Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 aprile 2016, n. 15922 (c.c. 17 novembre 2015)

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giur
6/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Il secondo motivo è che la piena equiparazione sta-
bilita dall’ordinamento tra arresti domiciliari e custodia
cautelare in carcere (art. 284, comma 5 c.p.p.) richiede
che la misura domiciliare si svolga, per quanto possibile,
secondo modalità analoghe rispetto a quelle proprie della
misura intra muraria, dovendosi pertanto dare esclusiva
rilevanza allo spazio f‌isico delimitato dall’unità abitativa
(domicilio) indicata dall’interessato ed autorizzata dal
giudice, mimesi in senso giuridico e giustif‌icata dal favore
per le esigenze di vita ed affettive dell’indagato o del con-
dannato dello spazio concluso tipico della detenzione in
ambito penitenziario, suscettibile come tale di consentire
eccezioni unicamente in relazione a quegli ambiti parzial-
mente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni,
chiostrine e simili) ma costituenti parte integrante dell’u-
nità immobiliare di riferimento.
3. Il tema dell’estensione del domicilio coatto non è,
peraltro, nuovo ed è stato più volte affrontato dalla giuri-
sprudenza di questa Corte di Cassazione, venendo in gene-
re risolto in termini non dissimili da quelli sopra indicati,
nel senso che «per abitazione deve intendersi il luogo in
cui la persona conduce la propria vita domestica e priva-
ta, con esclusione di ogni altra appartenenza, quali aree
condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili
che non ne costituiscano parte integrante, sez. VI, sent. n.
3212 del 18 dicembre 2007, dep. 2008, PM in proc. Perro-
ne, Rv. 238413; sez. VI, sent. n. 15741 del 7 gennaio 2003,
Favero, Rv. 22680; sez. VI, sent. n. 9988 del 9 luglio 1993,
Iovanovic, Rv. 196177 in fattispecie riguardante roulotte
ubicata all’interno di campo nomadi e non massimate sez.
VI sent. del 25 gennaio 2012, Di Liberto e Di Tullio; sez. VI
sent. del 11 luglio 2012, Graziano; sez. VI sent. del 24 set-
tembre 2012 Momodou; sez. VI sent. del 5 febbraio 2013,
Di Nino).
Limitate eccezioni sono state individuate nei casi in
cui sussista continuità spaziale tra abitazione ed ambito
accessorio, affermandosi così «che non può essere escluso
dal concetto di abitazione un’area condominiale, un giar-
dino o un cortile che non presentino soluzioni di continui-
tà con la medesima» (sez. VI, sent. n. 4143 del 17 gennaio
2007, Bompressi, Rv. 236570 e sez. VI del 10 luglio 2014,
Sgura non massimata), con previsione di un’ulteriore ec-
cezione all’eccezione per cui «le aree in questione vanno
escluse se di libero e accesso ed uso da parte di altri come
i condomini o a fortiori i terzi» (sez. VI del 25 settembre
2014, Peritore non massimata).
Quanto alla specif‌ica rilevanza del concetto di perti-
nenza, è stata frequentemente valorizzata a contrario la
nozione di “stretta pertinenza”, nel senso che «l’abitazione
dalla quale la persona sottoposta alla misura degli arresti
domiciliari non deve allontanarsi va intesa soltanto come
il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domesti-
ca e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza del
tipo di aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e
spazi simili, che non siano di stretta pertinenza dell’abita-
zione stessa» (sez. VI, sent. n. 5770 del 10 febbraio 1995,
Chimenti, Rv. 201670; sez. VI, sent. n. 11000 del 4 ottobre
1994, Bulgarini, Rv. 199932).
Più raramente ai f‌ini dell’esclusione tout court della re-
sponsabilità per art. 385 c.p. si è fatto, invece, ricorso alla
nozione di “pertinenza esclusiva” (sez. l, sent. n. 17962 del
30 marzo 2004, Maritan, Rv. 228292), categoria (al pari in
verità di quella di “stretta pertinenza”) di dubbia origine
normativa ed incerta applicazione sul piano pratico.
Dal punto di vista, invece, funzionale e in senso mag-
giormente restrittivo del concetto di abitazione destinata
allo svolgimento degli arresti domiciliari, è stato stabilito
che «il f‌ine primario e sostanziale della misura coerciti-
va [...] è quello di impedire i contatti con l’esterno ed il
libero movimento della persona, quale mezzo di tutela
delle esigenze cautelari, che può essere vanif‌icato anche
dal trattenersi negli spazi condominiali comuni» (sez. VI,
sent. n. 4830 del 21 ottobre 2014, P.M. in proc. Capkevica,
Rv. 262155).
Il quid pluris dell’interpretazione qui adottata consi-
ste, pertanto, nel fatto che, al di là dell’innegabile rigo-
rismo giustif‌icato dalle citate ragioni di ordine sistemati-
co, essa esime l’interprete da qualsiasi verif‌ica in ordine
allo statuto proprietario dei cd. spazi accessori diversi
da quelli sopra indicati, in quanto irrilevante ai f‌ini della
conf‌igurabilità del reato, ferma evidentemente restando la
possibilità di apprezzare la specif‌icità del caso ai f‌ini della
concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. Al rigetto dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 APRILE 2016, N. 15922
(C.C. 17 NOVEMBRE 2015)
PRES. GRILLO – EST. DI NICOLA – P.M. MARINELLI (DIFF.) – RIC. DE AMICIS
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari y Omesso versamento IVA ex art. 10 ter
D.L.vo 74/2000 y Natura speciale rispetto al delit-
to di truffa aggravata ai danni dello Stato y Esclu-
sione.
. Non esiste rapporto di specialità tra il reato di omesso
versamento dell’IVA, previsto dall’art. 10 ter del D.L.vo
n. 74/2000, e quello di truffa aggravata, dovendosi
escludere che possa in tal caso trovare applicazione il
principio affermato dalle S.U. della Cassazione con la
sentenza n. 1235/2010, RV 248865, secondo cui sussiste
invece il detto rapporto tra i reati di cui agli artt. 2 e 8
del citato D.L.vo, da una parte, e quello di truffa aggra-
vata, dall’altra, atteso che tale principio non può essere
automaticamente esteso a tutti gli illeciti previsti dal
diritto penale tributario e f‌inanziario. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 640; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 2; d.l.vo
10 marzo 2000, n. 74, art. 8; d.l.vo 10 marzo 2010, n.
74, art. 10) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2012,
n. 37044, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Sul rapporto di
specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode f‌i-

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