Corte di Cassazione Penale sez. V, 24 febbraio 2016, n. 7264 (ud. 15 dicembre 2015)

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giur
Rivista penale 6/2016
LEGITTIMITÀ
considerati per applicare una circostanza attenuante co-
struita sulla tenuità del fatto, ben si può prosciogliere per
non punibilità ai sensi dell’art. 620, lett. l), c.p.p. (APRA-
TI, Le regole processuali, cit., in Cass. pen. 2015, 131). E
difatti in qualche pronunzia è stata ritenuta la possibilità
di applicare direttamente, ai sensi dell’art. 620, comma
1, lett, l), c.p.p., la causa di non punibilità quando risulti
palese dalla sentenza impugnata la ricorrenza dei pre-
supposti oggettivi e soggettivi formali della stessa, e un
apprezzamento del giudice di merito che consenta di rite-
nere coerente la conclusione che il caso di specie debba
essere ricondotto alla previsione di cui all’art. 131 – bis
c.p. (Cass. sez. VI, 16 settembre 2015, n. 45073, in CED
Cass. n. 265224). L’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. è stato
invero più volte ritenuto dalla giurisprudenza della Corte
di cassazione fonte per l’adozione di pronunzie assolu-
torie nella sede di legittimità. Esso ha pure costituito la
base normativa per applicare una causa di non punibili-
tà sopravvenuta (Cass S.U. 25 febbraio 2016 n.13682, in
www.cortedicassazione.it). In tali situazioni la pronunzia
è adottata ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Né un ostacolo può
essere rinvenuto nel fatto che tale articolo, pur dedica-
to nella rubrica all’obbligo della immediata declaratoria
di determinate cause di non punibilità, non fa menzione
dell’ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità. La
norma ha portata generale, sistemica (Cass S.U. 25 feb-
braio 2016 n.13682, in www.cortedicassazione.it; in dot-
trina, APRATI, Le regole processuali, cit., in Cass. pen.
2015, 131) e per tale ragione consente l’adozione di tutte
le formule di proscioglimento (Cass S.U. 25 febbraio 2016
n. 13682, in www.cortedicassazione.it).
In quest’ottica, si è affermato che quando la sentenza
impugnata sia anteriore alla novella, l’applicazione dell’i-
stituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa sen-
za che si debba rinviare il processo nella sede di merito.
E ove esistano le condizioni di legge, l’epilogo decisorio è
costituito, anche alla stregua degli artt. 620, comma 1, lett.
l), e 129 c.p.p., da pronunzia di annullamento senza rinvio
perché l’imputato non è punibile a causa della particolare
tenuità del fatto. (Cass S.U. 25 febbraio 2016 n. 13682, in
www.cortedicassazione.it).
Una conclusione. La (non più) nuova causa di non pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto agita dottrina e
giurisprudenza, tanto da avere già richiesto dalla sua in-
troduzione più volte l’intervento dirimente delle Sezioni
unite della Corte di cassazione. Non tutti i nodi possono
però ad oggi ritenersi completamenti sciolti.
La “(non) nuova tenuità del fatto” sarà ancora esposta
ai tumultuosi ritmi della casistica giudiziaria, con la con-
clusione che l’espansione dell’istituto non può che essere
aff‌idata all’interprete. Certo è che aspetti signif‌icativi, ri-
solti dalla sentenza qui intervenuta, paiono avere trovato
la strada maestra da seguire.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 24 FEBBRAIO 2016, N. 7264
(UD. 15 DICEMBRE 2015)
PRES. SAVANI – EST. SETTEMBRE – P.M. ROSSI (CONF.) – RIC. VERGINE ED ALTRI
Impugnazioni penali in genere y Interesse ad im-
pugnare y Della parte civile y Declaratoria di non
doversi procedere per la particolare tenuità del
fatto y Erroneamente qualif‌icato y Incompetenza
per materia y Sussistenza.
. Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare,
deducendo il vizio di incompetenza per materia, la
sentenza dichiarativa di non doversi procedere per la
particolare tenuità del fatto, emessa - dopo l’apertura
del dibattimento, ma prima di procedere all’assunzione
delle prove - dal giudice di pace, previa attribuzione al
fatto di un’erronea qualif‌icazione giuridica rientrante
nella propria competenza (nella specie: ingiurie, in luo-
go di diffamazione aggravata). (In motivazione, la S.C.
ha precisato che la sentenza impugnata, emessa prima
dell’istruttoria dibattimentale, non avrebbe avuto eff‌i-
cacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per il
risarcimento del danno, eff‌icacia che l’art. 651 bis cod.
proc. pen. riserva alle pronunce emesse "in seguito a
dibattimento"). (c.p.p., art. 21; c.p.p., art. 568; d.l.vo
28 gennaio 2000, n. 274, art. 34; c.p., art. 131 bis,) (1)
(1) Sull’interesse ad impugnare richiesto ex art. 568 c.p.p., si veda
Cass. pen., sez. V, 25 agosto 2011, n. 32850, in questa Rivista 2012,
1165. Sull’applicabiltà della causa di esclusione della punibilità ex
art. 131 bis c.p., ai procedimenti davanti al G.d.P. si veda Cass. pen.,
sez. fer., 24 settembre 2015, n. 38876, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di pace di Lecce ha, con la sentenza im-
pugnata, dichiarato non doversi procedere nei confronti
di Vergine Claudia per il reato di ingiuria e per quello di
diffamazione, ritenuta la particolare tenuità del fatto.
La donna era accusata di aver inviato un sms sul tele-
fono cellulare di Zuccaro Antonio e messaggi alla bacheca
Facebook di Zuccaro Antonio, Vergine Luciana e Zuccaro
Raffaele aventi contenuto offensivo dell’onore e della re-
putazione dei destinatari. Il Giudice ha respinto l’eccezio-
ne di incompetenza per materia sollevata dalle persone
offese - in quanto tardivamente proposta.
2. Contro la suddetta decisione ha proposto ricorso
per Cassazione il difensore delle parti offese, costituite
parti civili, lamentando, con unico motivo, la violazione
delle regole di competenza. Deduce che la diffamazione,
quando è aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 595
c.p., è di competenza del Tribunale e che la relativa ecce-
zione è sempre proponibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Effettivamente, come correttamente rilevato dai ri-
correnti, la diffusione di un messaggio diffamatorio attra-

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