Corte di Cassazione Penale sez. VI, 10 novembre 2015, n. 45082 (ud. 1 ottobre 2015)

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giur
Rivista penale 6/2016
LEGITTIMITÀ
to delle persone offese, diritto che per ipotesi potrebbe an-
che non essere mai esercitato. La questione del “riparto”
tra diritti risarcitori delle persone offese e quanto oggetto
di sequestro a f‌ine di conf‌isca da parte dello Stato è que-
stione pertanto che al momento non incide sulla validità
del provvedimento cautelare reale in esame nel momento
in cui l’ammontare delle somme sottoposte a vincolo non
supera il prof‌itto del reato ipotizzato.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esa-
me, con condanna della ricorrente al pagamento delle spe-
se processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 10 NOVEMBRE 2015, N. 45082
(UD. 1 OTTOBRE 2015)
PRES. CONTI – EST. DE AMICIS – P.M. CORASANITI (CONF.) – RIC. MARROCCO
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Gestore di
fatto di agenzia di pratiche automobilistiche au-
torizzate alla riscossione delle tasse y Qualif‌ica y
È tale y Fattispecie in tema di delitto di peculato
commesso dal gestore di un’agenzia per le pratiche
automobilistiche che si era appropriato di somme
destinate all’Erario.
. Il gestore di un’agenzia di pratiche automobilistiche
autorizzata alla riscossione delle tasse regionali rive-
ste la qualif‌ica di incaricato di pubblico servizio, atteso
che la riscossione integra un’attività o una funzione di
natura pubblica ed egli, per le incombenze a lui aff‌i-
date, subentra nella posizione della P.A., svolgendo
mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgi-
mento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui
la Corte ha ritenuto conf‌igurabile il delitto di peculato
nei confronti di un gestore di una agenzia per le prati-
che automobilistiche che si era appropriato di somme
destinate all’Erario). (c.p., art. 314; c.p., art. 357; c.p.,
art. 358) (1)
(1) Sulla qualif‌ica di incaricati di pubblico servizio in capo ai riven-
ditori autorizzati di valori bollati, svolgendo essi un’attività di inte-
resse pubblico consistente nella riscossione di imposte di bollo desti-
nate allo Stato, fra cui anche le tasse automobilistiche, v. Cass. pen.,
sez. VI, 10 settembre 2015, n. 36656, in questa Rivista 2015, 979; Cass.
pen., sez. VI, 8 luglio 2013, n. 28974, in Arch. giur. circ. 2013, 1026 e
Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 17109, ivi 2011, 684.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 13 ottobre 2014 la Corte
d’appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal
G.u.p. presso il Tribunale di Lecce in data 12 novembre
2012 - che all’esito di giudizio abbreviato condannava
Marco Mario Marrocco, in qualità di persona incaricata
di un pubblico servizio perchè materialmente preposta,
all’interno di un’agenzia di pratiche automobilistiche,
alla ricezione di somme di denaro versate dai contribuen-
ti per il pagamento delle tasse automobilistiche per via
telematica, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre
alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei dan-
ni subiti dalle costituite parti civili, per i reati di cui ai
capi sub A) [artt. 81, 314, 640, comma 2, n. 1, c.p.], sub
B) [artt. 61, n. 2 e n. 11, 640 c.p.] e sub C) [artt. 61, n.
11, 646 c.], commessi in Taviano sino all’agosto 2008 - lo
ha assolto dal reato di truffa aggravata in danno della Re-
gione Puglia perchè il fatto non sussiste e ha dichiarato
non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato
di cui all’art. 640 c.p. in danno di Chetta Enzo, Cavalera
Antonella, Tunno Giuseppe Antonio, Pastore Bovio Mari-
na e Nobile Antonio, perchè estinto per prescrizione, e in
danno delle rimanenti persone offese (fatta eccezione per
Chetta Marcello Enzo, De Nuzzo Immacolata, Previato Sil-
vio, Gatto Cosimo Luigi e Nobile Patrizio), perchè l’azione
penale è improcedibile per mancanza di querela.
Con la medesima pronuncia, inoltre, la su indicata Cor-
te d’appello ha rideterminato la pena in anni tre, mesi otto
e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto l’im-
pugnata sentenza e condannando l’imputato alla rifusione
delle spese del grado in favore delle parti civili.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso
per cassazione il difensore di f‌iducia dell’imputato, dedu-
cendo violazioni di legge e vizi motivazionali, per carenza,
contraddittorietà ed illogicità, relativamente alle disposi-
zioni di cui agli artt. 314, 358, 640, 646 c.p. e 521 c.p.p..
Si evidenzia, in particolare, che l’imputato era un la-
voratore dipendente, con mere mansioni d’ordine, di un’a-
genzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare Por-
taccio Antonio Carmine e che l’intermediario autorizzato
dalla Regione Puglia alla riscossione delle tasse automo-
bilistiche era quest’ultimo. L’imputato, infatti, si limitava
ad inserire in un programma già impostato, ed installato
nei computers dell’agenzia, i dati dell’autovettura, ovve-
ro quelli già stampati sulla vecchia ricevuta in possesso
dell’utente, per ottenere poi, con una semplice operazione
materiale, la stampa della nuova ricevuta relativa alla tas-
sa di proprietà.
In relazione a tale prof‌ilo, dalla difesa dedotto in sede
di gravame, la Corte d’appello non ha fornito risposta, rite-
nendo erroneamente che l’imputato fosse l’intermediario
autorizzato al servizio di riscossione delle tasse al pari del
tabaccaio che esercita il servizio di lottomatica e, come
tale, da considerarsi un incaricato di pubblico servizio in
quanto destinatario di un’apposita delega da parte della
P.A.. Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’ap-
pello, rispetto al tipo di attività ordinariamente correlate
al suo livello occupazionale di semplice dipendente (qua-
le addetto alla riscossione della tassa automobilistica, a
collaudi e revisioni, nonché ai trasferimenti di proprietà
ed ai rinnovi delle patenti), non emergeva alcuna diver-
sa mansione da quelle istituzionalmente aff‌idategli, né in
alcun modo risultava la condizione, ritenuta essenziale
nella decisione impugnata, della tolleranza, dell’acquie-
scenza ovvero del consenso della P.A..
Ulteriori vizi motivazionali vengono poi dedotti in me-
rito all’erronea valutazione di attendibilità delle dichia-

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