Corte di Cassazione Penale sez. un., 27 maggio 2016, n. 22474 (ud. 31 marzo 2016)

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Rivista penale 7-8/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 27 MAGGIO 2016, N. 22474
(UD. 31 MARZO 2016)
PRES. CANZIO – EST. FUMO – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. PASSARELLI ED ALTRO
Società y Reati societari y False comunicazioni so-
ciali y Nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622
c.c. y C.d. “Falsi valutativi” y Rilevanza penale y Sus-
sistenza y Fattispecie relativa al reato di bancarot-
ta fraudolenta.
. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con
riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti og-
getto di valutazione, se, in presenza di criteri di valu-
tazione normativamente f‌issati o di criteri tecnici ge-
neralmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti
consapevolmente e senza darne adeguata informazione
giustif‌icativa, in modo concretamente idoneo ad indur-
re in errore i destinatari delle comunicazioni. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 2621; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art.
1942, n. 267, art. 223) (1)
(1) Con questa interessante sentenza le SS.UU. sono state sollecitate
dalla Sezione quinta alla risoluzione della questione se, in tema di
false comunicazioni sociali, abbia ancora rilievo il falso valutativo,
ovvero se la modif‌ica con cui l’art. 9 della L. 27 maggio 2015, n. 69,
che ha eliminato, nell’art. 2621 c.c. e nell’art. 2622 c.c. (limitatamen-
te alla ipotesi commissiva), l’inciso «ancorché oggetto di valutazio-
ni», abbia determinato, o non, un effetto parzialmente abrogativo
della fattispecie. Sul punto si sono delineati due orientamenti giu-
risprudenziali. Secondo l’indirizzo affermato da Cass. pen., sez. V, 22
febbraio 2016, n. 6916, in questa Rivista 2016, 443 e Cass. pen., sez.
V, 30 luglio 2015, n. 33774, ivi 2015, 861, la nuova formulazione degli
artt. 2621 e 2622 c.c., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha
determinato - eliminando l’inciso "ancorché oggetto di valutazioni",
ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omis-
siva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una successione di
leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata
valutazione di una realtà effettivamente sussistente. Secondo altro
indirizzo, a cui aderisce la pronuncia che si annota e confermato da
Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, ivi 2016, 117, in tema di
bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", di cui all’art.
223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la nuova for-
mulazione dell’art. 2621 c.c., sopprimendo l’inciso «ancorché oggetto
di valutazioni» con riferimento ai «fatti materiali non rispondenti al
vero», non esclude la rilevanza penale della esposizione in bilancio
di enunciati valutativi falsi, che violano parametri normativamente
determinati o tecnicamente indiscussi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza in data
24 marzo 2014, ha parzialmente riformato la pronunzia di
primo grado nei confronti di Michele Passarelli ed Eliseo
Iannini, imputati entrambi di bancarotta fraudolenta di-
strattiva e documentale e, il solo Passarelli, di bancarotta
da reato societario, per i quali le pene sono state rideter-
minate in melius.
1.1. Il giudice di primo grado aveva dichiarato i predetti
colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti ai capi A
(Passarelli: artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, primo
comma e secondo comma, n. 1, 223 L. fall.), B (Passarel-
li: artt. 223, secondo comma, n. 1, L. fall., con riferimento
all’art. 2621 c.c.); C (Iannini: artt. 216, primo comma, n. 2,
219, primo e secondo comma, 223 L. fall.) e D (entrambi:
artt. 216, primo comma, n. 2, 219, primo e secondo comma,
223 L. fall.).
1.2. La vicenda riguarda il fallimento della S.p.a. L’A-
quila Calcio, dichiarato con sentenza del 28 luglio 2004.
Secondo quanto si legge in sentenza, Passarelli, nel-
la sua qualità di amministratore della società L’Aquila
Calcio, dal 12 aprile 1999 al 30 gennaio 2004, e Iannini,
quale amministratore di fatto dal luglio 2003, distraevano
somme di denaro, sia prelevandole direttamente (invero
alcuni prelevamenti di cassa - si assume - non avevano
giustif‌icazione), sia emettendo sine titulo assegni della
S.p.a., sia incassando assegni destinati alla società, ma
non lasciando traccia del relativo importo nelle scritture
contabili (utilizzando la somma per scopi estranei a quelli
aziendali), sia appostando in bilancio falsi esborsi. E inve-
ro il Tribunale aquilano, prima, e la Corte di appello, poi,
hanno evidenziato, tra l’altro (con particolare riferimento
alla posizione di Passarelli), la falsità di una fattura, appa-
rentemente emessa dalla società Alcatraz per la copertura
del manto erboso del campo di calcio. Secondo i giudici di
merito, si era trattato di una prestazione inesistente. Inol-
tre, non veniva annotato in contabilità il rilevante importo
di euro 327.775, per altro da considerare come contropar-
tita di spese, a loro volta, non documentate. Vi erano poi
stati bonif‌ici a favore della ditta Elledi per servizi eseguiti
non per conto della fallita, bonif‌ici effettuati in realtà per
estinguere debiti personali del Passarelli.
Sempre il Passarelli, poi, si legge in sentenza, poneva in
essere false comunicazioni sociali, in modo da ingannare
i destinatari delle stesse (e al f‌ine di conseguire l’ingiusto
prof‌itto pari alle consumate distrazioni), cagionando ol-
tretutto, in tal modo, il dissesto della società, conseguenza
diretta - dunque della condotta falsif‌icatoria (artt. 223,
secondo comma, n. 1, L. fall. e 2621 c.c.), consistita: a)
nel riportare, tra i costi di produzione del bilancio 2003,
voci f‌ittizie, per un importo di euro 513.675,62; b) nell’in-
formare il pubblico dell’avvenuta ricostituzione del capi-

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