Corte di Cassazione Penale sez. VI, 16 marzo 2016, n. 11040 (ud. 27 gennaio 2016)

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giur
6/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ni sul libretto di marcia ai f‌ini della ricostruzione delle spe-
se di gestione del veicolo, posto che - nell’illecito contesto
analizzato connotato dalla assenza di rispetto delle più ele-
mentari regole - nessuna rilevante correlazione economico-
funzionale al riguardo risulta essere utilizzata.
6. AI rigetto del ricorso consegue la condanna della ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 16 MARZO 2016, N. 11040
(UD. 27 GENNAIO 2016)
PRES. PAOLONI – EST. FIDELBO – P.M. CARNEVELLI (DIFF.) – RIC. C.F.
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Ec-
cezione di nullità di ordine generale y Rilevabilità y
Esclusione y Rapporto con la causa di non punibili-
tà della "particolare tenuità del fatto" y Prevalenza
del termine prescrizionale.
. La sussistenza di una causa di estinzione dell’illecito
esclude la rilevabilità, nel giudizio di legittimità, della
presenza di una nullità di ordine generale, in quanto
“l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompa-
tibile con il principio dell’immediata applicabilità
della causa estintiva”; pertanto è da escludersi, che
in relazione ad un reato già estinto, per il decorso del
termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa
di non punibilità della particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 131 bis c.p.. (Fattispecie in tema di allonta-
namento dell’imputato, sottoposto a detenzione domi-
ciliare, dalla propria abitazione per sostituzione della
carta bancomat e necessità di approvvigionamento di
contanti per assicurare il minimo fabbisogno a sé e alla
f‌iglia). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 531;
c.p., art. 131 bis; c.p., art. 157)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’ap-
pello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa
in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna il
19 giugno 2012, ha confermato la responsabilità di C.F. per
il reato di cui all’art. 47-ter legge n. 354/1975, in relazione
all’art. 385 c.p., per essersi allontanato senza autorizzazione
dal domicilio protetto - in quanto collaboratore di giustizia
- dove era sottoposto alla misura della detenzione domicilia-
re, rideterminando la pena per effetto del riconoscimento
delle attenuanti speciale di cui al comma 4 dell’art. 385 c.p..
2. L’avvocato Antonio Rocco, nell’interesse dell’imputa-
to, ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione
per avere escluso la sussistenza dello stato di necessità o
comunque un’idonea giustif‌icazione per quanto riguarda
l’allontanamento dell’imputato dalla propria abitazione,
determinato dalla necessità di doversi recare in banca per
la sostituzione della carta bancomat danneggiata trovan-
dosi privo di contanti e dovendo assicurare il minimo fab-
bisogno a se stesso e alla f‌iglia.
2.2. Con il secondo motivo ripropone l’eccezione di nullità
per omessa citazione dell’imputato all’udienza del 10 aprile
2012 davanti al Tribunale, rilevando che la Corte d’appello
ha respinto tale eccezione ritenendo erroneamente che la
difesa non avesse eccepito tempestivamente la nullità.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’eccessività della
pena, nonostante i giudici avessero riconosciuto la scarsa
gravità del fatto.
2.4. Con l’ultimo motivo si eccepisce l’intervenuta pre-
scrizione del reato.
2.5. Il difensore ha depositato motivi nuovi con cui, oltre
ad insistere nei motivi dedotto nel ricorso, ha chiesto di va-
lutare la possibilità di applicare al caso di specie la causa di
non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista
dall’art. 131-bis c. p., trattandosi di fatto occasionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va accolto il motivo con cui il ricorrente ha ecce-
pito l’avvenuta prescrizione del reato, che commesso il 7
febbraio 2007, si è estinto l’8 agosto 2014, computando il
termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dal com-
binato disposto degli artt. 157 e 160 c.p.
Conseguentemente, il Collegio non ritiene di dover
esaminare il motivo con cui i ricorrenti hanno eccepito la
nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato
all’udienza del 10 aprile 2012: infatti, qualora risulti una
causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di
ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità,
perché l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompati-
bile con il principio dell’immediata applicabilità della causa
estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, n. 1021, Cremonese).
Allo stesso modo, restano assorbiti dalla dichiarazione
di estinzione anche gli altri due motivi.
2. Per quanto riguarda la richiesta di applicazione
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. si
osserva che questa Corte ha già avuto modo di escludere
che in relazione ad un reato già estinto per il decorso del
termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di
non punibilità della particolare tenuità del fatto (sez. III,
n. 27055 del 26 maggio 2015, Sorbara; sez. III, n. 50215
dell’8 ottobre 2015, Sarli). Infatti la def‌inizione del proce-
dimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione
rappresenta un esito più favorevole per l’imputato: mentre
la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la decla-
ratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto
lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia sto-
rica che giuridica e, inoltre, diverse sono le conseguenze
scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento.
3. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 comma 1 c.p.p.,
la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
non potendosi procedere nei confronti dell’imputato per la
suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi esclu-
dere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili
all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui
argomentare, però, consente di escludere la prova eviden-
te dell’insussistenza del fatto, sia sotto il prof‌ilo oggettivo
che soggettivo. (Omissis)

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