Corte di Cassazione Penale sez. VI, 19 aprile 2016, n. 16098 (ud. 18 marzo 2016)

Pagine62-64
564
giur
6/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
consegua alla remissione della querela: sez. V, n. 41316 del
16 aprile 2013, Tucci, Rv. 257935), sia nell’ipotesi, rilevan-
te nel presente procedimento, contemplata dall’art. 576,
comma 1, del codice di rito, che lascia impregiudicata la
facoltà di impugnazione della parte civile contro la sen-
tenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.
Tale soluzione si impone perchè, dovendo essere unita-
rio il regime concernente le sentenze di proscioglimento -
giacché unitaria è la loro considerazione nell’art. 576 c.p.p.
-, non è conforme al sistema che la parte civile sia privata
del diritto di impugnare una sentenza sfavorevole, che, al-
meno nei casi di cui all’art. 652 c.p.p., f‌inisce per pregiu-
dicare il successivo, autonomo esercizio dell’azione civile.
E ciò senza dire del diritto, riconosciuto dall’art. 111,
comma settimo, Cost., di proporre ricorso per cassazione
contro tutte le sentenze.
Al f‌ine di saggiare la tenuta della proposta ricostruttiva,
occorre esaminare possibili sviluppi processuali conseguen-
ti all’eventuale accoglimento del ricorso della parte civile.
A) Per i procedimenti pendenti dinanzi a questa Corte,
in caso di accoglimento del ricorso della parte civile (in
caso di inammissibilità o di rigetto non si prospetta alcuna
questione applicativa), verrà in questione l’art. 622 c.p.p.
e sarà il giudice civile competente per valore in grado di
appello a decidere sulle questioni civilistiche, rimanen-
do escluso, atteso il proscioglimento dell’imputato (e in
assenza di impugnazione del P.M., ossia a fronte della ir-
revocabilità della decisione assolutoria: art. 12, comma 1,
D.L.vo n. 7 del 2016), che possa farsi luogo all’applicazione
delle cd. sanzioni pecuniarie civili, non essendo evidente-
mente ammissibile che l’intervenuta abrogazione del reato
possa comportare, sul versante sanzionatorio, conseguen-
ze peggiorative per l’imputato assolto in via def‌initiva.
Una diversa soluzione, rappresentata dal mero annul-
lamento senza rinvio della sentenza, al f‌ine di rimuovere
la decisione che, ove divenuta irrevocabile, pregiudiche-
rebbe irrimediabilmente la posizione della parte civile che
ha ragione, non appare coerente né con il disposto dell’art.
576, comma 1, sopra citato, che espressamente mantiene
fermo il potere di decidere sulle domande civilistiche del
giudice penale, pur in caso di proscioglimento, né con il
generale tenore dell’art. 622 del codice di rito, né con le
esigenze di def‌lazione del contenzioso e di ragionevole du-
rata dei processi, in quanto f‌inisce per costringere la parte
civile che ha ragione a partire nuovamente dal primo gra-
do di giudizio.
B) Nei procedimenti pendenti in appello, in caso di
accoglimento del gravame (anche in questo caso, l’even-
tuale rigetto non pone alcun problema poiché si ricade, in
caso di ricorso per cassazione, nell’ipotesi di cui sopra), il
giudice pronuncerà ai soli effetti civili, con esclusione di
qualunque applicazione di sanzioni pecuniarie civili per le
ragioni di cui sopra.
A quest’ultimo riguardo, una diversa soluzione non
pare si possa prospettare nei casi, eccezionali, in cui la
parte civile sia legittimata a proporre impugnazione anche
agli effetti penali (ed es., il ricorrente che abbia chiesto
la citazione a giudizio dell’imputato dinanzi al giudice di
pace, ai sensi dell’art. 21 D.L.vo n. 274 del 2000: art. 38,
comma 1, D.L.vo n. 274 del 2000), giacché, in tale ipotesi,
per effetto dell’intervenuta abrogazione, si deve ritenere
l’impugnazione circoscritta agli effetti civili e ricondotta
nell’alveo della generale previsione di cui all’art. 576 c.p.p.
La possibilità che il giudice penale d’appello possa ap-
plicare le sanzioni pecuniarie civili sembra infatti esclusa
dalla evidente voluntas legis che scaturisce, come si è so-
pra sottolineato, dalla generale applicazione delle regole
del codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 8, comma
4, D.L.vo n. 7 del 2016.
2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è inammissibile
poiché, attraverso un frammentaria riproduzione delle di-
chiarazioni dei testi, aspira, nella sostanza, ad una rivalu-
tazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede
di legittimità. Rappresenta principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte che gli aspetti del giudizio
che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del
signif‌icato degli elementi acquisiti attengono interamente
al merito e non sono rilevanti nel giudizio di cassazione,
se non quando risulti viziato il discorso giustif‌icativo sulla
loro capacità dimostrativa (di recente, V. sez. V, n. 18542
del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione,
sez. V, n. 49362 del 7 dicembre 2012, Consorte, Rv. 254063).
3. Identiche conclusioni si impongono con riferimento
al secondo e al terzo motivo, esaminabili congiuntamente
per la loro stretta connessione logica, dovendosi solo ag-
giungere che la Corte territoriale non ha posto in discus-
sione il signif‌icato generale degli accertamenti che posso-
no essere documentati da un certif‌icato medico, ma il fatto
che, nel caso di specie, a fronte di un quadro probatorio
nel quale la prova dell’aggressione f‌isica era aff‌idata alle
sole, contraddittorie dichiarazioni della persona offesa, il
documento sanitario non attestava alcun obiettivo rilievo
di lesioni (infatti, non rilevate da alcun teste e smentito
dal fatto che la parte civile continuò, anche dopo i fatti, a
svolgere le attività nelle quali era impegnato).
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro
1.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 19 APRILE 2016, N. 16098
(UD. 18 MARZO 2016)
PRES. PAOLONI – EST. VILLONI – P.M. DELEHAYE (CONF.) – RIC. TRANI
Evasione y Arresti domiciliari y Allontanamento
dal domicilio y Nozione di abitazione e pertinenze
y Individuazione y Frequentazione da parte dell’a-
gente di spazi e locali costituenti “pertinenza” y
Esclusione del reato y Inammissibilità.
. In tema di evasione dagli arresti domiciliari, non può
escludersi la sussistenza del reato per il solo fatto che

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT