Corte di Cassazione Penale sez. VI, 28 aprile 2016, n. 17691 (ud. 14 aprile 2016)

Pagine55-56
557
giur
Rivista penale 6/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 28 APRILE 2016, N. 17691
(UD. 14 APRILE 2016)
PRES. CITTERIO – EST. CAPOZZI – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. PUCCIO
Misure di prevenzione y Appartenenti ad asso-
ciazioni maf‌iose y Omessa comunicazione delle
variazioni patrimoniali y Reato previsto dagli artt.
30 e 31 L. 13 settembre 1982, n. 646 y Variazione
patrimoniale y Nozione y Somme costituenti rendi-
te provenienti da beni già di proprietà del condan-
nato y Esclusione y Fattispecie relativa ad importi
di canoni di aff‌itto di terreni già di proprietà del
ricorrente.
. In materia di reato di omessa comunicazione delle va-
riazioni patrimoniali, previsto dagli artt. 30 e 31 L. 13
settembre 1982, n. 646, non rientrano nella nozione di
“variazione patrimoniale” le somme costituenti rendi-
te provenienti da beni già di proprietà del condannato
e rispetto alle quali lo stesso non ha impiegato fonti
patrimoniali (nella specie importi relativi a canoni di
aff‌itto di terreni già di proprietà del ricorrente). (Mass.
Redaz.) (l. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30; l. 13 set-
tembre 1982, n. 646, art. 31) (1)
(1) Nel senso che il delitto previsto dall’art. 31 della legge 13 set-
tembre 1982, n. 646, è un reato proprio, di pura omissione, ed ha
natura di reato di pericolo presunto, v. Cass. pen., sez. VI, 12 giugno
2015, n. 24874, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Per ulteriori
ragguagli sul reato de quo si segnalano: Cass. pen., sez. V, 8 novem-
bre 2011, n. 40338, in questa Rivista 2013, 353; Cass. pen., sez. II, 14
luglio 2010, n. 27196, ivi 2011, 845 e Cass. pen., sez. I, 19 marzo 2009,
n. 2433, ivi 2009, 1129.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 24 novembre 2015 la Corte di ap-
pello di Catania - a seguito di gravame interposto dall’im-
putato Giombattista Puccio avverso la sentenza emessa il
29 giugno 2011 dal Tribunale di Ragusa - ha confermato
detta decisione con la quale il predetto è stato riconosciu-
to colpevole dei reati di cui agli artt. 30, 31 L. n. 646/82
in relazione alla omessa comunicazione delle variazioni
patrimoniali per gli anni 2003, 2004, 2006 e 2007 con con-
danna a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in
ordine al mancato raffronto tra le varie annualità ai f‌ini
della determinazione dell’avvenuta variazione ad iniziare
dal raffronto con la annualità del 2002, essendosi docu-
mentalmente provata l’esistenza di contratti d’aff‌itto per
gli anni precedenti a quelli considerati, e dei quali la Corte
non ha avuto alcuna considerazione.
2.2. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta va-
riazione patrimoniale a prescindere dalla riscossione del
denaro dal debitore.
2.3. Violazione degli artt. 30 e 31 L. n. 646/82 e vizio
della motivazione in ordine alla clausola di esclusione pre-
vista per i redditi destinati al soddisfacimento dei bisogni
quotidiani, in relazione alla contenuta entità delle somme
indicate in contestazione e con riferimento alla produzione
della sentenza - relativa a fatti analoghi successivi nell’am-
bito della quale era stata detratta la somma - proveniente
dagli aff‌itti - necessaria per l’acquisto di una autovettura.
2.4. Violazione della legge penale in relazione alla ca-
renza dell’elemento soggettivo ed alla sua deducibilità da
elementi sintomatici legati alle vicende di acquisizione dei
beni. La Corte non avrebbe considerato che il ricorrente era
da tempo proprietario dei terreni oggetto del contratto di
locazione, nonché la natura pubblica dei contratti di aff‌itto.
2.5. Errata applicazione del termine di prescrizione e vi-
zio di omessa motivazione. In relazione alla data di stipula
dei cinque contratti (dal 27 ottobre 2003 al 15 luglio 2006),
il termine ultimo di comunicazione era il 14 luglio 2006 o,
in subordine, considerando la riscossione dei canoni, quello
del 31 gennaio 2008. Anche considerando i termini di so-
spensione del giudizio di appello, anche il termine riferito
all’ultimo doveva considerarsi spirato. Sulla pertinente de-
duzione difensiva la Corte ha omesso qualsiasi motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni che se-
guono.
2. Il delitto previsto dall’art. 31 della legge 13 settem-
bre 1982, n. 646, è un reato proprio (potendo essere com-
messo soltanto da chi nel decennio precedente i fatti mo-
dif‌icativi della propria consistenza patrimoniale sia stato
condannato per reati di maf‌ia ovvero sia stato sottoposto
a misura di prevenzione personale), di pura omissione, ed
ha natura di reato di pericolo presunto (essendo l’evento
integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimo-
niale modif‌icativo, eccedente il valore “soglia” indicato
dall’art. 30, nei termini previsti dalla stessa norma) (sez.
VI, n. 24874 del 30 ottobre 2014, Lo Bello, Rv. 264162). Con
la richiamata decisione è stato spiegato che il reato è con-
cepito a tutela dell’ordine pubblico, lo scopo della norma
incriminatrice essendo quello di permettere l’esercizio di
un controllo patrimoniale più penetrante e analitico della
Guardia di Finanza nei confronti di persone ritenute par-
ticolarmente pericolose, onde accertare per tempo se le
variazioni patrimoniali dipendano o meno dall’eventuale
svolgimento di attività illecite. In altri termini, come af-
fermato da questa Corte regolatrice (sez. V, n. 40338/2011,
cit.), l’obbligo di comunicazione imposto dalla L. n. 646
del 1982, art. 30 costituisce una misura di prevenzione di
natura patrimoniale, funzionale ad un monitoraggio pre-
ventivo e costante sui beni di persone condannate o in-
diziate di appartenere ad associazioni maf‌iose, anteposto
a quello svolto con le misure, anch’esse patrimoniali, di
carattere preventivo e repressivo integrate dal sequestro
e dalla conf‌isca. La funzione preventiva o ragione ispira-
trice dell’istituto dell’obbligo informativo è per l’appunto
attuata con una verif‌ica sistematica e analitica a cura
della Guardia di Finanza, per un decennio successivo
agli eventi giuridici presupposti dal reato di cui alla L.
n. 646 del 1982, art. 31 (condanna per maf‌ia, misura di
prevenzione), di tutte le variazioni che intervengano nella

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT