferta e rimborso spese, sul
presupposto che essi svolgano la professione in modo pre-
valente non in Roma, in quanto l’esercizio della professio-
ne di avvocato innanzi la Corte Suprema di cassazione è
consentito ai soli soggetti iscritti nell’albo speciale e può
quindi svolgersi esclusivamente in Roma (sez. II, n. 34722
del 14 maggio 2014, Soleri, rv. 260030). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 28 APRILE 2016, N. 17692
(UD. 21 APRILE 2016)
PRES. PAOLONI – EST. COSTANZO – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC.
MAZZOCCHETTI
Oltraggio y A pubblico uff‌iciale o impiegato y
Estremi y Presenza di più persone y Sussistenza y
Condizioni.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art.
341 bis cod. pen. (oltraggio a pubblico uff‌iciale), è da
ritenersi sussistente il requisito della presenza di più
persone quando queste abbiano avuto la possibilità di
percepire le espressioni o i comportamenti offensivi
posti in essere dall’agente. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
341 bis) (1)
(1) In dottrina, per un utile approfondimento sul reato di cui all’art.
341 bis c.p., v. M. GIONNI, Oltraggio a pubblico uff‌iciale, in questa
Rivista 2010, 813.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n.
995/2013, ha confermato la condanna inf‌litta dal Tribunale
di Pescara ex art. 341-bis c.p. a Marino Mazzocchetti per
oltraggio al carabiniere Donato Lonero che gli notif‌icava
un provvedimento emesso dal Questore di Pescara.
2. Nel ricorso presentato nell’interesse di Mazzocchet-
ti si chiede l’annullamento della sentenza deducendo: a)
violazione di legge e vizio di motivazione perchè non risul-
ta chiaro se l’imputato è stato condannato ex art. 337 op-
pure ex art. 341-bis c.p. (i primi due motivi sono stati così
compendiati); b) violazione di legge e vizio di motivazione
perchè non risultano provati gli elementi costitutivi del
reato consistenti nel fatto che la condotta si sia realizzata
in luogo aperto al pubblico e in presenza di più persone
con il contestuale ascolto delle espressioni ingiuriose
rivolte al pubblico uff‌iciale; c) inosservanza e/o erronea
applicazione di legge e vizio della motivazione per essersi
la Corte impegnata, ultra petitum, nel motivare l’assolu-
zione per il reato ex art. 337 c.p. e per avere confermato
una pena modesta per un fatto grave (il quarto, il quinto
e il sesto motivo sono stati così compendiati); d) omesso
riconoscimento della esimente ex art. 599 c.p. (ritorsione
e provocazione) e dell’art. 4 D.L.vo n. 288 del 1944 avendo
i pubblici uff‌iciali ecceduto con atti arbitrari i limiti delle
loro attribuzioni (il settimo e l’ottavo sono stati così com-
pendiati).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi di ricorso (sopra richiamati sub
2.a) sono manifestamente infondati perchè sia il disposi-
tivo della sentenza della Corte di appello (che implicita-
mente richiama confermandolo quello della sentenza di
primo grado) sia la motivazione della sentenza rendono
evidente che l’imputato è stato condannato ex art. 341-bis
c.p. così riqualif‌icata, già dal primo grado di giudizio la
condotta originariamente qualif‌icata ex art. 337 c.p.
2. Il motivo di ricorso sopra richiamato sub 2.b. è ma-
nifestamente infondato: la Corte ha ritenuto provata la
presenza di più persone (fermatesi per curiosità) sulla
base delle precise dichiarazioni dei testi D’Addona e Lo-
nero avvalorate anche dall’osservazione che l’episodio si è
verif‌icato circa alle ore 10 del mattino in un bar del centro
storico della citta, luogo aperto al pubblico. Quanto all’a-
scolto delle espressioni ingiuriose la contiguità spaziale
dei presenti rende ragionevole presumere che i presenti
abbiano effettivamente udito le frasi pronunciate dall’im-
putato. Vale, comunque, osservare quanto segue. La sen-
tenza n. 341 del 1994 della Corte costituzionale (richia-
mando le precedenti sentenze nn. 109 del 1968, 165 del
1972, 51 del 1980 e le ordinanze nn. 323 del 1988 e 127
del 1989) ha precisato che “la plurioffensività del reato
di oltraggio rende certamente ragionevole un trattamento
sanzionatorio più grave di quello riservato all’ingiuria, in
relazione alla protezione di un interesse che supera quello
della persona f‌isica e investe il prestigio e quindi il buon
andamento della pubblica amministrazione”. Se il bene
giuridico fondamentale tutelato dall’art. 341-bis c.p. è il

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