Corte di Cassazione Penale sez. II, 17 novembre 2015, n. 45642 (c.c. 27 ottobre 2015)

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giur
6/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
verso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di
diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo,
c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di
raggiungere un numero indeterminato o comunque quan-
titativamente apprezzabile di persone (Cass., n. 24431 del
28 aprile 2015). La cognizione del reato rientra, pertanto,
nella competenza del Tribunale, e non già del Giudice di
pace, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274,
che limita la competenza del Giudice di pace alle ipote-
si previste dall’art. 595, commi 1 e 2 c.p., e non anche a
quelle previste dal comma 3 dello stesso articolo.
2. L’eccezione di incompetenza per materia era sta-
ta sollevata dalle parti civili costituite all’udienza dell’8
aprile 2015 e rigettata perchè proposta dopo l’apertura del
dibattimento.
Senonché, il Giudice di pace non ha tenuto conto del
disposto dell’art. 21 c.p.p., secondo cui la incompetenza
per materia è rilevata, anche d’uff‌icio, in ogni stato e grado
del processo, salvo che venga dedotta la competenza di un
giudice inferiore (nel qual caso va eccepita entro i termini
di cui all’art. 491 c.p.p.). Ne consegue che, anche se pro-
posta dopo l’apertura del dibattimento, l’eccezione delle
parti civili non poteva - nella specie - essere dichiarata
tardiva, con la conseguenza che la sentenza impugnata va
annullata con trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente.
3. Non è condivisibile la tesi sostenuta, in udienza, dal
difensore dell’imputato, secondo cui le parti civili non
avrebbero interesse a far valere la nullità che - nel caso
di specie - si è verif‌icata. È pacif‌ico che l’interesse ad im-
pugnare deve essere ravvisato in concreto, non essendo
suff‌iciente un interesse meramente virtuale alla esattezza
giudica della decisione, e che l’interesse richiesto dall’art.
568, comma quarto, c.p.p., quale condizione di ammissi-
bilità dell’impugnazione, deve essere correlato agli effetti
primari e diretti del provvedimento da impugnare e sus-
siste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione di un provvedimento giudiziale, una situa-
zione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a
quella esistente (Cass., n. 32850 del 30 giugno 2011).
Nel caso di specie non può negarsi che la parte civile
abbia un interesse concreto alla rimozione del provvedi-
mento impugnato, giacché il giudizio sulla particolare te-
nuità del fatto è stato svolto in relazione ad un reato (quel-
lo di cui all’art. 594 c.p.) meno grave di quello ravvisabile
in concreto; inoltre, ha precluso alla parte civile la possi-
bilità di ottenere, già nella sede propria, una condanna del
responsabile al risarcimento del danno o, comunque, una
condanna da far valere in sede civile. Occorre tener conto,
invero, del fatto che - per il disposto dell’art. 651 c.p.p.,
come modif‌icato dal D.L.vo n. 28/2015 - la sentenza penale
irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particola-
re tenuità del fatto ha eff‌icacia di giudicato quanto all’ac-
certamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso,
nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del
danno promosso nei confronti del prosciolto che sia stato
citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, ma solo
quando si tratti di sentenza pronunciata in seguito a di-
battimento. Nella specie, invece, la sentenza del Giudice
di pace è stata emessa dopo l’apertura del dibattimento,
ma senza procedere al dibattimento, perchè - a quanto si
legge in sentenza - emessa, su richiesta della difesa, prima
dell’assunzione delle prove e in un momento in cui il Giu-
dice non aveva potuto apprezzare la reale offensività della
condotta ascritta all’imputata. La sentenza non potrebbe
essere invocata, pertanto, in sede civile per il risarcimen-
to del danno; il che comporta indubbiamente un effettivo
pregiudizio per le persone offese, costituite parte civile.
Tanto, a prescindere dal fatto che - secondo la pregres-
sa giurisprudenza di questa Corte - la causa di esclusione
della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., non è applicabile
ai procedimenti davanti al Giudice di pace, poiché in que-
sti si applica la disciplina prevista dall’art. 34 del D.L.vo
cit., da considerarsi norma speciale, e quindi prevalente,
rispetto a quella dettata dal codice penale (Cass., n. 38876
del 20 agosto 2015). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 17 NOVEMBRE 2015, N. 45642
(C.C. 27 OTTOBRE 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. ALMA – P.M. GIALANELLA (DIFF.) – RIC. UNICREDIT S.P.A.
Usura y Elemento oggettivo y Prof‌itto conf‌iscabile
y Individuazione y Criteri y Interessi usurari concre-
tamente corrisposti y Nozione y Interessi contabi-
lizzati a seguito di stipulazione di un contratto di
conto corrente bancario y Inclusione y Fattispecie
in tema di contabilizzazione da parte della banca
della voce passiva degli interessi usurari posti a ca-
rico del cliente.
. In tema di usura, il prof‌itto conf‌iscabile ai sensi
dell’art. 644, ultimo comma, cod. pen., identif‌icando-
si secondo la generale nozione di prof‌itto del reato
nell’effettivo arricchimento patrimoniale già consegui-
to, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione
causale dalla condotta illecita contestata, coincide con
gli interessi usurari concretamente corrisposti, per tali
intendendosi anche quelli contabilizzati a seguito della
stipulazione di un contratto di conto corrente banca-
rio. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato l’ordinanza
di sequestro preventivo dei conti correnti, mediante i
quali la banca contabilizzava a proprio favore la voce
passiva degli interessi usurari posti a carico del clien-
te). . (c.p., art. 644; c.p., art. 322 ter) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 2014, n.
45090, in CED, Cass. pen. - RV 260665. Cfr. inoltre Cass. pen., sez. II,
21 febbraio 2014, n. 8339, in Arch. nuova proc. pen. 2015, 603.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 21 aprile 2015, a seguito di
giudizio di riesame, il Tribunale di Torino nell’ambito di
procedimento penale iscritto nei confronti di legali rap-
presentanti a vario titolo di Unicredit S.p.a. per i reati di

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